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Come disdire il canone RAI

     
 
 
 
 

Chi intende disdire, deve prima accertarsi di aver pagato per intero il canone dell’anno in corso e di non avere altre pendenze con il S.A.T. (Sportello Abbonamenti Tv). La disdetta dell’abbonamento, si realizza esclusivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

- l’abbonato cede tutti gli apparecchi in suo possesso dando esatta comunicazione delle generalità e indirizzo del nuovo possessore;

- l’abbonato comunica di non essere più in possesso di alcun apparecchio fornendone adeguata comunicazione (ad es. per furto, incendio o guasto).

In questi casi è sufficiente compilare la cartolina "D" (la "B" se il libretto è recente), allegata al libretto nella parte 1, ed inviarla SENZA BUSTA in Raccomandata a.r. (con avviso di ricevimento). Infatti la disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 31 dicembre dispensa dal pagamento del canone dal 1 gennaio dell’anno successivo. La disdetta dell’abbonamento alla televisione denunciata entro il 30 giugno dispensa dal pagamento del canone dal primo luglio. Qualora l’abbonato abbia già corrisposto l’intera annualità non e’ previsto per legge chiedere il rimborso. Poichè il pagamento trimestrale costituisce una rata del canone semestrale non è possibile dare disdetta dell'abbonamento senza aver corrisposto almeno l'importo per il semestre.

Se non si possiede il libretto di abbonamento è possibile spedire questo modulo, in busta chiusa mediante raccomandata A.R., all’indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To).

Successivamente all'invio della raccomandata, lo Sportello S.A.T. invierà all'abbonato un modulo di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che dovrà essere debitamente compilato, firmato e restituito per la definizione completa della richiesta di annullamento.

Se invece non si è mai posseduto un televisore e la Rai chiede il pagamento del canone tramite raccomandata, utilizzare questo modulo.

Nel caso che gli abbonati intendano rinunciare all’abbonamento senza cedere ad altri i loro apparecchi, devono presentare disdetta, entro il 31 dicembre, chiedendo il suggellamento degli apparecchi stessi. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246). Il suggellamento consiste nel rendere inutilizzabili, generalmente mediante chiusura in appositi involucri, tutti gli apparecchi posseduti dal titolare dell’abbonamento e dagli appartenenti al suo nucleo familiare presso qualsiasi luogo di loro residenza o dimora (art. 10 e 12 R.D.L. 21.2.1938 n. 246).

La disdetta con richiesta di suggellamento degli apparecchi, se presentata entro il 31 Dicembre, dispensa dal pagamento del canone dal primo gennaio dell’anno successivo.

Per richiedere il suggellamento del proprio televisore occorre innanzitutto effettuare un vaglia a favore dell’Agenzia delle Entrate - S.A.T. Sportello Abbonamenti TV - Ufficio Torino 1 - c.p. 22 – 10121 Torino Vaglia e Risparmi, indicando nella causale "diritti per spese chiusura apparecchio televisivo, ruolo n. ………..", versando la somma di € 5,16 per ogni apparecchio da suggellare. (art. 10 R.D.L. 21.2.1938 n. 246)

Dopo aver effettuato il vaglia:

- se si possiede il libretto di abbonamento, occorre compilare la cartolina D (o B nei libretti più recenti) allegata al libretto nella parte 2, riportando negli spazi bianchi il numero del vaglia e la data del versamento (oppure allegando la ricevuta del vaglia). Spedire quindi SENZA BUSTA in Raccomandata a.r. (con avviso di ricevimento) entro il 31 Dicembre al solito indirizzo. Al momento del ricevimento della cartolina di ritorno, si potrà spedire in Raccomandata con Ricevuta di Ritorno il libretto di abbonamento, avendo cura di togliere le ricevute dei versamenti che avete corrisposto alla rai negli ultimi 10 anni.

- se non si possiede il libretto di abbonamento è possibile, dopo aver fatto il solito Vaglia Postale, spedire questo modulo, in busta chiusa mediante raccomandata A.R., all' indirizzo: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T. Casella postale 22 – 10121 Torino (To).

