Sospensione mutui: ecco tutte le opzioni

Recentemente, l’ABI - l'Associazione Bancaria Italiana - ha analizzato i risultati emersi a seguito di alcuni interventi adottati in favore delle famiglie italiane, come il Fondo di Solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa e l'Accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori del 31 marzo 2015.

Tra le misure volte a favorire l'“accesso al credito” va detto che continua a crescere il ricorso al “Fondo di garanzia per la prima casa”: 304 milioni di euro i nuovi mutui garantiti e altri 34,5 milioni in fase di erogazione tra febbraio e ottobre 2015.

A queste si aggiungono le misure a “sostegno alle famiglie in difficoltà”, grazie alle quali da Novembre 2009 a Ottobre 2015 ben 123.630 famiglie hanno avuto la possibilità di sospendere le rate del proprio mutuo per un debito residuo pari a 13,3 miliardi di euro nell’ambito delle due principali iniziative: Fondo di Solidarietà per l'acquisto prima casa, promosso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito dalla Consap e Accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori del 31 marzo 2015. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Sospensione rate mutuo: Fondo Solidarietà

Il Fondo di Solidarietà è un progetto che consente alle famiglie italiane o alle giovani coppie che hanno acceso un mutuo per la prima casa di sospendere il pagamento della rata per un periodo di 18 mesi al massimo. Per ottenere la sospensione rate mutuo prima casa è necessario dimostrare di essere in una situazione di temporanea difficoltà economica attraverso il possesso di alcuni requisiti.

Sospensione rate mutuo: requisiti Fondo di Solidarietà

Per ottenere la sospensione rate mutuo, le famiglie devono dimostrare innanzitutto di essere in possesso di alcuni requisiti:
a) è necessario dimostrare il titolo di proprietà sull'immobile per il quale si è acceso il mutuo. Tale immobile deve essere situato su territorio italiano e deve costituire l'abitazione principale del beneficiario. Inoltre, l’abitazione non deve rientrare nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, né avere le caratteristiche di abitazione di lusso;
b) il mutuo non deve essere superiore a 250 mila euro;
c) il richiedente deve avere l’ISEE inferiore a 30mila euro.

Alla presentazione della domanda di sospensione rate mutuo 2015, questi requisiti devono risultare tutti validi. Se il mutuo è cointestato, è necessario che almeno uno dei due cointestatari possegga tutti i requisiti richiesti. Inoltre, il mutuo deve essere in corso di ammortamento da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso in cui ci sia stato un ritardo nel pagamento delle rate, il suddetto ritardo non deve superare i 90 giorni consecutivi.

In secondo luogo è necessario che il disagio economico dell’intestatario del mutuo sia stato causato dalla cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato (fatta eccezione per: risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, dimissioni del lavoratore non per giusta causa) oppure dalla cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia, oppure in caso di decesso o riconoscimento di invalidità pari o superiore all'80%. Tutte le ipotesi devono essersi verificate dopo l’accensione del mutuo e nei tre anni precedenti alla richiesta.

Presentare la richiesta è facile: basta recarsi nella banca che ha erogato il mutuo e presentare il Modello di Richiesta di accesso al Fondo di Solidarietà per la sospensione del mutuo. Per richiedere la sospensione rate mutuo è necessario allegare alla domanda anche una copia del documento d’identità e una copia dell’ISEE rilasciata da un soggetto abilitato. Ulteriori informazioni sono disponibili all’articolo: “Fondo di Solidarietà: ecco come sospendere le rate del mutuo”.

Accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori del 31 marzo 2015

Grazie a questo strumento è possibile richiedere un sostegno sul pagamento di:

  • Mutui garantiti da un ipoteca su un’immobile destinato ad abitazione principale;
  • Credito al consumo erogato da persine fisiche, che abbia una durata superiore a 24 mesi, a prescindere dal tasso di interesse applicato.

È possibile richiedere la sospensione della quota capitale di finanziamento fino al 31 dicembre 2017, per un periodo di 12 mesi al massimo. Il beneficio viene corrisposto una volta sola, pertanto il richiedente non può presentare una seconda istanza, perché non verrebbe in ogni caso accettata.

È importante ricordare, inoltre, che durante il periodo di sospensione il beneficiario è tenuto a pagare la quota relativa agli interessi, che deve rispettare le scadenze previste dal piano di ammortamento. La sospensione rate mutuo è operativa entro 30 giorni dalla data di accoglimento della richiesta, che può estendersi a 45 giorni, nel caso di finanziamenti cartolarizzati.

Anche se al beneficiario è stata concessa una sospensione di 12 mesi, egli può richiedere in qualsiasi momento il riavvio del piano di ammortamento. Chiaramente, in seguito, non potrà più beneficiare di questo strumento.

Nel momento in cui il periodo di sospensione concesso arriva alla data di scadenza, il piano di ammortamento riprende da dove interrotto, prolungando la sua durata di un periodo pari alla sospensione.

Come per il Fondo di Solidarietà, anche in questo caso è necessario che la condizione di momentanea difficoltà economica sia dipesa da eventi che hanno influito sul reddito in maniera negativa nei due anni precedenti alla presentazione della richiesta. Questi possono riguardare:

  • la fine di un rapporto di lavoro subordinato (fatta eccezione per la risoluzione consensuale, la risoluzione per limiti di età pensionabile, il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, le dimissioni del lavoratore non per giusta causa);
  • la fine di un rapporto di lavoro parasubordinato, di agenzia, di rappresentanza commerciale, contratti di collaborazione continuativa e a progetto (fatta eccezione ai casi di risoluzione consensuale, recesso datoriale per giusta causa, recesso del lavoratore non per giusta causa);
  • la sospensione del rapporto di lavoro/riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, anche in attesa di ricevere uno dei trattamenti di sostegno del reddito (cassa integrazione, ammortizzatori sociali in deroga, fondi di solidarietà);
  • il decesso o insorgenza di condizioni di non autosufficienza del richiedente.

È possibile inoltrare la richiesta per la sospensione rate mutuo casa o credito al consumo presentando alla banca una Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sulle proprie personali condizioni.

Questa autocertificazione deve essere sottoscritta da tutti i cointestatari del finanziamento e deve essere allegata ai documenti che attestano il possesso dei requisiti necessari per l’accesso. Questi requisiti sono reperibili nell’articolo che abbiamo dedicato al finanziamento e di cui consigliamo la lettura: “Ecco come sospendere le rate del mutuo e del credito al consumo”.

Sospensione rate mutuo per le imprese

Anche le imprese possono richiedere la sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti grazie al nuovo Accordo per il Credito 2015 tra ABI e associazioni imprenditoriali. In particolare la moratoria, prevista per un massimo di 12 mesi nel triennio che va dal 2015 al 2017, è destinata all imprese “in bonis”, ossia a quelle imprese capaci di onorare normalmente a tutte le obbligazioni contratte. Sempre grazie a questo accordo le banche si impegnano a non ridurre i fidi delle aziende che accederanno alla moratoria.

Per maggiori dettagli sull’argomento, ti segnaliamo l’articolo “Rinnovata fino al 2017 la moratoria dei mutui per le imprese”.

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