
Il licenziamento deve essere comunicato al lavoratore in forma scritta. Il datore non è tenuto a comunicare immediatamente le motivazioni del licenziamento, ma se il lavoratore le richiede (ha 15 giorni per farlo), il datore sarà obbligato a fornirle entro 7 giorni dalla richiesta. Come si è visto nell’articolo precedente, il licenziamento può essere illegittimo qualora: - sia privo di giusta causa o giustificato motivo; - sia privo dei requisiti formali sanciti dall'art. 2 della Legge 604/1966; - sia intimato per ragioni discriminatorie o sostenuto da motivi comunque illeciti.
In tutti questi casi il licenziamento può essere impugnato dal lavoratore, dall'associazione sindacale cui aderisce il lavoratore, da un rappresentate del lavoratore o da un terzo (ad esempio il legale del lavoratore).
L’impugnazione deve essere proposta entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento o dalla comunicazione dei motivi, se avvenuta posteriormente (art. 6 della L. n. 604/1966). Questo vige esclusivamente per l'impugnazione del licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, mentre, per le altre ipotesi l'impugnazione può compiersi senza limiti di tempo, purché entro il termine di prescrizione ordinaria decennale. L’impugnazione deve essere fatta in forma scritta e spedita tramite raccomandata al datore.
Questo il fac simile da utilizzare per l’impugnazione.
Se il licenziamento viene dichiarato illegittimo dal giudice il datore è soggetto a determinati obblighi verso il lavoratore. In questo caso la tutela accordata al dipendente (reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e/o il risarcimento del danno), varia in rapporto alle dimensioni dell’impresa.
La mancata impugnazione del licenziamento nel termine stabilito dalla legge (ovvero i 60 giorni) non solo preclude il reintegro in azienda ma anche l'azione ordinaria di risarcimento del danno.
Pubblicato il 05/02/2012 1 Commenti Foto: Flickr