
Il nuovo passaporto biometrico (Decreto 303/13 del 23.03.2010) è dotato di un microchip contenente tra le tante informazioni anche le impronte digitali del titolare. Queste possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato anche in tempi differiti rispetto alla presentazione della richiesta di rilascio.
Per i minori dal compimento dei 12 anni di età la procedura prevede l'acquisizione delle impronte e della firma digitalizzate. Nel caso non sia possibile rilevare le impronte digitali, ad esempio nel caso di fratture ossee, ferite ad ambo gli arti superiori o quando ci siano la necessità e l'urgenza di ottenere in tempi brevi il passaporto, è possibile richiedere un passaporto temporaneo valido al massimo per 12 mesi, costituito da un libretto con 16 pagine e non dotato di microchip.
Se l'impossibilità a rilevare le impronte digitali è definitiva per invalidità permanente verrà rilasciato un passaporto ordinario ma privo di firma e impronte digitalizzate con la dicitura "esente".
Questo il fac simile del passaporto temporaneo.
La domanda per il rilascio del passaporto temporaneo può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o di dimora: - la Questura - l'ufficio passaporti del commissariato di Pubblica Sicurezza - la stazione dei Carabinieri - Comune di residenza
Alla domanda è necessario allegare: - un documento di riconoscimento valido - 2 foto formato tessera identiche e recenti - 1 contrassegno telematico di € 40,29 per passaporto - la ricevuta di pagamento di € 5,20. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro. La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Si consiglia l’utilizzo dei bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
La firma digitalizzata del titolare è riportata a pagina 2 del libretto. Sono previsti dei casi di esenzione dalla firma: - minori di anni 12; - analfabeti (documentato con un atto di notorietà); - coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l'apposizione della firma.
In questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura "esente" scritta anche in lingua inglese e francese.
Pubblicato il 09/02/2012 2 Commenti