Comunicazione distruzione merce Agenzia Entrate: modello editabile

- Ultimo aggiornamento: 30/01/2023
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DOC   Comunicazione distruzione merce Agenzia Entrate
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Descrizione

Fac simile con cui l'azienda comunica all'Agenzia delle Entrate e alla Guardia di Finanza la distruzione di beni (strumentali e/o merci) per un valore superiore a 10.000 euro. Sotto questa soglia è possibile ricorrere ad una autocertificazione in luogo del verbale di distruzione beni redatto dal funzionario pubblico.

Distruzione merce per eventi fortuiti: come comportarsi

Come deve comportarsi l'azienda che a seguito di un'alluvione, un incendio o un furto registra la perdita delle materie prime o dei prodotti finiti stoccati in magazzino? E se deve disfarsi di macchinari perché danneggiati da un corto circuito?

L'art. 1 del DPR n. 441 del 10 novembre 1997 disciplina la presunzione di cessione. In altre parole si presumono ceduti i beni acquistati, importati o prodotti che non si trovano nei luoghi in cui il contribuente svolge abitualmente le proprie attività, ne in sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, stabilimenti, negozi e nei mezzi di trasporto nella disponibilità dell'impresa.

Ciò significa che nel caso in cui l'amministrazione finanziaria dovesse riscontrare, nel corso di un controllo, l'assenza di tali beni a fronte di regolari fatture di acquisto, il contribuente potrebbe essere accusato di vendita in nero.

Per evitare situazioni di questo tipo, il contribuente deve essere in grado di dimostrare, ad esempio, che la merce è andata perduta o distrutta con l'ultima inondazione o scossa di terremoto, oppure a seguito di furto subito presso i locali dell'azienda o con un incendio occorso allo stabilimento. Chiaramente deve fornire elementi di prova a riguardo, come un verbale redatto dalle forze di polizia, un rapporto stilato dai Vigili del Fuoco e via discorrendo.

In alternativa il contribuente può, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento o dalla data in cui ne è venuto a conoscenza, compilare e sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (ai sensi dell’art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445). In questa scheda è disponibile un fac simile.

Comunicazione distruzione merce Agenzia Entrate: quando farla

Ma se la distruzione della merce non deriva da un fatto involontario (una inondazione, un incendio ecc.), bensì da una precisa scelta dell'azienda che, ad esempio, dispone di una partita di merci scaduta o di beni strumentali obsoleti e dunque inutilizzabili?

In questi casi se il valore dei beni è superiore alla soglia di 10.000 euro, l'azienda è tenuta ad inviare, almeno 5 giorni prima dell'operazione di distruzione, una comunicazione all'Agenzia delle Entrate e al Comando della Guardia di Finanza competenti del luogo dove avviene l’operazione di distruzione.

Tale comunicazione deve precisare il luogo, la data e l'ora in cui avverrà la distruzione, le modalità che saranno seguite, il valore dei beni. Da questa scheda è scaricabile un fac simile.

Nel luogo e nel giorno convenuti dovrà essere presente, in alternativa, un incaricato dell’Agenzia delle Entrate, un ufficiale della Guardia di Finanza o un un notaio. Sull'operazione di distruzione deve essere redatto apposito verbale.

E se il valore dei beni è inferiore alla soglia di 10.000 euro? In questo caso l'azienda è tenuta in ogni caso ad effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate e alla GdF, tuttavia in luogo del verbale redatto dal funzionario presente sul posto è possibile ricorrere ad una attestazione di distruzione mediante atto notorio (DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 - Art. 7). E' necessario che alla dichiarazione venga attribuita data certa e che si provveda alla compilazione del DDT di movimentazione della merce.

Infine se non ci sono stati eventi calamitosi o furti oppure se l'azienda non ha volontariamente provveduto alla distruzione di merce e/o beni strumentali, per evitare che operi la presunzione di vendita in nero, occorre dimostrare che i beni mancanti sono stati affidati a terzi in lavorazione, oppure in deposito e via discorrendo.

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