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Riabilitazione penale: come richiederla
La riabilitazione penale è una procedura che consente alla persona condannata, che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento, di ottenere l’estinzione delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna (art. 178 c.p.): l’interdizione dai pubblici uffici, da una professione o dagli uffici direttivi di una società, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la decadenza dalla potestà genitoriale, la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte, la pubblicazione della sentenza penale di condanna.
La riabilitazione viene concessa (art. 179 c.p.) quando siano decorsi almeno 3 anni (almeno 8 per i recidivi e 10 per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza) dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta, e il condannato: - abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta; - non sia stato sottoposto a misura di sicurezza; - abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti da reato (risarcimento del danno), salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempiere; - abbia provveduto al pagamento delle spese processuali.
La richiesta di riabilitazione è presentata su carta libera (questo il fac simile) dall’interessato o dal difensore formalmente nominato al Tribunale di Sorveglianza esistente nel distretto in cui la persona ha la residenza.
Nell’istanza devono essere indicati tutti gli elementi che giustifichino la riabilitazione con la necessaria documentazione.
La procedura è esente da spese, bolli e diritti.
Al termine dell’istruttoria l’ufficio fissa l’udienza di trattazione e ne da comunicazione all’interessato.
All’udienza è necessaria l’assistenza di un difensore di fiducia o di ufficio, in questo ultimo caso l’interessato dovrà comunque corrispondere il compenso riguardante l’onorario al difensore, salvo l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ottenuta dal Tribunale. L’ordinanza con la quale viene decisa la richiesta di riabilitazione viene comunicata al richiedente ed a tutti gli Uffici interessati, compreso il Casellario, a cura dell’ufficio.
La riabilitazione può essere revocata (art. 180 c.p.) nel caso in cui la persona riabilitata commette entro 7 anni un delitto non colposo per il quale sia inflitta la pena della reclusione non inferiore a 2 anni od un’altra pena più grave.
Pubblicato il 27/11/2010 1 CommentiTags: tribunale sorveglianza casellario giudiziale riabilitazione penale sentenze condanne interdizione
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