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Fondo di Solidarietà: ecco come sospendere le rate del mutuo

Dal 27 Aprile 2013 è tornato ad essere operativo il Fondo di solidarietà grazie ad un rifinanziamento di 20 milioni di euro per opera del Decreto Salva Italia. Dunque a partire da questa data, coloro che si trovassero in particolari difficoltà economiche e per questo impossibilitati a versare regolarmente le rate del finanziamento, possono inoltrare a Consap istanza di sospensione del mutuo per l'acquisto della prima casa, secondo la nuova disciplina prevista dalla Legge n. 92 del 28/06/2012.

REQUISITI PER L'ACCESSO

I beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:
a) titolo di proprietà sull'immobile (sito nel territorio nazionale) oggetto del contratto di mutuo che deve costituire l'abitazione principale del beneficiario. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di abitazione di lusso;
b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro;
c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.

Tutti e tre i requisiti di cui sopra devono sussistere alla data di presentazione della domanda. In caso di mutuo cointestato è sufficiente che i tre requisiti sussistano in capo anche soltanto ad uno dei mutuatari.

Il mutuo deve essere "in corso di ammortamento" da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda e, in caso di ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.

CONDIZIONI PER L'ACCESSO

Per godere del beneficio il mutuatario deve aver fronteggiato almeno uno dei seguenti eventi:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

Tali situazioni devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.

In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti sopra specificati.

COME PRESENTARE LA RICHIESTA

L'istanza di accesso al beneficio può essere presentata presso la banca che ha erogato il mutuo utilizzando questo modello di richiesta, per la cui compilazione si raccomanda la visione attenta delle "Linee guida".

Alla domanda vanno allegati copia del documento di identità e attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato.

Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

  1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione

    • In caso di rapporto a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa (si veda punto 3)
    • In caso di rapporto a tempo determinato, copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (nel caso di dimissioni per giusta causa si veda il punto 3)
  2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:

    • copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (in caso di recesso per giusta causa si veda il punto 3)
  3. In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:

    • sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
    • lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
  4. In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo:

    • certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%)

La banca - effettuati gli adempimenti di competenza - inoltra l'istanza a Consap che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di Consap, comunica all'interessato la sospensione dell'ammortamento del mutuo.

La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate.

A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo rimborsa esclusivamente:
- i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca;
- gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, ma soltanto per la quota corrispondente al parametro di riferimento (cioè all'Euribor o all’Irs), dunque spread escluso.

L'ammissione al Fondo è concessa qualora il mutuatario alla data di presentazione della domanda non stia beneficiando di altre misure di sospensione concordate con la propria banca o previste da altre leggi statali o regionali ovvero da iniziative autonome degli enti mutuanti.
Pubblicato il 29/04/2013    175 Commenti
Tags: difficoltà pagamento mutuo sospensione rata mutuo mutuo prima casa rimborso mutuo fondo solidarietà consap
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23809 - Maurizio
17/05/2013 08:56
Buongiorno, proprietario di un appartamento per il quale ho contratto un mutuo nel 2004, sono stato licenziato a settembre del 2009 da una ditta presso cui ho lavorato per 10 anni percependo in seguito l'indennità di disoccupazione fino a giugno 2010, riassunto presso altra ditta dal 22 aprile 2013 al 11 maggio 2013...posso fare richiesta del fondo per la sospensione delle rate del mutuo?

23802 - Redazione
16/05/2013 18:00
Gerardo, purtroppo i cassintegrati non possono fare istanza di accesso al fondo.

23798 - gerardo
16/05/2013 17:39
sono in cassa integrazione, prendendo solo 800 euro nn riesco a pagare il mutuo anche se la mia compagna lavora posso solo sospendere e pagare solo gli interessi ??

23791 - Redazione
16/05/2013 16:18
Francesco, purtroppo no in quanto la cessazione del rapporto di lavoro deve essersi verificata nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio. Se ha perso il posto di lavoro nel 2009 sono passati più di tre anni.

23790 - SCIAUDONE FRANCESCO
16/05/2013 14:40
Buongiorno volevo sapere se posso accedere al fondo. Ho perso il lavoro nel 2009, licenziato, ho usufruito per sei mesi della disoccupazione, poi ho avviato un'attività di ristorazione, ma per la grave crisi il 31/12/2012 ho dovuto chiudere l'attività. Adesso ho difficoltà a far fronte agli impegni.

23776 - Redazione
15/05/2013 18:10
Massimo, se dovesse essere licenziato (speriamo di no...), potrà presentare istanza di accesso al Fondo.

23774 - Massimo
15/05/2013 17:48
Si, controllando i requisiti per l'ammissione ho verificato che ci sto pienamente dentro, l'unico dubbio mi viene dalla dicitura "Tali situazioni devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio." Quindi premesso che naturalmente tutto avviene dopo la stipula del contratto di mutuo, il mio dubbio e quindi il terrore di non potervi eventualmente accedervi nasce con l'altro punto visto che il licenziamento avviene nel 2013...grazie.

23766 - Redazione
15/05/2013 16:07
Monica, la banca è obbligata ad accettare la domanda di sospensione, semmai è la Consap che, a conclusione dell’istruttoria, potrà decidere se accogliere o meno la sua domanda. Chieda di parlare con la direzione dalla quale dipende la filiale, in alternativa faccia intervenire un pubblico ufficiale. Naturalmente non potrà accedere al Fondo di Solidarietà fino a che percepirà l’indennità di disoccupazione. Il D.M. con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Regolamento recante modifiche al decreto del 21 giugno 2010 n.132 è il n. 37 del 22/02/2013.

23765 - Redazione
15/05/2013 15:58
Massimo, potrà chiedere la sospensione a condizione che soddisfi anche gli altri requisiti oltre a quello della perdita del posto di lavoro e cioè: titolo di proprietà sull'immobile oggetto del contratto di mutuo, ISEE non superiore a 30 mila euro, ecc.

23752 - MONICA
14/05/2013 18:08
Buonasera, sono andata proprio questa mattina in banca a chiedere la sopsensione del muto in quanto disoccupata per licenziamento da settembre, fino ad ora ho pagato regolarmente, ma sta per finire anche la disoccupazione e non riesco a pagare piu' la rata, la banca mi ha risposto che non e' possibile e che non hanno nessuna comunicazione di questo fondo di solidarieta', ma di inoltrare una raccomandata alla sede principale chiedendo la sospensione del mutuo ma non mi assicurano nulla. Vorrei sapere quali sono gli articoli di legge a cui posso appellarmi per avere i miei diritti. Cordiali saluti


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