Permessi lavorativi disabili: le novità e i modelli

        
 

Importanti novità sono state introdotte dalla Legge n.183 del 4 novembre 2010 rispetto al tema dei permessi per l’assistenza alle persone portatrici di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita commissione della ASL. Con l’obiettivo infatti di contrastare ogni forma di abuso, la nuova disciplina prevede che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, legittimato ad usufruire dei permessi per assistere una persona con handicap in situazione di gravità, possa essere il coniuge, parente o affine entro il secondo grado (e non più il terzo) ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.

In questi casi il lavoratore può fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa.

Tale diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Ai fini della fruizione di tali permessi, inoltre, non sono più richiesti i requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell’assistenza. Al lavoratore è riconosciuto il diritto a scegliere, se possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

Queste agevolazioni tuttavia non spettano:
- ai lavoratori a domicilio;
- agli addetti ai lavoro domestici e familiari;
- ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari;
- ai lavoratori autonomi;
- ai lavoratori parasubordinati.

La domanda deve essere presentata all'Inps e in copia ( protocollata e siglata dall'INPS) al datore di lavoro, su questi appositi modelli:

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell’anno solare, non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità, dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento, il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta.

Ogni domanda vale per un solo soggetto in situazione di disabilità grave.

Per la documentazione da allegare invitiamo ad una attenta lettura della modulistica sopra richiamata.

Pubblicato il 27/12/2011    1 Commenti
Tags: assistenza handicappato permesso 104 congedo assistenza disabile permessi lavoro permessi retribuiti INPS
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16194 - cristina
20/02/2012 11:08
è da settembre del 2011 che la mia bambina ha fatto la visita presso la commissione medica della mia citta' per il rinnovo dei permessi della 104, siamo quasi a marzo e non è arrivato niente dall'inps. Sono veramente arrabbiata e disgustata da tanta inefficenza tanto piu'che di quei giorni ne avrei bisogno per assistere la mia bambina che ha una fragile salute


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