Come dare il proprio consenso alle trasfusioni di sangue

        
 

Spesse volte per curare malattie del sangue o per superare situazioni di pericolo conseguenti a gravi perdite di sangue, ad esempio dopo incidenti o in occasione di interventi chirurgici, si rendono necessarie trasfusioni di sangue e di emocomponenti, come globuli rossi, piastrine, plasma o derivati del plasma, globuli bianchi. Nonostante vengano eseguiti accurati controlli sui derivati del sangue così come sulla compatibilità fra donatore e ricevente, le terapie trasfusionali non sono purtroppo esenti da rischio.

Si possono infatti verificare reazioni lievi come prurito, arrossamento della pelle, formazione di bolle cutanee, irritazioni delle vene (flebite), ma anche complicazioni più gravi come la trasmissione di infezioni (epatite, malaria, AIDS, ecc.).

Per questi motivi la legge stabilisce che il ricevente la trasfusione di sangue o di emocomponenti e/o la somministrazione di emoderivati è tenuto ad esprimere per iscritto il proprio consenso o dissenso.

Il consenso (o dissenso) è espresso mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione conforme ai modelli sotto elencati, da unire alla cartella clinica:

Naturalmente ottenere il consenso ad una trasfusione non significa semplicemente far sottoscrivere al paziente un modulo di carta prestampato. Perché il consenso sia giuridicamente valido occorre che il medico abbia fornito chiare informazioni sulle condizioni cliniche del paziente, sulle indicazioni e sulle caratteristiche dell’atto medico che si vorrebbe compiere, sui rischi ad esso connessi o che potrebbero derivare dalla sua mancata attuazione, usando possibilmente un linguaggio adeguato allla capacità di comprensione ed allo stato psicologico dell’interlocutore.

Se il paziente è un minore, il consenso deve essere rilasciato da entrambi i genitori o dall'eventuale tutore. In caso di disaccordo tra i genitori, il consenso va richiesto al giudice tutelare. Quando vi è un pericolo imminente di vita, il medico può procedere a trasfusione di sangue anche senza consenso del paziente, ma devono essere indicate nella cartella clinica, in modo particolareggiato, le condizioni che determinano tale stato di necessità.

Nei casi che comportano trattamenti trasfusionali ripetuti, il consenso si presume formulato per tutta la durata della terapia, salvo esplicita revoca da parte del paziente.

Pubblicato il 05/11/2010
Tags: trasfusione sangue emotrasfusione emoderivati
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