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Stalking: come chiedere l'ammonimento al Questore
Da pochi mesi lo stalking, un fenomeno con il quale si identificano vere e proprie forme di persecuzione in grado di ingenerare in una persona veri e propri stati di ansia e paura che ne limitano la libertà e ne violano la privacy, è stato finalmente riconosciuto come reato. Infatti D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38, con l'inserimento dell'art. 612-bis nel Codice Penale, stabilisce che “è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.
Questo significa che una persona è considerata vittima dello stalking e, dunque, soggetta a tutela anche se gli atti persecutori si concretizzano in pedinamenti, e-mail, telefonate, sms, appostamenti, ecc. e non necessariamente in atti criminosi (percosse, minacce in luogo pubblico, molestie, violenza privata, ecc.).
La legge stabilisce inoltre che “la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa oppure se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità”.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta viene trasmessa al questore, il quale assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente l'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito.
Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto già ammonito.
Pubblicato il 01/12/2009 1 Commenti Foto: FlickrTags: molestatore minacce appostamento molestie stalker inseguimento vittima persecuzione violenza stalking percosse donne pedinamento privacy
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