
La legge 24 dicembre 2007, n° 247 introduce nuove disposizioni in materia di riscatto della laurea, rendendola di fatto più conveniente sia sotto il profilo previdenziale che del relativo onere. Nel concreto la nuova normativa prevede, per tutti coloro che presentano domanda di riscatto, la possibilità di pagare l'onere del riscatto stesso in un'unica soluzione ovvero in 120 rate (10 anni) e senza interessi.
Per i giovani che non lavorano e per coloro che stanno nel sistema contributivo, va sottolineato che il periodo relativo al riscatto, sarà considerato utile non solo ai fini dell’importo della pensione ma anche ai fini del raggiungimento dei requisiti di contribuzione (35 o 40 anni). Questo significa che con il riscatto si ottiene una rendita più elevata ed un anticipo sul tempo della pensione.
L’altra novità importante riguarda il fatto che il riscatto degli anni di laurea può essere richiesto anche da chi non ha ancora un lavoro e, quindi, una forma di previdenza propria. In questo caso, per ogni anno di studio si dovrà pagare l’importo derivante dall’applicazione dell’aliquota di rendimento (33%) al minimale imponibile per artigiani e commercianti (13.598 Euro nel 2007). Per i lavoratori dipendenti invece farà fede la retribuzione lorda dell’ultima anno di attività. L’aliquota si abbassa al 24% per gli iscritti alla gestione separata dell’Inps (lavoratori a progetto).
Va ricordato, infine, che l’onere relativo al riscatto è fiscalmente deducibile dall’interessato o dalle persone di cui è fiscalmente a carico, nella misura del 19% dell’importo stesso.
Il riscatto viene effettuato versando i contributi relativi alla durata del corso legale degli studi relativo alla laurea o ai seguenti titoli ad essa equiparati:
La domanda di riscatto può essere presentata in qualsiasi momento, compilando il modulo “R.L./1” relativo alla domanda di riscatto del periodo del corso legale di Laurea o il modulo “R.L.P.” relativo alla domanda di riscatto dei corsi di studi universitari nella Gestione Separata, allegando la seguente documentazione:
L’Inps invia al domicilio del richiedente i bollettini da pagare. Il pagamento può essere fatto entro 60 giorni dalla comunicazione, oppure può essere rateizzato fino a 120 rate mensili (10 anni).
Nel caso in cui la domanda di riscatto di laurea venga respinta, il richiedente può presentare ricorso all'Inps, in carta libera, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto, indirizzandolo al:
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili dall'interessato per l'accoglimento.
Pubblicato il 07/02/2012 Foto: Flickr