Fondo di Solidarietà: ecco come sospendere le rate del mutuo
Dal 27 Aprile 2013 è tornato ad essere operativo il Fondo di solidarietà grazie ad un rifinanziamento di 20 milioni di euro per opera del Decreto Salva Italia. Dunque a partire da questa data, coloro che si trovassero in particolari difficoltà economiche e per questo impossibilitati a versare regolarmente le rate del finanziamento, possono inoltrare a Consap istanza di sospensione del mutuo per l'acquisto della prima casa, secondo la nuova disciplina prevista dalla Legge n. 92 del 28/06/2012.
REQUISITI PER L'ACCESSO
I beneficiari devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:
a) titolo di proprietà sull'immobile (sito nel territorio nazionale) oggetto del contratto di mutuo che deve costituire l'abitazione principale del beneficiario. L'immobile non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche di abitazione di lusso;
b) titolarità di un mutuo di importo erogato non superiore a 250 mila euro;
c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.
Tutti e tre i requisiti di cui sopra devono sussistere alla data di presentazione della domanda. In caso di mutuo cointestato è sufficiente che i tre requisiti sussistano in capo anche soltanto ad uno dei mutuatari.
Il mutuo deve essere "in corso di ammortamento" da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda e, in caso di ritardo nel pagamento delle relative rate, il ritardo non deve essere superiore a 90 giorni consecutivi.
CONDIZIONI PER L'ACCESSO
Per godere del beneficio il mutuatario deve aver fronteggiato almeno uno dei seguenti eventi:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
- morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.
Tali situazioni devono essersi verificate successivamente alla stipula del contratto di mutuo e nei tre anni antecedenti la richiesta di accesso al beneficio.
In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti sopra specificati.
COME PRESENTARE LA RICHIESTA
L'istanza di accesso al beneficio può essere presentata presso la banca che ha erogato il mutuo utilizzando questo modello di richiesta, per la cui compilazione si raccomanda la visione attenta delle "Linee guida".
Alla domanda vanno allegati copia del documento di identità e attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato.
Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:
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In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione
- In caso di rapporto a tempo indeterminato, lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa (si veda punto 3)
- In caso di rapporto a tempo determinato, copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (nel caso di dimissioni per giusta causa si veda il punto 3)
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In caso di cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409 numero 3 del c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione:
- copia del contratto nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto (in caso di recesso per giusta causa si veda il punto 3)
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In tutti i casi di dimissioni per giusta causa:
- sentenza giudiziale o atto transattivo bilaterale, da cui si evinca l'accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore;
- lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all'atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.
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In caso di insorgenza di condizioni di non autosufficienza o handicap grave dell'intestatario o di uno dei cointestatari del contratto dei mutuo:
- certificato rilasciato dall'apposita commissione istituita presso l'ASL competente per territorio che qualifichi il mutuatario quale portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/1992) ovvero invalido civile (da 80% a 100%)
La banca - effettuati gli adempimenti di competenza - inoltra l'istanza a Consap che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo. La banca, acquisito il nulla osta di Consap, comunica all'interessato la sospensione dell'ammortamento del mutuo.
La sospensione del pagamento delle rate può essere richiesta per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo di 18 mesi nel corso dell’esecuzione del contratto. Nel periodo di sospensione sono ricomprese anche le eventuali rate scadute e non pagate.
A fronte della sospensione del pagamento delle rate di mutuo, il Fondo rimborsa esclusivamente:
- i costi sostenuti dal beneficiario per eventuali onorari notarili anticipati dalla banca;
- gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento da parte del mutuatario, ma soltanto per la quota corrispondente al parametro di riferimento (cioè all'Euribor o all’Irs), dunque spread escluso.
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