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Come accedere al Fondo di Garanzia Inps per la liquidazione del TFR
Il Trattamento di fine rapporto (TFR), regolamentato dall'art. 2120 c.c., è quella somma che il datore di lavoro deve corrispondere al proprio dipendente in ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro. Il TFR si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 ed alla quale va aggiunta la rivalutazione dell'importo accantonato l'anno precedente.
Il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto costituito presso l’Inps si prefigge lo scopo di tutelare il lavoratore dipendente contro l’accertata insolvenza del datore di lavoro, sostituendosi a quest’ultimo nel pagamento del TFR.
Va comunque precisato che la dichiarazione di fallimento, l’apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, o di amministrazione straordinaria non determinano di per sé la risoluzione del rapporto di lavoro, essendo a tal fine necessario il licenziamento o le dimissioni del lavoratore. Quindi i requisiti dell’intervento del Fondo di garanzia sono:
- la cessazione del rapporto di lavoro;
- l’apertura di una procedura concorsuale;
- l’esistenza del credito per Tfr rimasto insoluto.
Successivamente si è stabilito che il Fondo dovesse intervenire anche nel pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti al dipendente relativamente agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro.
Possono chiedere l’intervento del Fondo:
- tutti i lavoratori dipendenti da datori di lavoro tenuti al versamento all’Istituto del contributo che alimenta la Gestione;
- gli apprendisti;
- i dirigenti di aziende industriali;
- i soci delle cooperative di lavoro.
La domanda di intervento del Fondo deve essere presentata dal lavoratore - questo il modello - alla sede dell'INPS nella cui competenza territoriale l'assicurato ha la propria residenza e nel caso in cui sia avanzata ad una sede diversa essa sarà trasferita d'ufficio a quella territorialmente competente.
Questa invece la dichiarazione, compilata e firmata dal lavoratore, che deve essere presentata in allegato alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a procedura concorsuale.
Si ricorda che in caso di spedizione della domanda a mezzo posta raccomandata o in caso di delega alla presentazione a terzi occorre allegare la fotocopia del documento di identità personale.
In caso di decesso del lavoratore, l'intervento del Fondo può essere richiesto dagli "aventi diritto", da identificare secondo le disposizioni dell'art. 2122 c.c., con preferenza per il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del lavoratore, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
Questa la richiesta di intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento del TFR e dei crediti da lavoro in favore degli eredi. A tale richiesta va allegata questa dichiarazione.
Questo, infine, il modello di delega che può essere presentato in allegato alla domanda di intervento del Fondo di Garanzia quando il pagamento è richiesto a favore di un solo erede.
L’Inps deve liquidare il Tfr a carico del Fondo di garanzia entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione.
Il diritto al Tfr si prescrive in cinque anni che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Quando il diritto al Tfr è riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si prescrive in dieci anni.
Pubblicato il 26/12/2011 1 CommentiTags: sr50 crediti lavoro fondo garanzia INPS tfr liquidazione
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