Acquisto autovettura: agevolazione iva per i disabili

        
 

Con l'acquisto di autovetture i diversamente abili hanno diritto a:
- una detrazione dall’Irpef pari al 19% della spesa (massima di 18.075,99 €) sostenuta per l’acquisto;
- un'IVA agevolata al 4% anziché al 20% sull’acquisto;
- l'esenzione dal bollo auto;
- l'esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili: - non vedenti e sordi;
- i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.

In particolare l'Iva agevolata si applica sull'acquisto di autovetture (aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate) e sull’acquisto contestuale di optional.

E’ applicabile l’Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile. L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).

Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.

Gli obblighi dell’impresa
L'impresa che vende veicoli con l’aliquota Iva agevolata deve:
- emettere fattura con l’annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
- comunicare all'ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.

La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente.

Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste, e quindi anche quelle per l’Iva, anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.

Per essere ritenuto "a carico" del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 €. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.

La documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:
1) certificazione attestante la condizione di disabilità;
2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
3) fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).

Pubblicato il 07/05/2010    9 Commenti
Tags: diversamente abili disabilità iva agevolata handicap autovettura
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16976 - emma
04/05/2012 14:00
Se mia madre acquistasse un auto da un privato anzi che da una concessionaria. ,potrebbe essendo disabile in possesso di L.104\92, ugualmente non pagare il passaggio di proprietà del veicolo , vi ringrazio e vi faccio i miei più sinceri complimenti per il vostro sito ,di grande utilità .

16857 - Redazione
20/04/2012 19:34
Gianni, l'articolo 1, comma 37 della legge 296/2006 ha stabilito che "in caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall' acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti".

16844 - Gianni
20/04/2012 08:37
dovendo acquistare l'auto con legge 104/92, e poichè sarà intestata a mia madre, vorrei sapere se nello spazio di tempo che intercorre tra la sottoscrizione del contratto e la consegna effettiva dell'auto dovesse verificarsi il nefasto evento del decesso il contratto può intendersi nullo?

16822 - Redazione
17/04/2012 14:51
Fabio, è applicabile l'Iva al 4%, anziché al 20%, all'acquisto di autovetture, aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate. Onestamente le motivazioni addotte dal concessionario non ci sono molto chiare.

16816 - Fabio
17/04/2012 12:38
Buongiorno Stò acquistando un auto da un concessionario, al momento di richiedere l'iva agevolata al 4% mi dice che non me la può fare perchè sull'auto che lui ha acquistato da un privato non c'è iva scorporabile. E' giusto? La norma dice anche su auto usate, cosa devo fare? L'auto non è in contovendita ma della concessionaria, nella fattura non ci dovrebbero inserire anche l'iva? Grazie

16777 - Redazione
13/04/2012 17:44
Emma, è necessario presentare una serie di documenti direttamente al rivenditore al momento dell'acquisto. Tali documenti variano a seconda che si tratti di una disabilità motoria con necessità di adattamenti per il trasporto, di una persona disabile con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetta da pluriamputazioni, di una persona cieca assoluta, cieca parziale, ipovendenti gravi o sordomuta e così via.

16749 - Emma
11/04/2012 17:59
a mia madre è stata riconosciuta l'invalidità per ridotte capacità motorie e la 104, vorremmo acquistare un' auto intestata a lei quale procedura devo seguire , a quali agevolazioni ha diritto ? quali moduli devo presentare e dove ? nota :mia madre non ha la patente quindi il veicolo viene guidato da altri . grazie

16703 - Redazione
05/04/2012 22:11
Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico.

16699 - Giuseppe
05/04/2012 13:15
Sono un Cittadino che non riesco a sbrogliare questa matassa ho mi Mamma invalida al 100% con difficoltà grave e con la Legge 104/92 con difficoltà di gravità vorrei sapere in qualità di figlio essendo responsabile dell'assistenza ho diritto all'esenzione della tassa di possesso della mia utovettura.un Grazie anticipato...


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