Sussidio di disoccupazione per i co.co.pro.: ecco come richiederlo

L'Inps ha reso disponibile il nuovo modello (cod. SR 140) per la presentazione delle domande di indennità di disoccupazione una tantum da parte dei collaboratori coordinati e continuativi a progetto iscritti in via esclusiva alla gestione separata.

Va precisato che sono espressamente esclusi dal sussidio i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo, così come i lavoratori iscritti alla gestione separata a vario titolo, ma non inquadrabili nell'ambito di applicazione dei contratti di collaborazione a progetto. Sono ad esempio gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca con borsa di studio, coloro che svolgono mere prestazioni occasionali.

Dal 2015 i lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps hanno diritto ad un nuovo sussidio di disoccupazione, chiamato Dis Coll. Per conoscere requisiti, calcolo e durata ti invitiamo alla lettura di questo articolo "Dis-Coll 2016, il sussidio di disoccupazione per i precari".

I requisiti

Per aver diritto all'indennità è necessario che il richiedente soddisfi congiuntamente una serie di requisiti:

a) abbia operato in regime di monocommittenza. Tale requisito implica aver lavorato con contratto a progetto per un unico committente, naturalmente con riferimento all’ultimo rapporto di lavoro, al termine del quale si è verificato l’evento “fine lavoro”. Per fare un esempio: se il lavoratore ha svolto con contratto a progetto la propria prestazione per il committente "X" dal 1 Marzo al 30 Giugno e con il committente "Y" dal 15 Luglio al 30 Novembre, il requisito della "monocommittenza" è rispettato e si ha diritto all'indennità. Se al contrario i periodi di co.co.pro. si sovrappongono nel periodo di lavoro considerato ai fini della prestazione di disoccupazione, perchè - stando all'esempio - il lavoratore ha svolto nel periodo 15 Luglio - 30 Novembre la propria prestazione sia per il committente "X" che per il committente "Y", allora il requisito della "monocommittenza" non è più rispettato;

b) abbia conseguito nell'anno precedente un reddito lordo complessivo non superiore al limite di 20.220 €;

c) possa vantare un contributo mensile alla gestione separata nell'anno di richiesta (cosiddetto "anno di riferimento"), quindi avere percepito un compenso pari ad almeno un dodicesimo del minimale Inps per gli artigiani e commercianti (nel 2014 tale importo è pari a 1.293 €);

d) abbia trascorso nell'anno precedente un periodo ininterrotto di almeno due mesi di disoccupazione. L’attestazione di tale requisito è possibile mediante autocertificazione, con la quale il richiedente dichiara di essere stato disoccupato ininterrottamente per almeno due mesi e di aver attestato tale condizione presso il Centro per l’impiego. A tal fine, nel nuovo modello CoCoPro 2014 è previsto un apposito campo dove inserire i suddetti dati;

e) possa vantare l'accreditamento nell'anno precedente di almeno tre mensilità di contribuzione presso la gestione separata Inps.

La domanda per il sussidio di disoccupazione

domanda per l'indennità di disoccupazione una tantum deve essere presentata dal lavoratore entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento (quindi entro il 31 dicembre 2014). Se i requisiti vengono maturati nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda è prorogato al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. La domanda può essere compilata e inviata via web se si è in possesso del Pin Dispositivo o spedita per posta raccomandata A/R. In alternativa la presentazione può essere fatta anche presso uffici Inps della zona di residenza o tramite l'ausilio dei patronati che offrono per legge assistenza gratuita.

L'importo

L'importo dell'indennità una tantum prestazione è pari al 7% (5% a partire dal 2016) del minimale annuo di reddito, moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione. Il reddito minimo annuo per l’anno 2014 è pari a 15.516,35 €. Per fare un esempio un collaboratore che ha 5 mesi di contributi nell'anno precedente avrà diritto al 7% del minimale (1.084,15 €) per i mesi coperti, in quanto sono inferiori rispetto ai mesi scoperti da contribuzione, quindi = 1.086,14 € X 5 = 5.430,70 €.

L’indennità una tantum per i collaboratori coordinati e continuativi viene liquidata in un’unica soluzione se pari o inferiore a 1.000,00 euro ovvero in importi mensili pari o inferiori a 1.000,00 euro se l’importo della prestazione è superiore a 1.000,00 euro.

La Dis-Coll, la nuova indennità del 2015

A partire dal 2015 l'indennità di disoccupazione dei lavoratori assunti con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) o a progetto (co.pro) si chiama Dis-Coll e viene pagata per un massimo di sei mesi. C’è tempo sino a 68 giorni dalla data della cessazione del rapporto di lavoro. Per sapere a quanto ammonta e come richiederlo, segnaliamo la lettura di questo articolo "Dis-Coll, il sussidio di disoccupazione per i precari".

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49162 - Laty
24/04/2017
Salve ho lavorato con un contratto di collaborazione occasionale per 6 mesi e 15 gg e l'ho terminato 6 mesi fa... posso richiedere la disoccupazione? Grazie

48941 - Claudio
05/04/2017
Salve ho lavorato da settembre 2011 ad ottobre 2016 con contratto co.co.co è possibile ancora fare domanda per la disoccupazione?

45950 - Lorenzo
13/06/2016
Ho letto, però, che oltre i 5000 euro non viene più considerata prestazione occasionale. Anche perché io ho lavorato per sei mesi. Non cambia nulla questo? Grazie

45948 - Redazione
13/06/2016
Lorenzo, le giornate di attività svolte a titolo di lavoro autonomo occasionale non sono utili né per il diritto né per la misura alle prestazioni di sostegno al reddito a seguito di disoccupazione. Inoltre le prestazioni occasionali non possono essere ricondotte al rapporto di lavoro subordinato.

45946 - Lorenzo
13/06/2016
Gentile redazione, nell'anno corrente ho lavorato con un contratto di "prestazione d'opera intellettuale" con decorrenza dal 11 Gennaio 2016 al 30 Giugno e con un compenso lordo di 6900 euro. Volevo chiedere gentilmente se sia possibile per me chiedere il sussidio di disoccupazione. Preciso che nel 2015 (eccetto vaucher) sono stato disoccupato tutto l'anno (pertanto non credo di rispettare il punto e). Nel caso in cui non abbia il diritto al sussidio per tale anno solare, è possibile a parità di collaborazione richiederlo nel 2017? (in pratica, nel caso collabori nuovamente con tale contratto, sarà possibile ottenere il sussidio?) Grazie

45430 - Redazione
04/05/2016
Felicia, purtroppo no.

45426 - Felicia
04/05/2016
Salve ho lavorato con contratto a progetto dal 2012 ad aprile 2015, si potrebbe fare ancora qualcosa? Grazie

43383 - Redazione
31/12/2015
Lino, forse c'è qualcosa che ci sfugge: ma se ha già fruito dell'indennità di disoccupazione per perdita del lavoro a che titolo oggi presenterebbe la domanda? In questi anni ha trovato forse una nuova occupazione?

43362 - secci lino
29/12/2015
Sono disoccupato dal 2012 ho percepito 8 mesi di disoccupazione nel 2012. Vorrei sapere se richiedendo con il modello co.co.pro come ho letto sul sito dell'Inps mi spetta il suddetto sussidio oppure no. Grazie aspetto notizia. Oppure c'è qualche altro aiuto che posso avere.

43271 - Redazione
18/12/2015
Christian, come potremmo esserle utili? Consideri che il nostro è un semplice portale sulla moduslistica e non svolgiamo funzioni tipiche di una agenzia per l'impiego. Cogliamo l'occasione per segnalarle la lettura di questo articolo.


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