Lettera opposizione alle dimissioni ospedaliere: PDF

- Ultimo aggiornamento: 18/05/2023
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Lettera con la quale il paziente può manifestare la propria opposizione alle dimissioni forzate o premature dall'ospedale e dalla casa di cura privata convenzionata e chiedere la prosecuzione delle cure.

Quando possono essere concesse le dimissioni

E’ bene ricordare che le dimissioni possono essere concesse dai medici solo quando il quadro clinico del paziente può considerarsi stabilizzato e quando perciò si può escludere qualsiasi rischio per la sua salute.

Inoltre il responsabile del reparto può stilare il foglio di dimissioni dall'ospedale solo quando ritiene che il paziente sia perfettamente in grado di proseguire a casa una convalescenza corretta.

A tal riguardo una sentenza della Corte di Cassazione, la numero 8254/11, stabilisce che i medici possono essere chiamati a rispondere addirittura di omicidio colposo se dimettono troppo sbrigativamente dall'ospedale pazienti che poi subiscono eventi letali o conseguenze dannose per la salute.

In alcuni casi una valida ed efficace alternativa al ricovero ordinario potrebbe essere il servizio di Ospedalizzazione domiciliare, che si sostanzia in serie di prestazioni sanitarie eseguite da parte di specialisti ospedalieri (medici - infermieri o altre figure tecniche) al domicilio dell'utente. A questo servizio possono affiancarsene altri, come l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e l’Assistenza Domiciliare Programmata.

Come tutelarsi in caso di dimissioni forzate

Non dovrebbe essere così, ma talvolta presso ospedali e case di cura private convenzionate la logica del profitto viene anteposta a quella della tutela della salute.
Fino a qualche anno fa erano frequenti i casi di ricoveri molto lunghi, ciò per il semplice fatto che il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) finanziava le prestazioni ospedaliere sulla base dei giorni trascorsi dal malato all'interno della struttura.

Poi l’introduzione di un sistema di rimborso delle cure ospedaliere "per prestazione" (DRG), nonché l'applicazione di una politica finalizzata ad una costante razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, ha progressivamente favorito l'abitudine a ricoveri più brevi da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private.

Capite che questo non sempre è un bene per il paziente. Si tratta infatti di una situazione che può potenzialmente indurre gli operatori sanitari a “forzare”, in alcuni casi, le dimissioni di un paziente che magari si giudica guarito o comunque fuori dalla fase acuta, ma le cui condizioni di salute, in realtà, non sono tali da consentire l’uscita dalla struttura ospedaliera.

In simili situazioni ecco cosa può fare il paziente se ritiene che le proprie dimissioni siano affrettate e dunque rischiose per la sua salute:

  • esigere il foglio di dimissioni. Si tratta di una lettera informativa per il medico di fiducia che contiene tutte le informazioni sulla degenza e sulla malattia: diagnosi, esami eseguiti, risultati, cure effettuate e quelle consigliate. Il paziente può anche richiedere una copia della cartella clinica che ritirerà in un secondo momento. Se il paziente ha dubbi su quanto contenuto nel foglio di dimissioni è opportuno che non lo firmi ne lo faccia firmare dai suoi parenti;
  • pretendere un colloquio con il primario del reparto e/o con i medici che lo hanno avuto in cura per avere maggiori informazioni sulla situazione clinica e approfondire le ragioni delle sue dimissioni;
  • informare il proprio medico di base, il quale può accedere a luogo del ricovero, prendere visione delle cartelle cliniche ed eventualmente partecipare alle decisioni che riguardano il proprio paziente.

Se queste iniziative non portano ad alcun risultato concreto e il paziente continua a manifestare dubbi sulle proprie dimissioni, la soluzione potrebbe essere un ricorso in via amministrativa ai sensi dell’art. 4 L. 595/85. In questa scheda è disponibile un modulo opposizione alle dimissioni in formato editabile.

In pratica con il ricorso il paziente chiede di non essere dimesso o, in subordine, di essere trasferito in altro reparto del medesimo ospedale o in altra struttura idonea, dal momento che:

  • a causa di tale patologia ha necessità di prestazioni mediche, infermieristiche e socio-sanitarie non praticabili a domicilio;
  • le condizioni di salute o di lavoro non gli consentono di essere totalmente autosufficiente;
  • i propri familiari non sono nelle condizioni di prestargli la dovuta assistenza continuativa;
  • per le condizioni in cui versa, non può essere lasciato a casa da solo;
  • non è in grado di sopportare eventuali spese di ricovero presso strutture private o strutture pubbliche a pagamento.

La lettera opposizione alle dimissioni ospedaliere va spedito a mezzo raccomandata a.r. o PEC:

  • al Direttore Generale della Asl di residenza del malato. Un’altra (se del caso) al Direttore Generale dell’Asl in cui ha sede l’ospedale o la casa di cura; nel caso in cui l’ospedale pubblico sia amministrato in modo autonomo rispetto all’Asl, la raccomandata A.R. non va indirizzata al Direttore Generale dell’Asl, ma al Direttore Generale dell’Azienda ospedaliera. Non è necessario indicare il nome, ma è sufficiente la funzione;
  • al Direttore Sanitario dell’Ospedale o della Casa di cura privata convenzionata;
  • al Primario del Reparto;

e per conoscenza:

  • all’Assessore Regionale alla Sanità;
  • al Difensore civico della Regione.

Qualora vengano sollevate obiezioni all'opposizione delle dimissioni occorre pretendere una risposta scritta (come già chiaramente rimarcato nella lettera) e non verbale o telefonica.

Tags:  assistenza sanitaria

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