
L'art. 1 del D.lgs 297/02 definisce lo “stato di disoccupazione” la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. Quindi chi è in cerca di lavoro ed è interessato al riconoscimento dello stato di disoccupazione, deve presentarsi presso il Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio per rendere una dichiarazione che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
Tale dichiarazione consentirà di usufruire dei servizi che i Centri per l'Impiego offrono al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, come informazioni sulle opportunità lavorative, colloqui di orientamento, proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale, accompagnamento nella ricerca del lavoro, ecc.
Non devono rendere tale dichiarazione:
Si ricorda che lo stato di disoccupazione si perde in caso di:
I soggetti che già lavorano, possono perdere lo stato di disoccupazione solo in caso di superamento di una certa soglia di reddito annuale, fissata in euro 8.000,00 per i lavoratori dipendenti e in euro 4.800,00 per i lavoratori autonomi.
Pubblicato il 07/02/2012