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Istanza di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura
Possono presentare le domande gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani o gli esercenti libere arti o professioni che abbiano subito un danno, un mancato guadagno od una intimidazione ambientale a seguito di attività estorsive ed abbiano denunciato i fatti oppure gli imprenditori, i commercianti, gli artigiani o gli esercenti libere arti o professioni che abbiano pagato interessi usurari ed abbiano denunciato i fatti. Le domande per ottenere dal Fondo di Solidarietà una elargizione (per le vittime dell’estorsione) oppure un mutuo senza interessi (per le vittime dell’usura) debbono essere presentate alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo del luogo in cui si è verificato l’evento dannoso o si è consumato il delitto (se estorsione), oppure del luogo in cui è stata presentata la denuncia all’Autorità giudiziaria o hanno avuto inizio le indagini da parte della stessa Autorità (se usura).
- Istanza di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione (Legge n. 44/1999)
- Istanza di accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura (Legge n. 108/96)
ESTORSIONE
Entro 120 giorni dalla denuncia ovvero dalla data in cui l’interessato ha avuto conoscenza che, dalle indagini preliminari, è emerso come l’evento lesivo consegua a delitto commesso per finalità estorsive (articolo 7, comma 1, D.p.r 455/99). Per i danni conseguenti a intimidazione ambientale, la domanda deve essere presentata entro il termine di un anno dalla data in cui hanno avuto inizio le richieste estorsive o nella quale l’interessato è stato per la prima volta oggetto della violenza o minaccia (articolo 13, comma 4 della legge 44/99).
USURA
Entro 180 giorni dalla data della denuncia o dalla data in cui l’interessato, in qualità di persona offesa del reato di usura, ha avuto notizia dell’inizio delle indagini (articolo 7, comma 2 del D.p.r. 455/99). Condizione essenziale è non aver subito condanne, non essere indagato o imputato per il reato d'usura o di estorsione ovvero essere stato proposto per dette misure.
Con riferimento al reato di usura, la domanda deve essere corredata di un piano d'investimento per il reinserimento dell'usurato nell'economia legale e di un piano di restituzione dell'importo del mutuo. Le domande, accompagnate da un parere delle Prefetture sulla loro validità e congruità, pervengono al Comitato del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, che le esamina e delibera la concessione o meno del mutuo.
Il mutuo viene erogato dopo che, chiuse le indagini preliminari avviate a seguito della denuncia, il Giudice per le indagini preliminari abbia disposto il rinvio a giudizio del presunto usuraio. Tuttavia, anche prima della definizione del procedimento penale, in presenza di una documentata urgenza, la vittima dell'usura può avere un anticipo fino al 50% del mutuo, purché il Pubblico Ministero abbia dato parere favorevole e siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione della denuncia o dall'iscrizione del soggetto indagato nel registro delle notizie di reato del Tribunale.
La domanda , firmata dalla vittima, deve contenere: - la dichiarazione dell'interessato di essere vittima del reato di usura; - l'indicazione della data di denuncia del delitto di usura ovvero della data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'inizio delle indagini; - la dichiarazione di non versare in alcuna delle situazioni ostative previste dalla legge; - l'indicazione dell'ammontare del danno subito per effetto degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti e dell'eventuale maggior danno consistente in perdite o mancati guadagni derivanti dal prestito usurario; - l'indicazione della somma di denaro richiesta a mutuo, dei tempi di restituzione e delle modalità di erogazione della stessa; - l'indicazione della somma di denaro eventualmente richiesta a titolo di provvisionale con specificazione dei motivi d'urgenza da dimostrare con apposita documentazione. Il mutuo viene revocato e le eventuali somme già erogate vengono recuperate se: - se il procedimento penale per il delitto di usura di cui si è stati vittima si conclude con provvedimento di archiviazione, ovvero con sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione; - se le somme erogate a titolo di mutuo o di provvisionale non sono utilizzate in conformità al piano di investimento presentato con la domanda di mutuo; - se sopravvengono le condizioni ostative previste dalla legge per la concessione del mutuo.
Per combattere efficacemente il fenomeno dell’usura, oltre al Fondo di Solidarietà, è previsto il Fondo di prevenzione, istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, che mette a disposizione dei Confidi (strutture consortili e cooperative formate, a livello locale, da rappresentanti delle categorie economiche e produttive) e delle Fondazioni antiusura somme di denaro con le quali fornire alle banche garanzie sui prestiti concessi ai soggetti in difficoltà.
Pubblicato il 21/04/2010Tags: fondo prevenzione racket fondo solidarietà pizzo estorsione prestito usura mutuo interesse
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