Istanza di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura

        
 
Possono presentare le domande gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani o gli esercenti libere arti o professioni che abbiano subito un danno, un mancato guadagno od una intimidazione ambientale a seguito di attività estorsive ed abbiano denunciato i fatti oppure gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani o gli esercenti libere arti o professioni che abbiano pagato interessi usurari ed abbiano denunciato i fatti. Le domande per ottenere dal Fondo di Solidarietà una elargizione (per le vittime dell’estorsione) oppure un mutuo senza interessi (per le vittime dell’usura) debbono essere presentate alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso o si è consumato il delitto (se estorsione), oppure del luogo in cui è stata presentata la denuncia all’Autorità giudiziaria o hanno avuto inizio le indagini da parte della stessa Autorità (se usura). Quando le vittime possono presentare la domanda

ESTORSIONE

Entro 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza che, dalle indagini preliminari, è emerso come l’evento lesivo consegua a delitto commesso per finalità estorsive (articolo 7, comma 1, D.p.r 455/99). Per i danni conseguenti a intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l’interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia (articolo 13, comma 4 della legge 44/99).

USURA

Entro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l’interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell’inizio delle indagini (articolo 7, comma 2 del D.p.r. 455/99). Condizione essenziale è non aver subito condanne, non essere indagato o imputato per il reato d'usura o di estorsione ovvero essere stato proposto per dette misure.

Con riferimento al reato di usura, la domanda deve essere corredata di un piano d'investimento per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale e di un piano di restituzione dell'importo del mutuo. Le domande, accompagnate da un parere delle Prefetture sulla loro validità e congruità, pervengono al Comitato del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, che le esamina e delibera la concessione o meno del mutuo.

Il mutuo viene erogato dopo che, chiuse le indagini preliminari avviate a seguito della denuncia, il Giudice per le indagini preliminari abbia disposto il rinvio a giudizio del presunto usuraio. Tuttavia, anche prima della definizione del procedimento penale, in presenza di una documentata urgenza, la vittima dell'usura può avere un anticipo fino al 50% del mutuo, purché il Pubblico Ministero abbia dato parere favorevole e siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia o dall'iscrizione del soggetto indagato nel registro delle notizie di reato del Tribunale.

La domanda , firmata dalla vittima, deve contenere: - la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura; - l'indicazione della data di denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'inizio delle indagini; - la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative previste dalla legge; - l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dal prestito usurario; - l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di erogazione della stessa; - l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale con specificazione dei motivi d'urgenza da dimostrare con apposita documentazione. Il mutuo viene revocato e le eventuali somme già erogate vengono recuperate se: - se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione; - se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo; - se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.

Per combattere efficacemente il fenomeno dell’usura, oltre al Fondo di Solidarietà, è previsto il Fondo di prevenzione, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà.

Pubblicato il 21/04/2010
Tags: fondo prevenzione racket fondo solidarietà pizzo estorsione prestito usura mutuo interesse
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