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Cosa fare alla morte di un cane
Cosa fare in caso di decesso del nostro fedele amico cane ? Va precisato innanzitutto che la legge vieta l'abbandono o lo scarico di animali nel cassonetto dei rifiuti, dal momento che potrebbe diventare causa del diffondersi di malattie. La violazione di tali disposizioni è punita con l’applicazione di sanzioni amministrative fino a 28.000,00 € (D.Lgs. n. 36/2005).
Per lo smaltimento della carcassa la legge prevede, nel caso in cui l'animale sia deceduto per morte naturale e/o traumatica o comunque senza essere stato sottoposto a trattamenti medicinali, l'interramento in terreno di proprietà previa certificazione veterinaria che attesti l'assenza di malattie infettive.
La carcassa dell’animale deve essere depositata in un contenitore di materiale biodegradabile al fine di favorirne la decomposizione a contatto con il terreno (cartone, legno, ecc.).E' vietato seppellire i resti dell’animale in terreni demaniali.
Se viceversa l'animale è stato sottoposto ad eutanasia o deceduto a causa di malattie infettive o dopo trattamenti farmacologici, deve essere sepolto in particolari cimiteri per animali oppure smaltito tramite ditte specializzate per la cremazione. In tale ultimo caso le ceneri possono essere disperse o conservate in apposito contenitore (urna cineraria).
Naturalmente ci sono anche delle formalità burocratiche da espletare. Il proprietario, infatti, al fine di consentire la cancellazione dell’animale dall'anagrafe canina, è tenuto a comunicarne il decesso, entro 15 giorni dall'avvenimento, al Servizio Veterinario della propria ASL. A tale scopo deve essere munito di :
- apposito modello di denuncia (fac simile);
- documento di iscrizione all’anagrafe canina;
- passaporto;
- certificato veterinario che ne attesti la morte.
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