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Come recedere da un contratto per la fornitura di energia elettrica o gas
Da qualche anno anche in Italia come nel resto dei paesi europei, ogni consumatore domestico può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas per le necessità della propria abitazione (cd “mercato libero”). Il consumatore che non esercita questa scelta o che è impossibilitato a farlo, continuerà a pagare l’energia elettrica o il gas in base alle condizioni economiche standard definite dall'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con i “prezzi di riferimento” aggiornati trimestralmente.
Se il cliente, dunque, trova un'offerta che ritiene più conveniente può cambiare venditore e stipulare un nuovo contratto chiudendo il contratto precedente (recesso) nel rispetto di un termine di preavviso che non può essere superiore a un mese. Il tempo viene conteggiato dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il vecchio venditore ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso. Se, per esempio, la riceve il 2 febbraio, il mese decorrerà dal 1° marzo.
Questo il fac simile che potete utilizzare.
Sarà poi il nuovo venditore a dover inoltrare la richiesta di chiusura del vecchio contratto (recesso) al venditore precedente.
Ricordiamo che cambiare venditore non comporta alcun costo, salvo le eventuali spese connesse con la sottoscrizione del nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).
Prima della conclusione di un (nuovo) contratto il venditore deve consegnare al cliente:
- una copia integrale del contratto;
- una nota informativa predisposta dall'Autorità che riassuma gli obblighi d'informazione previsti dal Codice di condotta commerciale e spieghi al cliente che cosa deve verificare prima di aderire a un nuovo contratto;
- una scheda di riepilogo tramite la quale è possibile calcolare la spesa che un cliente medio, con determinati consumi, sosterrebbe dato il prezzo in vigore al momento dell'offerta rispetto a quella che lo stesso cliente sosterrebbe se aderisse alle condizioni regolate dall'Autorità.
Rispetto ai contratti conclusi fuori dalla sede o dagli uffici commerciali del nuovo venditore (per esempio in casa propria o in un centro commerciale) o al telefono o via Internet (forme di comunicazione a distanza), il consumatore ha 10 giorni di tempo per comunicare in forma scritta - questo il fac simile - al nuovo venditore la propria decisione di non volere più aderire al contratto (o di rinunciare alla proposta) e conseguentemente di voler restare con il proprio attuale venditore (art. 64 e segg. D.Lgs. 206/05).
I 10 giorni decorrono dal momento della consegna della proposta contrattuale irrevocabile o dalla conclusione del contratto.
In caso di contratto a distanza (via telefono o internet), i 10 giorni vanno calcolati a partire dalla data in cui il cliente riceve la copia scritta del contratto.
Non ha diritto al ripensamento il cliente che ha aderito alla proposta irrevocabile o ha concluso il contratto negli uffici del venditore.
Il contratto può riconoscere al venditore la facoltà di recedere ed in questo caso il cliente dovrà ricevere un avviso scritto con un preavviso, per i clienti domestici, di almeno sei mesi.
Pubblicato il 28/02/2011 14 Commenti Foto: FlickrTags: acea a2a mercato libero sorgenia aeeg eni edison gas naturale enel elettricità recesso contratto energia elettrica
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In caso di contratto a distanza (via telefono o internet), i 10 giorni vanno calcolati a partire dalla data in cui il cliente riceve la copia scritta del contratto.