
Menu
Moduli.it su Facebook
Utilità
La domanda di assegno di maternità
Gli assegni di maternità sono sostegni economici per quelle madri italiane o straniere con residenza in Italia che non hanno maturato i contributi sufficienti per aver diritto ai trattamenti previdenziali di maternità. A tal proposito ricordiamo che esistono due tipologie di assegno di maternità: - l’assegno di maternità dello Stato, una prestazione previdenziale a carico dello Stato erogata e concessa direttamente dall’Inps; - l’assegno di maternità dei Comuni, una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall’Inps in presenza di determinati requisiti reddituali.
Per ottenere l’assegno di maternità dello Stato occorre presentare questa domanda all’Inps di competenza, personalmente, per il tramite di un patronato o tramite raccomandata con avviso di ricevimento (ricordarsi di allegare in questo caso una copia del documento di riconoscimento).
La domanda va presentata entro 6 mesi (termine perentorio) dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.
L’assegno spetta alla madre cittadina italiana, comunitaria o non comunitaria in possesso del permesso di soggiorno, residente in Italia al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato, in possesso di determinati requisiti lavorativi e/o contributivi che sono differenti a seconda che si tratti di donna in attività di lavoro, donna che non svolge attualmente alcuna attività lavorativa ma che in precedenza aveva beneficiato di prestazioni economiche quali la mobilità, disoccupazione, cassa integrazione, ecc. oppure donna che durante la gravidanza ha cessato di lavorare per licenziamento o dimissioni.
L’assegno può essere chiesto anche dal padre ma solo in caso di morte della madre, abbandono del bambino o affidamento esclusivo.
L’importo dell’assegno è di circa 1.900,00 euro. In caso di parto gemellare o di adozione/affidamenti plurimi, l’importo dell’assegno è moltiplicato per il numero di bambini nati o adottati/affidati. L’assegno spetta in misura intera se non si ha alcuna tutela economica per la maternità (indennità, retribuzione o altro).
L'assegno è erogato entro 120 giorni dalla richiesta e non è cumulabile con quello del Comune, ma è compatibile con altre forme di sostegno.
Per quanto riguarda la documentazione da allegare si invita alla lettura di quanto riportato sul modulo stesso di domanda.
La domanda di assegno di maternità dello Stato, respinta per mancanza di requisiti, viene trasmessa d’ufficio al Comune di residenza del richiedente per essere esaminata come domanda di assegno di maternità del comune.
L’importo dell’assegno del comune è pari a 316,25 € mensili per 5 mesi, per un totale di 1.581,25 €.
Il diritto all'assegno è subordinato a limiti di reddito, alla numerosità della famiglia e ad altre specifiche condizioni. Per il 2011 l'Indicatore della Situazione Economica (Ise) con riferimento ai nuclei familiari con tre componenti non deve superare 32.967,39 €.
Il modulo di domanda è disponibile presso gli uffici comunali (questo il fac-simile) e deve essere presentato entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento.
Pubblicato il 17/05/2011 Foto: FlickrTags: sostegno economico madri SR28 assegno maternità INPS
- Domanda di assegno di maternità dello Stato (INPS)
- Domanda di congedo straordinario per genitore con disabilità grave
- La domanda di invalidità civile
- Domanda di iscrizione al 5 x 1000
- Domanda di assegno di maternità del Comune