Come recedere da un contratto per la fornitura di energia elettrica o gas

        
 

Da qualche anno anche in Italia come nel resto dei paesi europei, ogni consumatore domestico può liberamente decidere da quale venditore e a quali condizioni acquistare energia elettrica e gas per le necessità della propria abitazione (cd “mercato libero”). Il consumatore che non esercita questa scelta o che è impossibilitato a farlo, continuerà a pagare l’energia elettrica o il gas in base alle condizioni economiche standard definite dall'Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con i “prezzi di riferimento” aggiornati trimestralmente.

Se il cliente, dunque, trova un'offerta che ritiene più conveniente può cambiare venditore e stipulare un nuovo contratto chiudendo il contratto precedente (recesso) nel rispetto di un termine di preavviso che non può essere superiore a un mese. Il tempo viene conteggiato dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il vecchio venditore ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso. Se, per esempio, la riceve il 2 febbraio, il mese decorrerà dal 1° marzo.

Questo il fac simile che potete utilizzare.

Sarà poi il nuovo venditore a dover inoltrare la richiesta di chiusura del vecchio contratto (recesso) al venditore precedente.

Ricordiamo che cambiare venditore non comporta alcun costo, salvo le eventuali spese connesse con la sottoscrizione del nuovo contratto (bollo e deposito cauzionale o altra garanzia).

Prima della conclusione di un (nuovo) contratto il venditore deve consegnare al cliente:
- una copia integrale del contratto;
- una nota informativa predisposta dall'Autorità che riassuma gli obblighi d'informazione previsti dal Codice di condotta commerciale e spieghi al cliente che cosa deve verificare prima di aderire a un nuovo contratto;
- una scheda di riepilogo tramite la quale è possibile calcolare la spesa che un cliente medio, con determinati consumi, sosterrebbe dato il prezzo in vigore al momento dell'offerta rispetto a quella che lo stesso cliente sosterrebbe se aderisse alle condizioni regolate dall'Autorità.

Rispetto ai contratti conclusi fuori dalla sede o dagli uffici commerciali del nuovo venditore (per esempio in casa propria o in un centro commerciale) o al telefono o via Internet (forme di comunicazione a distanza), il consumatore ha 10 giorni di tempo per comunicare in forma scritta  - questo il fac simile - al nuovo venditore la propria decisione di non volere più aderire al contratto (o di rinunciare alla proposta) e conseguentemente di voler restare con il proprio attuale venditore (art. 64 e segg. D.Lgs. 206/05).

I 10 giorni decorrono dal momento della consegna della proposta contrattuale irrevocabile o dalla conclusione del contratto.

In caso di contratto a distanza (via telefono o internet), i 10 giorni vanno calcolati a partire dalla data in cui il cliente riceve la copia scritta del contratto.

Non ha diritto al ripensamento il cliente che ha aderito alla proposta irrevocabile o ha concluso il contratto negli uffici del venditore.

Il contratto può riconoscere al venditore la facoltà di recedere ed in questo caso il cliente dovrà ricevere un avviso scritto con un preavviso, per i clienti domestici, di almeno sei mesi.

Pubblicato il 28/02/2011    14 Commenti   Foto: Flickr
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17102 - Redazione
16/05/2012 17:32
Andrea consideri che se il contratto è sottoscritto via Internet, i 10 giorni vanno calcolati a partire dalla data in cui il cliente riceve la copia scritta del contratto.

17086 - andrea
16/05/2012 14:41
Salve, ho stipulato su internet un nuovo contratto di energia e gas con eni prevista attivazione l'1 luglio, ma non lo voglio più. Essendo passati i 10 giorni come posso muovermi? grazie

16808 - Redazione
16/04/2012 20:00
Luana, gli insoluti restano in capo al vecchio inquilino nel momento in cui lei subentra nelle utenze. Magari potrebbe comunicare alle diverse aziende fornitrici la lettura dei contatori.

16787 - luana
16/04/2012 10:20
ciao,vivo da poco in una casa in cui il vecchio inquilino ha lasciato in sospeso il pagamento di piu di una bolletta,io recedento al contratto devo pagarle per forza?cm posso fare?

16702 - Redazione
05/04/2012 22:04
Gian, diremmo a nome di sua madre.

16701 - Gian
05/04/2012 16:43
Salve,io ho stipulato un contratto per via telefonica con Sorgenia,vorrei avvalermi del diritto di ripensamento inviando una raccomandata.Vorrei sapere se devo intestarla a mio nome(sono stato io a stipulare il contratto) o a nome di mia madre,cioè la reale intestataria delle bollette diciamo.Anche perchè il contratto da loro inviatomi e a nome suo e non mio,non sò se può avere qualche importanza.Grazie mille per il vostro prezioso lavoro.

16565 - Redazione
22/03/2012 22:51
Sui tempi di recesso, Matt, ti consigliamo la lettura di questo articolo. Ad ogni modo i 10 giorni decorrono dal momento della consegna della proposta contrattuale irrevocabile o dalla conclusione del contratto.
In caso di contratto a distanza (via telefono o internet), i 10 giorni vanno calcolati a partire dalla data in cui il cliente riceve la copia scritta del contratto.

16562 - Redazione
22/03/2012 21:52
Ha ragione Enrico, infatti nel nostro articolo avevamo esordito parlando di "consumatore domestico".

16557 - Matt
22/03/2012 15:51
Salve,io ho stipulato telefonicamente un contratto per la fornitura di energia elettrica con Sorgenia,ripensandoci vorrei ritirare l'adesione.Devo ancora ricere tramite servizio postale la copia scritta del contratto,cosa devo fare ? Mando una raccomandata di recesso già adesso o aspetto la copia scritta del contratto?..e da li ho tempo 10 gg lavorativi..se non ho capito male.

16551 - Enrico
21/03/2012 20:24
Non è proprio così per tutti! Anch'io avevo deciso di recedere da un contratto di Enel Energia, ma, siccome il contratto riguardava la mia attività (uno studio), alla mia richiesta di ripensamento (correttamente inoltrata con raccomandata A/R) mi è stato risposto con una lettera dove mi precisavano che: "in coerenza a quanto previsto dalla delibera n.105/06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, come modificato per effetto della sentenza del Consigliio di Stato n. 5622 del 2008, comunichiamo l'impossibilità di gestire tali richieste per le forniture apparteneti al segmento Non residenziale." Ho perso qualche mattinata in giro per uffici, parlando anche con un dirigente senza riuscire ad ottenere... un bel niente!!!


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