La domanda di invalidità civile

        
 

Gli invalidi civili totali e parziali, i ciechi e i sordomuti che non hanno redditi personali o, se ne hanno, sono di modesto importo, hanno diritto a prestazioni di natura assistenziale. L'art. 20 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, titolato “Contrasto alle frodi in materia di invalidità civile”, attribuisce all'INPS nuove competenze per l'accertamento dell'invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità con l'intento di ottenere tempi più rapidi e modalità più chiare per il riconoscimento dei relativi benefici.

A decorrere dall’1.1.2010 la domanda (maggiorenne - minorenne) per il riconoscimento dello stato di invalidità deve essere presentata all’INPS, e non più alla ASL, esclusivamente per via telematica.

A tal fine è stata prevista la realizzazione di un'applicazione - disponibile sul sito www.inps.it - prelevabile dal cittadino o dagli Enti di patronato. L'applicativo gestionale contiene i moduli in formato elettronico da utilizzare per la presentazione delle domande, la compilazione dei certificati, la redazione dei verbali sanitari.

Per far questo il cittadino deve essere munito di PIN che potrà essere richiesto: - direttamente sul sito dell’Inps, sezione dei Servizi on line (inserendo i dati richiesti saranno visualizzati i primo otto caratteri del PIN; la seconda parte del codice sarà successivamente recapitata per posta ordinaria) - in alternativa, al Contact Center INPS (803164) o direttamente presso gli uffici INPS portando al seguito un documento d’identità valido e il codice fiscale/tessera sanitaria.

La domanda può essere presentata anche tramite i Patronati, le Associazioni di categoria o gli altri soggetti abilitati.

Prima di inoltrare la domanda il cittadino deve recarsi dal medico, il quale compila la “certificazione medica” direttamente on line, sul sito internet dell’Inps, e consegna al cittadino stesso la stampa firmata del certificato telematico (da esibire al momento della visita) unitamente alla ricevuta di trasmissione.

Per poter compilare la certificazione medica on line, il medico dovrà essere abilitato (questa la richiesta di rilascio PIN).

L’elenco dei medici certificatori accreditati, in possesso di pin è pubblicato sul sito internet dell’Inps.

Dalla data di trasmissione del certificato medico il cittadino ha trenta giorni di tempo per presentare la domanda.

La procedura telematica rilascia una ricevuta che può essere stampata. L’Inps a sua volta trasmette telematicamente la domanda alla ASL territorialmente competente (questa la richiesta di abilitazione ai servizi telematici da parte della ASL) fissando la data della visita medica che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. In fase di accertamento sanitario, le Commissioni ASL sono integrate da un medico dell’INPS.

Avverso il mancato riconoscimento sanitario è ammesso il solo ricorso (questo un fac-simile) in giudizio entro 180 giorni - a pena di decadenza - dalla notifica del verbale sanitario. La recente normativa introduce la qualificazione dell’Inps come unico legittimato passivo.

Pubblicato il 23/02/2010   Foto: Flickr
Tags: beneficio economico sordità disabilità invalidità civile cecità INPS assistenza handicap
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