
Il contratto di associazione in partecipazione è uno dei contratti “tipici” disciplinato dal Codice Civile dagli artt. 2459 e seguenti. In particolare viene definito come quel negozio giuridico attraverso il quale “l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso corrispettivo di un determinato apporto”. Un apporto che può assumere diverse forme: apporto di capitale (beni o danaro), apporto esclusivo di lavoro, apporto misto lavoro-capitale.
Appare subito evidente la netta distinzione che c’è tra il contratto di associazione in partecipazione e il rapporto di lavoro subordinato. Infatti l’associato in partecipazione, pur conferendo il proprio lavoro, non può essere identificato come un lavoratore subordinato, perché è obbligato a prestare il proprio lavoro nei limiti del valore attribuito all’apporto ed è subordinato solo alle direttive dell’associante al quale non competono quei poteri disciplinari e di controllo spettanti al datore di lavoro. Inoltre non ha diritto ad una retribuzione o, comunque, ad un minimo garantito di guadagno e, se pur non partecipa alle perdite, partecipa tuttavia al rischio dell’impresa potendo non conseguire alcun utile.
L'associazione in partecipazione si distingue anche dal contratto di società. Infatti benché l’associato partecipi agli utili e al rischio d’impresa, la gestione dell'impresa o dell'affare è riservata esclusivamente all'associante (art. 2552), che assume a sé i relativi diritti ed obblighi.
Generalmente è prevista l'esclusione o la limitazione della partecipazione alle perdite da parte dell'associato, mentre l’associante può prevedere la corresponsione di anticipi sugli utili futuri, che saranno oggetto di conguaglio in sede di rendicontazione della gestione.
L’associante ha diritto ad essere informato sull’andamento dell’azienda, ad esercitare i controlli e al rendiconto periodico della gestione dell’impresa.
La cessazione del rapporto contrattuale può avvenire: