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Comunicazione di assunzione di straniero o apolide

     
 
 
 
 
Descrizione
Comunicazione di assunzione di straniero o apolide (art. 7 D.Lgs 286/98).
Formati
PDF interattivo
Note
Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero in Italia

Articolo 7 - Obblighi dell'ospitante e del datore di lavoro

1. Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

2-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente articolo sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 160 a 1.100 euro.
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa


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