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Domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato
Domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato
Descrizione
Domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951
Formati
PDF
Note
La domanda va presentata all'Ufficio di Polizia di Frontiera, al momento dell'ingresso in Italia o all'Ufficio immigrazione della Questura competente per territorio laddove sul posto non sia presente un Ufficio di Polizia di Frontiera.
E' necessario spiegare le motivazioni per le quali si chiede lo status di rifugiato, fornire ogni altra informazione o documentazione in proprio possesso, a sostegno dei motivi della richiesta ed infine allegare copia di valido documento di identificazione personale (passaporto, carta d'identità, ecc.) se posseduto, ovvero fornire le proprie generalità all'autorità di polizia, indicando l'eventuale domicilio ove far pervenire le comunicazioni di interesse.
Dopo la presentazione della richiesta
- in caso di verifica da parte dell'Autorità di Polizia della regolarità della documentazione presentata, viene rilasciato, dal Questore della provincia in cui è stata presentata la domanda, un permesso di soggiorno della validità di tre mesi, rinnovabile sino alla decisione della Commissione Territoriale competente.
- se si è giunti in Italia senza alcun documento che attesti la propria nazionalità e generalità, o se la richiesta di riconoscimento si basa su elementi che necessitano di verifica, si verrà ospitati, per un periodo massimo di 20 giorni, in un Centro di identificazione. Se entro tale termine la richiesta non sarà stata ancora decisa dalla Commissione Territoriale, sarà possibile lasciare il Centro con il rilascio di un permesso di soggiorno valido per 3 mesi, rinnovabile fino alla definizione del procedimento.
Se non si posseggono le risorse per mantenersi da soli, è possibile chiedere alla Prefettura competente, tramite l'Ufficio di Polizia ove si è presentato la domanda, di essere ospitati presso apposite strutture comunali di accoglienza, che offriranno ospitalità per tutto il periodo di esame della domanda di asilo.
La domanda, corredata della documentazione necessaria, verrà tempestivamente inoltrata dalla Questura alla competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato che deciderà se riconoscere lo status. In Italia ve ne sono 7 (Gorizia, Milano, Roma, Foggia, Siracusa, Crotone e Trapani).
Non è possibile chiedere lo status di rifugiato in Italia se:
- si è già stato riconosciuto rifugiato in un altro Stato;
- si proviene da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra e nel quale, avendo soggiornato per un significativo periodo di tempo, non si è mai richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
- non si sono subite in Italia condanne per delitti contro la personalità o la sicurezza dello Stato, contro l'incolumità pubblica, ovvero reati di riduzione in schiavitù, furto, rapina, devastazione e saccheggio, o comunque connessi alla vendita e al traffico illegale di armi o di sostanze stupefacenti, o, infine, di associazione mafiosa o di appartenenza a organizzazioni terroristiche;
- non sono stati comessi reati di crimini di Guerra ovvero contro la Pace o contro l'Umanità.
Fonte: Ministero dell'Interno
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ginevra
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