Associazione in partecipazione PDF: modello e guida
Il contratto di associazione in partecipazione (art. 2549 c.c.) è un fac simile di accordo con cui una parte (associante) attribuisce a un’altra (associato) una parte degli utili della propria impresa o di uno specifico affare, in cambio di un apporto (denaro, beni o lavoro).
Contratto di associazione in partecipazione: cos’è
Come detto l'associazione in partecipazione è un particolare tipo di contratto con il quale un imprenditore ("associante") attribuisce ad uno o più soggetti ("associati") la partecipazione agli utili dell’impresa in cambio di un loro apporto, che può consistere in somme di denaro e/o prestazioni lavorative/servizi. Il contratto è disciplinato dagli artt. 2549-2554 del Codice Civile.
Tuttavia per evitare che il contratto di associazione in partecipazione possa essere utilizzato per aggirare le norme che tutelano il lavoro subordinato, con la legge attuativa del Jobs Act del 2015 si è stabilito che nel caso in cui l'associato sia una persona fisica, l'apporto di quest'ultimo non possa consistere, nemmeno in parte, in una prestazione lavorativa. In pratica in base alla vigente normativa la persona fisica può conferire solo denaro e/o beni strumentali all'attività d'impresa.
Chiaramente lo stesso discorso non vale nel caso in cui l'associato sia una ditta o una società.
La legge stabilisce inoltre che, salvo patto contrario, l'associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati. Una norma (art. 2550 C.C.) introdotta con il preciso fine di tutelare l'associato, visto che una nuova partecipazione determinerebbe una riduzione degli utili a lui spettanti.
Il rischio d'impresa per l'associato
L’elemento importante da sottolineare riguarda il rischio d’impresa che l’associato si assume. Infatti può accadere che quest’ultimo sia chiamato, in caso di perdita, a rispondere delle passività registrate dall’impresa, sebbene nel limite dell’apporto che ha fornito all’impresa stessa. Le parti, tuttavia, possono derogare a questo principio stabilendo contrattualmente l'esclusione o la limitazione della partecipazione alle perdite da parte dell'associato.
L'associante può prevedere la corresponsione di anticipi sugli utili futuri, che saranno oggetto di conguaglio in sede di rendicontazione della gestione.
Fac simile contratto di associazione in partecipazione
Con la presente scrittura privata, redatta in duplice copia, a valere a tutti gli effetti di legge tra:
…………..………, di seguito denominata “Associante”, con sede legale in …………………; partita I.V.A. ……………., iscritta al Registro delle Imprese del Comune di ……………., con numero ………….., nella persona del legale rappresentante Sig. …………, nato a ………… il ……., CF ………………, esercente l’attività di ………………;
e
il Sig. …………..….., di seguito denominato “Associato”, nato a ……………. (… ) il ……., domiciliato a …………………. in via …………. n. ………, CF …………………….;
Premesso che
- l’Associante svolge attività di ………………………………………….;
- con riferimento a tali attività l’Associante intende avvalersi dell’apporto del lavoro dell’Associato;
- a sua volta l’Associato si è reso disponibile a fornire all’Associante un apporto consistente in una prestazione di attività personale autonoma, come sotto individuata, per la quale possiede le capacità professionali necessarie;
- è esclusivo interesse delle parti stipulare un contratto contenente gli elementi specifici previsti dall’associazione in partecipazione, ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del Codice Civile;
- l’Associante e l’Associato dichiarano espressamente, in modo obiettivo e certo, di voler instaurare un rapporto contrattuale di natura autonoma;
tutto ciò premesso e convenuto fra le parti
si stipula quanto segue:
1. La premessa che precede fa parte integrante ed essenziale del presente atto e ne costituisce il primo patto.
2. L’Associato si impegna ad apportare nell’impresa esclusivamente la propria opera che consiste in ……………………………. L’Associato apporterà esclusivamente il proprio lavoro senza alcuna subordinazione e obbligo di orario, ma nel contempo s'impegna a prestare la propria opera in modo assiduo e continuativo tenendo presente le esigenze connesse al buon andamento della gestione aziendale, svolgendo la sua attività con le modalità di carattere generale che saranno fornite dall’Associante, nei limiti del presente contratto.
3. L'apporto lavorativo dell’Associato avrà inizio il giorno ………. e terminerà il giorno …………..
Qualora una delle parti contraenti decidesse di anticipare la risoluzione del contratto deve darne disdetta all’altra con raccomandata A.R. con un preavviso di 30 giorni.
