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Come ottenere le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
Coloro che fino al 31 dicembre 2011 sostengono spese per interventi finalizzati al risparmio energetico possono usufruire di una particolare agevolazione fiscale, consistente in una detrazione d'imposta (ripartita in dieci rate annuali di pari importo) pari al 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della
tipologia dell’intervento eseguito. Ad esempio per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti la detrazione massima è di 100.000,00 € (55% di 181.818,18 euro), per l’ installazione di pannelli solari di 60.000,00 € (55% di 109.090,90 euro), mentre per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale la detrazione massima è di 30.000,00 € (55% di 54.545,45 euro).
Le agevolazioni sono riconosciute per gli interventi finalizzati: - alla riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento; - al miglioramento termico dell’edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti); - all’installazione di pannelli solari; - alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, sia quelli per le prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi e acquisire la certificazione energetica richiesta.
Tutte le spese devono essere pagate dai contribuenti non titolari di reddito d’impresa mediante bonifico bancario o postale. Dal 1° luglio 2010, al momento del pagamento del bonifico effettuato dal contribuente che intende avvalersi della detrazione, le banche e le Poste Italiane Spa hanno l’obbligo di effettuare una ritenuta del 10% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa che effettua i lavori.
Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) residenziali esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale). Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile.
La detrazione d’imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio).
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche è necessario acquisire i seguenti documenti:
- l’asseverazione che attesta che l’intervento possiede i requisiti tecnici richiesti dalla normativa per usufruire delle detrazioni. Tale asseverazione deve essere rilasciata da un tecnico abilitato, vale a dire da un soggetto abilitato alla progettazione di edifici e impianti, iscritto all’Ordine degli ingegneri o degli architetti ovvero al Collegio dei geometri o dei periti industriali nonché, secondo quanto affermato nella Circolare n. 36/E, dei dottori agronomi, dottori forestali o periti agrari. Questo il contenuto di una comunicazione di asseverazione;
- l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica, che comprende i dati relativi all’efficienza energetica propri dell’edificio. Tale attestato, prodotto successivamente all’esecuzione degli interventi, deve essere predisposto in conformità allo schema riportato nell’allegato A ed asseverato da un tecnico abilitato. L’attestato di certificazione energetica non è più richiesto per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di finestre;
- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o nell’allegato F, se l’intervento riguarda la sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari o l’installazione di pannelli solari.
Per fruire dell’agevolazione fiscale sulle spese energetiche non è invece necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, prevista invece ai fini della detrazione per la ristrutturazione edilizia. Comunicazione che deve essere invece trasmessa dai contribuenti per quegli interventi i cui lavori proseguono oltre il periodo d’imposta. Il modello di comunicazione deve essere presentato entro 90 giorni dal termine del periodo d’imposta nel quale i lavori hanno avuto inizio.
Sempre entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea: - copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A); - la scheda informativa (allegato E o allegato F), relativa agli interventi realizzati.
La data di fine lavori, dalla quale decorre il termine per l’invio della documentazione all’Enea, coincide con il giorno del cosiddetto “collaudo”.
La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso il sito www.acs.enea.it, ottenendo una ricevuta informatica.
Si può inviare la documentazione a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, sempre entro il termine di novanta giorni dal termine dei lavori, solo ed esclusivamente quando la complessità dei lavori eseguiti non trova adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’Enea.
L’indirizzo presso cui inviare la documentazione è il seguente: ENEA - Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile Via Anguillarese 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma)
Pubblicato il 13/06/2011Tags: eco bonus impianti climatizzazione pannelli isolanti pannelli solari miglioramento termico climatizzatore risparmio energetico detrazione 55% riqualificazione energetica
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