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L'Associazione in partecipazione

     
 
 
 
 

Il contratto di associazione in partecipazione è uno dei contratti “tipici” disciplinato dal Codice Civile dagli artt. 2459 e seguenti. In particolare viene definito come quel negozio giuridico attraverso  il quale “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso corrispettivo di un determinato  apporto”. Un apporto che può assumere diverse forme: apporto di capitale (beni o danaro), apporto esclusivo di lavoro, apporto misto lavoro-capitale.

Appare subito evidente la netta distinzione che c’è tra il contratto di associazione in partecipazione e il rapporto di lavoro subordinato. Infatti l’associato in partecipazione, pur conferendo il proprio lavoro, non può essere identificato come un lavoratore subordinato, perché è obbligato a prestare il proprio lavoro nei limiti del valore attribuito all’apporto ed è subordinato solo alle direttive dell’associante al quale non competono quei poteri disciplinari e di controllo spettanti al datore di lavoro. Inoltre non ha diritto ad una retribuzione o, comunque, ad un minimo garantito di guadagno e, se pur non partecipa alle perdite, partecipa tuttavia al rischio dell’impresa potendo non conseguire alcun utile.

L'associazione in partecipazione si distingue anche dal contratto di società. Infatti benché l’associato partecipi agli utili e al rischio d’impresa, la gestione dell'impresa o dell'affare è riservata esclusivamente all'associante (art. 2552), che assume a sé i relativi diritti ed obblighi.

Generalmente è prevista l'esclusione o la limitazione della partecipazione alle perdite da parte dell'associato,  mentre l’associante può prevedere la corresponsione di anticipi sugli utili futuri, che saranno oggetto di conguaglio in sede di rendicontazione della gestione.

L’associante ha diritto ad essere informato sull’andamento dell’azienda, ad esercitare i controlli e al rendiconto periodico della gestione dell’impresa.

La cessazione del rapporto contrattuale può avvenire:

  • per decorrenza del termine fissato dalle parti;
  • per inadempimento contrattuale di una delle parti (salvo risarcimento);
  • per perdite gravi o di entità tale da non consentire la prosecuzione dell’esercizio d’impresa;
  • per giusta causa.
Si presenta un fac-simile di contratto d’associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro.

Pubblicato il 07/02/2012    3 Commenti   Foto: Flickr
Tags: associazione in partecipazione utili impresa lavoro
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Commenti
Nicola
14/01/2011 10:41
Mi trovo nella stessa situazione di Domenico, sono un dipendente della pubblica amministrazione e mi è stato proposto da un'azienda il mio apporto di lavoro. Ossia di sottoscrivere un contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro. È possibile farlo essendo dipendente statale? Grazie

Marco Canova
02/08/2009 13:14
Mi hanno proposto di lavorare in una subagenzia di assicurzioni, con un contratto di partecipazione agli utili. La mia domanda è la segunte: i costi della gestione Acquisto di computer, bollette varie) sono a carico di chi? Grazie. Distinti saluti.

domenico
22/07/2009 11:38
sono un dipendente della pubblica amministrazione per l'esattezza Istruzione con un reddito annuo lordo di circa €22000.00.Mi è stato proposto da un amico di entrare a far parte di un'azienda di grafica pubblicitaria ecc.ecc...,di far parte come associato (di capitale)con un contratto di associazione in partecipazione. Posso farlo...essendo io dipendente statale?? sugli utili (da associato) si sommano al mio reddito? o sono tassati a parte.In che misura sono tassati? GRAZIE Aspetto Vs risposta SI SEGNALA L'URGENZA

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