
Il lavoratore che si trova nella necessità di assistere il proprio genitore in condizioni di grave disabilità (deve essere accertata dalla competente ASL) o di grande invalido di guerra o equiparato (eventualmente risultante dal decreto di concessione del Ministero dell’Economia), può chiedere e ottenere un congedo straordinario. Il richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente in corso, coperto da assicurazione Inps per le prestazioni di invalidità, vecchiaia e superstiti. Il congedo al figlio della persona disabile solo se convivente, mentre il genitore da assistere non deve essere ricoverato a tempo pieno e non deve svolgere attività lavorativa.
Nel periodo di congedo spetta un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita e fino ad un massimo di € 43.276,13 su base annua.
Per ottenere il congedo è necessario compilare questo modulo in ogni sua parte e consegnarlo in duplice copia agli uffici Inps, unitamente alla documentazione rilasciata dalla ASL o alla copia dell’attestato di pensione o del decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell’Economia. Una delle due copie sarà restituita protocollata al lavoratore e dovrà essere consegnata al datore di lavoro.
Il lavoratore ha diritto a usufruire del congedo entrao 60 gg. dalla richiesta ed i periodi spettando per un massimo complessivo di due anni per ogni familiare disabile assistito e nel limite di due anni per ogni singolo lavoratore dipendente.
Se il richiedente vuole usufruire delle detrazioni d’imposta per carichi di famiglia è necessario dichiarare ogni anno di averne diritto (barrando l’apposita casella all’interno del modulo). E’ obbligatorio allegare il modulo MV10 debitamente compilato.
Pubblicato il 09/02/2012 6 Commenti