Il portale italiano della modulistica
 
Cerca su Moduli.it
 
Iscriviti alla Newsletter





Moduli.it mobile

Dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa

     
 
 
 
 

L'art. 1 del D.lgs 297/02 definisce lo “stato di disoccupazione” la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti. Quindi chi è in cerca di lavoro ed è interessato al riconoscimento dello stato di disoccupazione, deve presentarsi presso il Centro per l’Impiego nel cui ambito territoriale si trova il proprio domicilio per rendere una dichiarazione che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

Tale dichiarazione consentirà di usufruire dei servizi che i Centri per l'Impiego offrono al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, come informazioni sulle opportunità lavorative, colloqui di orientamento, proposte di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale, accompagnamento nella ricerca del lavoro, ecc.

Non devono rendere tale dichiarazione:

  • coloro che hanno già reso la dichiarazione ai sensi del Dlgs 181/00;
  • gli iscritti nell'elenco di cui all'art 8 L 68/99 e art 18 c2 L. 68/99;
  • gli iscritti nelle liste di mobilità ai sensi delle leggi 223/91 e 236/93

Si ricorda che lo stato di disoccupazione si perde in caso di:

  • mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione presso i Centri per l'Impiego. In caso di malattia, infortunio, gravidanza, ecc. occorre inviare, entro e non oltre 10 gg. dalla data di convocazione, una comunicazione scritta al Centro per l'Impiego. Costituisce un giustificato motivo un luogo di lavoro distante più di 50 Km o più di un’ora dal domicilio del disoccupato;
  • rifiuto ingiustificato di una congrua offerta di lavoro;
  • accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo (interinale) di durata superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani;
  • mancato rispetto delle misure concordate con il Centro per l'Impiego.

I soggetti che già lavorano, possono perdere lo stato di disoccupazione solo in caso di superamento di una certa soglia di reddito annuale, fissata in euro 8.000,00 per i lavoratori dipendenti e in euro 4.800,00 per i lavoratori autonomi.

Pubblicato il 07/02/2012
Tags: disponibilità lavoro inserimento lavorativo inoccupato disoccupazione collocamento lavoro assunzione impiego
Documenti correlati
Lascia un commento


Obbligatorio


Non verrà pubblicata.




© 2004-2012 Dotcube srl
È vietata la riproduzione totale o parziale senza il consenso dell'Editore.
Tutti i diritti sono riservati.