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Utilità
Liberatoria per l'utilizzo delle immagini
Un ritratto, una fotografia, un video di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, a meno che la riproduzione dell'immagine non sia giustificata dalla notorietà (attori, politici, cantanti), da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione é collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico (L. n° 633 del 22 aprile 1941). In tutti gli altri casi, e cioè quando fotografie o video vengono utilizzati per essere pubblicati in concorsi, mostre, pubblicazioni, brochure, locandine, televisione, Internet, ecc. è necessario che il fotografo o il video operatore si faccia rilasciare una liberatoria (in duplice copia), ossia una dichiarazione scritta con la quale il soggetto ritratto autorizza la pubblicazione della propria immagine. Vi offriamo un fac-simile che potete personalizzare nella maniera che ritenete più opportuna.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando ciò rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.
Pubblicato il 14/03/2010 1 Commenti Foto: FlickrTags: diritto d’autore ritratto uso indebito video consenso copyright fotografia immagini liberatoria autorizzazione
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