Conservare sempre una fotocopia fronte/retro della cartolina o della lettera di disdetta, più la ricevuta del vaglia per l’utente.

A seguito della richiesta di suggellamento un dipendente dell'Agenzia delle Entrate SAT o un funzionario della Guardia di Finanza si recherà dall’abbonato, il quale dovrà mettere a disposizione dell'ispettore il suo apparecchio, che così verrà posto in un apposito involucro per renderlo inutilizzabile.

In mancanza di regolare disdetta l’abbonamento si intende tacitamente rinnovato. R.D.L. 21/02/1938 n. 246.

Alleghiamo, infine, il resto della modulistica relativa all'argomento:

- Rimborso per canoni RAI pagati erroneamente
- Disdetta abbonamento RAI (decesso)
- Rimborso per canone RAI pagato in misura eccessiva
- Voltura abbonamento RAI
- Dichiarazione sostitutiva per esonero canone RAI (75 anni)
- Rimborso canone RAI (75 anni)

Pubblicato il 07/02/2012    80 Commenti
Tags: esonero canone abbonamento televisione apparecchio tv suggellamento televisore disdetta rai canone rai
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Commenti
Redazione
05/02/2012 19:23
Si Domenico, in quanto la residenza in paese estero non esonera dal pagamento del canone se sono presenti apparecchi televisivi all'interno dell'abitazione situata in Italia.

domenico
04/02/2012 22:49
vorrei sapere cortesemente siccome vivo in svizzera iscritto al eire e possiedo un televvisore anche in italia praticamente sto`pagando doppio canone ho diritto a un esonero?

Redazione
03/02/2012 12:53
Gli abbonati che cambiano indirizzo di residenza debbono comunicare la variazione all'Agenzia delle Entrate entro 20 giorni dal trasferimento, indicando il numero dell'abbonamento. Questo il fac simile che può utilizzare.

Pino
02/02/2012 22:17
Cosa devo fare per annullare l'abbonamento visto che dal 01-02-12 ho fatto un contratto di locazione ad una persona? Praticamente io vado a vivere con il mio nucleo famigliare dove mia moglie ha già un abbonamento a lei intestato,però ancora non ho cambiato la residenza. Grazie.

Redazione
30/01/2012 15:14
Purtroppo no Vito, per aver diritto all'esenzione occorre possedere i seguenti requisiti:
- aver compiuto 75 anni di eta’ entro il termine di pagamento del canone;
- non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio;
- possedere un reddito che unitamente a quello del proprio coniuge convivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredici mensilità (euro 6.713,98 annui).

vito
30/01/2012 14:53
mia madre,quasi centenaria,ha un reddito da pensione di qualche centinaia di euro in più rispetto al limite richiesto, ma è stata dichiarata invalida civile avendo perso l'uso dell'udito e all'90% le vista.Può richiedere l'esenzione del canone TV ??

Redazione
28/01/2012 17:27
Personalmente riteniamo sia difficile che lei possa far valere un diritto di suo padre in maniera retroattiva Paolo, ad ogni modo può provare a contattare il servizio RAI (199.123.000) e sentire cosa le dicono in proposito.

Paolo
28/01/2012 16:59
Salve, mio padre titolare dell'abbonamento è mancato nel luglio 2009 all'età di 86 anni, nello stesso anno ho inviato disdetta dell'abbonamento TV, ora vorrei sapere se posso chiedere a nome suo il rimborso delle somme versate nel 2008 e 2009 in quanto si trovava nelle condizioni previste per ottenere l'esonero del pagamento del canone.

Redazione
27/01/2012 18:55
geniale l'idea Mark ... tuttavia crediamo che non sia una strada percorribile, il canone si paga per il semplice fatto di detenere un televisore indipendentemente dal fatto che ne sia proprietario o meno.

mark
27/01/2012 15:28
buongiorno, vorrei sapere se questa soluzione è fattibile per evitare di pagare il canone. Che succede se io con una scrittura privata vendo tutte le apparecchiature tv a mio suocero che abita sotto di me e quindi io non sono proprietario ma solo fruitore in quanto lui mi ha prestato una sua televisione che gli ho appena venduto? non so.. mi è venuta cosi.... grazie per eventuali commenti

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