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Piano Famiglie: requisiti e modalità per la sospensione del mutuo
Causa il perdurare degli effetti della congiuntura economica, le famiglie avranno la possibilità di sospendere il pagamento delle rate del mutuo fino al 31 Luglio 2012 (la precedente scadenza era stata fissata il 31 Gennaio 2012). Chi ha già usufruito della sospensione del mutuo in passato non può chiedere una nuova sospensione, nonostante la proroga. In particolare l'accordo siglato tra l'ABI e le principali Associazioni dei Consumatori prevede una sospensione fino a 12 mesi, nei confronti di coloro con ritardi nei pagamenti fino a 90 giorni consecutivi (prima il ritardo massimo era fissato in 180 gg.).
Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi.
I mutui, garantiti da ipoteca, devono avere un importo massimo di 150.000 € ed essere stati accesi per l’acquisto, costruzione o ristrutturazione dell’abitazione principale, a prescindere dalla tipologia di tasso di interesse contrattuale (fisso, variabile o misto). Sono inclusi i mutui cartolarizzati, rinegoziati, oggetto di operazioni di portabilità e accollati.
Sono ammessi al beneficio le persone fisiche con un reddito imponibile fino a 40.000 € annui e che hanno subito o subiranno entro il 31 Luglio 2012 eventi particolarmente negativi quali:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro di cui all’art. 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;
- morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;
- sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito (CIG; CIGS; altre misure di sostegno del reddito, c.d. ammortizzatori sociali in deroga; contratti di solidarietà).
Per attivare la sospensione del rimborso i clienti dovranno compilare questo modello di richiesta e presentarlo alla propria banca, se ha aderito all’iniziativa, entro il 31 Luglio 2012, accompagnato da quei documenti che attestino i requisiti per la richiesta di sospensione ed in particolare:
- documentazione comprovante la cessazione del rapporto di lavoro e le cause della stessa (ad es.: lettera di licenziamento; lettera di dimissioni; contratto di lavoro dal quale si evinca l’intervenuta scadenza del termine), nonché copia della dichiarazione attestante l’attuale stato di disoccupazione, resa dall’interessato al Centro per l’impiego ai sensi dell’art. 2 D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181;
- certificato di morte;
- certificato rilasciato dall’apposita commissione istituita presso la ASL competente per territorio che qualifica il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3 comma 3 legge 5 febbraio 1992, n. 104) ovvero invalido civile (dall’80% al 100%);
- idonea documentazione dalla quale risulti la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro dell’interessato (ad es.: certificazione del datore di lavoro; richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno del reddito; provvedimento amministrativo di autorizzazione al trattamento di sostegno del reddito);
- sottoscrizione dell’eventuale terzo garante a titolo personale di una dichiarazione di mantenimento della garanzia pure in presenza della sospensione; ovvero la sottoscrizione da parte di eventuali terzi soggetti datori di ipoteca o pegno di una dichiarazione relativa al consenso a mantenere la garanzia oltre il periodo originariamente pattuito;
- documentazione comprovante l’ultimo reddito imponibile delle persone intestatarie del mutuo.
La banca attiva la sospensione entro 45 giorni lavorativi dall’accoglimento della richiesta del cliente; comunica l’eventuale diniego alla domanda del cliente entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione della stessa. Nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali pattuiti che possono essere rimborsati dal cliente secondo diverse modalità, a seconda se la sospensione avvenga per la sola quota capitale o per la quota capitale e la quota interessi.
Al termine del periodo di sospensione riprende il processo di ammortamento con corrispondente allungamento del piano di rimborso per una durata pari al periodo di sospensione.
Il cliente può in qualsiasi momento richiedere il riavvio dell’ammortamento. In tal caso non può più richiedere la sospensione dell’ammortamento.
La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
Durante il periodo di sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
Non sono ricomprese nella sospensione eventuali rate scadute e pagate dal momento del verificarsi dell’evento al momento dell’attivazione della sospensione.
L’iniziativa costituisce la misura minima alla quale le banche associate sono invitate ad aderire, ferma restando la piena libertà di ciascuna banca di offrire al cliente in sede di adesione al Piano condizioni migliori rispetto a quanto previsto dall’Accordo. Le banche che intendono aderire all’iniziativa inviano all’ABI questo modulo di adesione. L’elenco delle banche aderenti è pubblicato sul sito dell’ABI (www.abi.it).
Pubblicato il 17/02/2012 13 CommentiTags: interruzione rimborso moratoria sospensione mutuo blocco rate piano famiglie
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