
Il termine mobbing deriva dall’inglese “to mob” che significa assalire, attaccare, aggredire verbalmente o fisicamente qualcuno. In ambiente lavorativo il mobbing è inteso come una forma di violenza morale o psichica in occasione di lavoro, attuato dal datore di lavoro o da altri dipendenti, nei confronti di un lavoratore.
Esso è caratterizzato da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti, diversi e ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazioni aggressive, denigratorie e vessatorie tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell’ambito dell’ufficio di appartenenza o, addirittura, tali da escluderlo dal contesto lavorativo di riferimento.
Dal punto di vista giuridico, pur in assenza di una legge specifica sul mobbing, nel nostro ordinamento civile ad esempio sono previste forme di tutela, soprattutto sul piano risarcitorio, nei confronti dei lavoratori oggetto di violenze psicologiche. In particolare l’art. 2087 del codice civile stabilisce che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”. Applicabili anche lo Statuto dei lavoratori (legge n°300 del 20.05.1970) e la legge 626/94 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, ma in generale si può affermare che si tratta di una legislatura che di fatto poco si presta alle esigenze delle vittime di mobbing.
Inoltre il lavoratore che lamenti di essere stato vittima di soprusi e vessazioni e che intenda agire in giudizio per il risarcimento dei danni è gravato dall’onere di dimostrare non solo la sussistenza del mobbing, ma anche del nesso di causalità tra il danno subito e il comportamento del datore di lavoro. Pertanto prima di arrivare alla soluzione legale è necessario prestarsi ad un minuzioso e lungo lavoro di raccolta informazioni, prove e testimonianze.
Nel frattempo potrebbe essere utile inviare una lettera di diffida (questo il fac simile) al proprio datore di lavoro denunciando il mobbing e comunicandogli che tale illegittimo comportamento è causa di malessere e quindi di danni che si potrebbero rivendicare in sede giudiziaria.
Pubblicato il 07/02/2012 3 Commenti