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Acquisto autovettura: agevolazione iva per i disabili
Con l'acquisto di autovetture i diversamente abili hanno diritto a:
- una detrazione dall’Irpef pari al 19% della spesa (massima di 18.075,99 €) sostenuta per l’acquisto;
- un'IVA agevolata al 4% anziché al 20% sull’acquisto;
- l'esenzione dal bollo auto;
- l'esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà. Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili: - non vedenti e sordi;
- i disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento;
- i disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- i disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
In particolare l'Iva agevolata si applica sull'acquisto di autovetture (aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuove o usate) e sull’acquisto contestuale di optional.
E’ applicabile l’Iva al 4%, anche alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già posseduti dal disabile. L’aliquota agevolata si applica solo per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare di cui egli sia fiscalmente a carico (o per prestazioni di adattamento effettuate nei loro confronti).
Restano pertanto esclusi da questa agevolazione gli autoveicoli (anche se specificamente destinati al trasporto di disabili) intestati ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati. L’Iva ridotta per l’acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal PRA.
Gli obblighi dell’impresa
L'impresa che vende veicoli con l’aliquota Iva agevolata deve:
- emettere fattura con l’annotazione che trattasi di operazione ai sensi della legge 97/86 e della legge 449/97, ovvero della legge 342/2000 o della legge 388/2000. Nel caso di importazione gli estremi della legge 97/86 devono essere annotati sulla bolletta doganale;
- comunicare all'ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate la data dell’operazione, la targa del veicolo, i dati anagrafici e la residenza del cessionario.
La comunicazione va eseguita nel solo caso di vendita di un veicolo ed entro il termine di 30 giorni dalla data della vendita o della importazione. Essa va effettuata nei confronti dell’ufficio territorialmente competente in ragione della residenza dell’acquirente.
Potrà beneficiare di tutte le agevolazioni previste, e quindi anche quelle per l’Iva, anche un familiare che ha sostenuto la spesa nell’interesse del disabile, a condizione che questo sia da considerare a suo carico ai fini fiscali.
Per essere ritenuto "a carico" del familiare il disabile deve avere un reddito complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 €. Ai fini del limite, non si tiene conto dei redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), gli assegni e le pensioni erogati ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili.
La documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni è la seguente:
1) certificazione attestante la condizione di disabilità;
2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante che nel quadriennio anteriore alla data di acquisto non è stato acquistato un analogo veicolo agevolato. Nell’ipotesi di acquisto entro il quadriennio occorre consegnare il certificato di cancellazione rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
3) fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi da cui risulta che il disabile è a carico dell’intestatario dell’auto, ovvero autocertificazione (nel caso in cui il veicolo sia intestato al familiare del disabile).
Tags: diversamente abili disabilità iva agevolata handicap autovettura
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