Come autenticare copie di atti, documenti o pubblicazioni

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L'autenticazione delle copie di atti, documenti o pubblicazioni consente al cittadino di non presentare documenti originali, bensì copie degli stessi. Avviene mediante attestazione di conformità all'originale scritta alla fine della copia (in calce se possibile, altrimenti sul retro), la quale deve essere corredata della firma per esteso del pubblico ufficiale che esegue l'attestazione e del timbro dell'ufficio. Se la copia è formata da più fogli ciascuno di essi deve contenere la firma del medesimo pubblico ufficiale.

Può essere effettuata dal pubblico ufficiale che ha emesso il documento originale o presso il quale è depositato, nonché da un notaio, cancelliere, oppure da un funzionario incaricato dal Sindaco (presso l'URP e l'Ufficio Anagrafe del Comune), previa esibizione dell'originale dall'interessato.

Qualora la copia autentica di un documento debba essere presentata ad una Pubblica Amministrazione o a gestori di pubblici servizi, l'autenticazione può essere fatta dal funzionario competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente.

In base ad una circolare del Ministero dell'Interno (n. 9 del 26.02.2004) il cittadino ha il diritto di chiedere al funzionario incaricato dal Sindaco l'autenticazione delle copie non solo degli atti pubblici, ma anche degli atti privati, previa: - presentazione di un documento dichiarato come originale dall'interessato; - oppure, presentazione di un documento dichiarato come copia di un originale dall'interessato (si richiede la conformità di una copia alla copia esibita); - oppure, presentazione di un documento di cui il possessore non sia in grado di affermare l'originalità (si richiede la conformità al documento esibito).

La fotocopia autenticata non ha scadenza.

Documentazione da presentare: - copia da autenticare. - valido documento di riconoscimento.

Si può ricorrere ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in luogo dell'autentica di copie, nei seguenti casi: - atti e documenti conservati o rilasciati da una Pubblica Amministrazione - copie di pubblicazioni (ad es. testi scientifici, articoli su riviste, etc..) - titoli di studio o di servizio - documenti fiscali che devono obbligatoriamente essere conservati dai privati

Questi i fac simile che vi offriamo:

Pubblicato il 23/02/2012
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