Modulo congedo parentale facoltativo

- Ultimo aggiornamento: 03/09/2015
Formati
PDF
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa

Descrizione

Domanda di indennità per congedo parentale per tutte le categorie di lavoratori (astensione facoltativa).

Come presentare la domanda

La domanda finalizzata all'ottenimento del congedo parentale va presentata all'Inps mediante una delle seguenti modalità:
- Sito ufficiale dell'Inps (www.inps.it). In questo caso è necessario disporre del Pin dispositivo;
- Contact Center Integrato (numero verde 803164 da rete fissa oppure 06164164 da telefono cellulare);
- Patronati e CAF.

La domanda va inoltrata prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto; se presentata dopo verranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, l'indennità sarà anticpata dal datore di lavoro tranne in casi particolari in cui è pagata direttamente dall'Inps (operai agricoli, lavoratori stagionali a termine, lavoratori dello spettacolo a tempo determinato).

Per quelli iscritti alla gestione separata e per le lavoratrici autonome il pagamento è effettuato direttamente dall'Inps.

Attenzione: se l'Inps non provvede al pagamento entro un anno dalla fine del periodo indennizzabile, il diritto si prescrive.

A chi spetta

Il congedo parentale spetta:
- ai lavoratori dipendenti del settore privato. Non spetta ai lavoratori sospesi o cessati, ai lavoratori domestici e a quelli a domicilio;
- ai lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, venditori porta a porta, lavoratori autonomi occasionali, ecc.);
- alle lavoratrici autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, ecc.) iscritte all'Inps e in regola con il pagamento dei contributi previdenziali. Durante il periodo di congedo parentale, la lavoratrice deve estenersi effettivamente dall'attività lavorativa, non ha l'obbligo di versare i contributi e ha diritto all'accredito figurativo di tutto il periodo. Il congedo non spetta al padre lavoratore autonomo.

Cosa spetta

L'indennità sostitutiva della retribuzione è pari al 30%:
- dell'ultima retribuzione percepita dal genitore richiedente (lavoratori dipendenti);
- di 1/365simo del reddito derivante dal lavoro parasubordinato, associazione in partecipazione o da attività libero professionale prodotto nei 12 mesi precedenti l'inizio del congedo;
della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge a seconda della categoria di appartenenza (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta....). Alle lavoratrici autonome spetta altresì la sospensione dell'obbligo contributivo e la copertura figurativa dei periodi di congedo parentale.

Periodo indennizzabile

Per ogni bambino, fino a 12 anni di età (oppure fino ai 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), i genitori lavoratori dipendenti possono usufruire complessivamente di un periodo di congedo massimo pari a 10 mesi. Qualora il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo, il limite complessivo è elevato ad 11 mesi.

Entro tale limite complessivo, la madre, trascorso il periodo di maternità obbligatorio, può fruire del congedo parentale per un periodo non superiore a 6 mesi; il padre può fruire del congedo, sin dalla nascita del figlio, per un periodo massimo di 6 mesi, elevabili a 7 qualora fruisca di almeno 3 mesi di congedo. In presenza di un unico genitore a questi spettano 10 mesi di congedo.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell'articolo "Il congedo parentale facoltativo: cos'è e come richiederlo".

Tags:  sostegno alla genitorialità permessi lavorativi maternità

Documenti correlati
 
Utilità