Le parti contraenti si incontreranno almeno 30 giorni prima della scadenza per valutare l’eventuale rinnovo del contratto, che comunque dovrà avvenire esclusivamente per iscritto.
4. A fronte del suo apporto di lavoro, l’Associato ha diritto di percepire una quota parte dell’utile di esercizio conseguito annualmente dall’impresa. Detta quota viene stabilita nella percentuale del …….% (dicesi …………… per cento) al lordo delle ritenute fiscali e verrà liquidata, con riguardo all’anno solare precedente, entro e non oltre il ………………… dell’anno successivo.
Ai sensi dell’art. 2553 c.c. si conviene che l’Associato viene esonerato dalla partecipazione alle eventuali perdite di esercizio.
L’Associato riconosce che non potrà avanzare alcuna pretesa in ordine ad una qualsiasi garanzia di guadagno minimo, in quanto il compenso riguardante il suo apporto trova la sua regolamentazione unicamente in quanto convenuto con il presente contratto. L’Associato non potrà, inoltre, vantare alcun diritto sugli incrementi patrimoniali indipendenti dall’esercizio dell’impresa.
All’Associato potranno essere corrisposti, all’inizio di ogni ………………., acconti sui prevedibili utili dell’impresa. Tali acconti saranno sottoposti a conguaglio al termine dell’esercizio, in coincidenza con la consegna del rendiconto di cui all’art. 5. Rimane, comunque, inteso che detti acconti dovranno venir restituiti, in tutto o in parte, entro 30 giorni dalla data sopra individuata per la liquidazione della partecipazione spettante all’Associato, in relazione al risultato finale d’esercizio, nel caso in cui essi superassero quanto di competenza dell’Associato medesimo, a seguito della predetta determinazione contabile.
L’Associato avrà in ogni caso diritto al rimborso di tutte le spese autorizzate e documentate che abbia sostenuto nell’esecuzione del proprio apporto.
Sono a carico della ditta Associante tutti gli obblighi di legge, ivi compresi quelli di natura fiscale che riguardano la ditta Associante.
5. Ai sensi dell’art. 2552 comma 3° del Codice Civile, l’Associante si impegna a fornire all’Associato ogni …………. mesi la rendicontazione contabile circa l’andamento dell’attività oggetto del presente contratto desumendo i dati dal bilancio aziendale e/o dalle scritture contabili.
Al termine di ogni anno solare verrà redatto dall’Associante apposito rendiconto finale, in base al quale, tenuto conto di quanto sopra pattuito, si procederà alla liquidazione della quota-parte dell’utile di pertinenza dell’Associato stesso, al netto di eventuali acconti corrisposti nel corso dell’anno. Prima di procedere in tal senso, peraltro, l’Associato avrà a disposizione dieci giorni di calendario per presentare eventuali eccezioni o opposizioni, che dovranno assumere forma scritta, circa il contenuto e/o la forma del predetto rendiconto. Trascorso inutilmente tale termine esso si darà per approvato e si potrà dar luogo alla prevista liquidazione. In caso di contrasto sul punto le parti si accordano già fin d’ora nel senso di applicare le norme civilistiche di redazione del bilancio ed i principi contabili correnti.
La ditta Associante si impegna ad iscrivere l’Associato all’INAIL qualora ricorrano i presupposti previsti dal DPR n° 1124/65.
6. Le parti contraenti potranno risolvere unilateralmente il presente contratto senza il rispetto delle condizioni di disdetta di cui al punto 3 in caso di un’inadempienza contrattuale, da specificare nell’atto risolutivo, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione del contratto in corso. La parte che ha ricevuto la disdetta del contratto potrà sempre, se lo ritiene opportuno far pervenire all’altra, le proprie osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione della risoluzione.
7. L’Associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati.
8. L’Associato non potrà cedere a terzi il presente contratto a nessun titolo, essendo il rapporto vincolato imprescindibilmente alla fiducia personale e alla professionalità dell’Associato stesso. L’Associato, inoltre, non potrà svolgere o partecipare ad alcuna attività in concorrenza diretta o indiretta con quella dell’Associante, salva l’espressa autorizzazione da parte di quest’ultimo.
9. Eventuali regolamentazioni o precisazioni interpretative, atte a chiarire nel dettaglio i doveri ed i diritti delle parti, nell’ambito del presente contratto, verranno sottoscritti e conservati dalle parti. Diversamente si farà riferimento al presente atto e alle norme delle leggi vigenti che regolano la materia.
10. Tutte le clausole del presente atto sono da intendersi essenziali ed inderogabili, pertanto in caso di mancato rispetto anche di una sola di esse produrrà ipso iure la risoluzione del contratto.
11. Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o collegata allo stesso – comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione – sarà sottoposta ad arbitrato rituale secondo equità da tre arbitri nominati in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di ……………, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
12. Le spese relative alla redazione e registrazione del presente atto sono interamente a carico dell’Associante.
Letto, approvato e sottoscritto
Data
L’Associante L’Associato
ARTICOLI ESTRATTI DAL CODICE CIVILE REGOLANTI L’ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
2549. Nozione. Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
2550. Pluralità di associazioni. Salvo patto contrario, l’associante non può attribuire partecipazioni per la stessa impresa o per lo stesso affare ad altre persone senza il consenso dei precedenti associati
2551. Diritti ed obbligazioni dei terzi. I terzi acquistano diritti e assumono obbligazioni soltanto verso l’associante.
2552. Diritti dell’associante e dell’associato. La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante. Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta. In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.
2553. Divisione degli utili e delle perdite. Salvo patto contrario, l’associato partecipa alle perdite nella stessa misura in cui partecipa agli utili, ma le perdite che colpiscono l’associato non possono superare il valore del suo apporto.
2554. Partecipazione agli utili e alle perdite. Le disposizioni degli articoli 2551 e 2552 si applicano anche al contratto di cointeressenza agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite, e al contratto con il quale un contraente attribuisce la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa, senza il corrispettivo di un determinato apporto. Per la partecipazione agli utili attribuite ai prestatori di lavoro resta salva la disposizione dell’art. 2102.
Per attestazione di piena conoscenza ed approvazione.
L’Associante L’Associato
La registrazione del contratto di associazione in partecipazione
Il contratto di Associazione in partecipazione non richiede forme particolari, tanto che potrebbe essere utilizzata anche la forma orale.
La registrazione del contratto si rende necessaria solo nel caso in cui si voglia ottenere il riconoscimento della deducibilità fiscale delle remunerazioni dal reddito d’impresa dell’associante. In una simile ipotesi il contratto di associazione in partecipazione deve risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata, ovvero da scrittura privata registrata.
In caso di registrazione il contratto è soggetto ad imposta di registro nella misura fissa di 200 euro.
Nell’ambito delle imposte sui redditi, infine, la fiscalità del contratto di associazione in partecipazione dipende dalla natura dell’apporto effettuato dall'associato.
Associazione in partecipazione e lavoro subordinato
Appare evidente la distinzione che c’è tra il contratto di associazione in partecipazione e il rapporto di lavoro subordinato. Infatti l’associato in partecipazione, pur conferendo il proprio lavoro, non può essere identificato come un lavoratore subordinato, perché è obbligato a prestare il proprio lavoro nei limiti del valore attribuito all’apporto ed è subordinato solo alle direttive dell’associante al quale non competono quei poteri disciplinari e di controllo spettanti al datore di lavoro.
Inoltre non ha diritto ad una retribuzione o, comunque, ad un minimo garantito di guadagno e, se pur non partecipa alle perdite, partecipa tuttavia al rischio dell’impresa potendo di fatto non conseguire alcun utile.
Associazione in partecipazione e contratto di società
L'associazione in partecipazione si distingue anche dal contratto di società. Infatti benché l’associato partecipi agli utili e al rischio d’impresa, la gestione dell'impresa o dell'affare è riservata esclusivamente all'associante (art. 2552), che può dirigere l'impresa o gestire l'affare senza alcun bisogno di accordarsi con gli associati in partecipazione.
In ogni caso l'associato ha diritto ad essere informato sull’andamento dell’azienda, ad esercitare i controlli e al rendiconto periodico della gestione dell’impresa. Il contratto di associazione può anche ampliare i poteri in capo agli associati.
Cessazione contratto di associazione in partecipazione
La cessazione del rapporto contrattuale può avvenire:
- per decorrenza del termine fissato dalle parti;
- per grave inadempimento di una delle parti;
- per perdite gravi o di entità tale da non consentire la prosecuzione dell’esercizio d’impresa;
- per morte o fallimento dell'associante;
- per giusta causa.
Sul nostro portale è possibile scaricare dei
Contributi Inps associati in partecipazione
Dal 1° gennaio 2004 gli associati che offrono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo hanno l’obbligo di versare i contributi previdenziali presso la Gestione separata Inps.
In questo caso il contributo previdenziale deve essere calcolato sugli importi lordi erogati all’associato, anche a titolo di acconto sul risultato della partecipazione, e salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.
Il contributo così calcolato è per il 55% a carico dell’associante e per il 45% a carico dell’associato.
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