Dal 1° gennaio 2009, per effetto dell'entrata in vigore del Dlgs 195/08, chi intende trasportare denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 € dentro e fuori dell'Unione europea deve dichiararlo. La definizione di "denaro contante" è estesa, oltre alle banconote e alle monete metalliche aventi corso legale, a tutti gli strumenti di pagamento negoziabili al portatore.
Tali misure sono dirette a contrastare, in attuazione del regolamento (CE) n. 1889/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, l'introduzione dei proventi di attività illecite nel sistema economico e finanziario, a protezione dello sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche e del corretto funzionamento del mercato interno.
La dichiarazione, redatta in conformità al presente modello può essere, in alternativa:
L'interessato può ottenere dal Ministero dell'economia e delle finanze la restituzione del denaro contante sequestrato, previo deposito presso la Tesoreria provinciale dello Stato di una cauzione ovvero previa costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari abilitati al rilascio di garanzie nei confronti della pubblica amministrazione. A garanzia del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la cauzione o la fideiussione devono essere di importo pari all'ammontare massimo della sanzione, comprensivo delle spese.
Il soggetto cui è stata contestata una violazione può chiederne l'estinzione effettuando un pagamento in misura ridotta pari al 5% del denaro contante eccedente la soglia di 10.000 €, e comunque, non inferiore a 200,00 €. Il pagamento può essere effettuato all'Agenzia delle dogane o alla Guardia di finanza al momento della contestazione, o al Ministero dell'economia e delle finanze, entro dieci giorni dalla stessa.
Il pagamento in misura ridotta estingue l'illecito. Nel caso di pagamento contestuale non si procede al sequestro. Qualora il pagamento avvenga nei dieci giorni dalla contestazione, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la restituzione delle somme sequestrate entro dieci giorni dal ricevimento della prova dell'avvenuto pagamento.
È precluso il pagamento in misura ridotta qualora: