Come donare organi e tessuti

        
 

La donazione di organi e tessuti è regolamentata dalla Legge n.91 del 1 aprile 1999 e dal decreto ministeriale dell'8 aprile 2000. Attualmente l’art. 23 della stessa legge stabilisce il principio del consenso o dissenso esplicito. Questo significa che a tutti i cittadini viene data la possibilità (non l'obbligo) di dichiarare validamente la propria volontà di donare o meno, in caso di morte, i propri organi e tessuti. Attualmente le modalità per esprimere la volontà sono le seguenti: - la compilazione del tesserino blu del Ministero della Salute che deve essere conservato insieme ai documenti personali; - la registrazione della propria volontà presso la ASL di riferimento o il medico di famiglia; - una dichiarazione scritta che il cittadino porta con sé con i propri documenti. A questo proposito il decreto ministeriale 8 aprile 2000 ha stabilito che qualunque nota scritta che contenga nome, cognome, data di nascita, dichiarazione di volontà (positiva o negativa), data e firma, è considerata valida ai fini della dichiarazione; - l'atto olografo dell'AIDO o di una delle altre associazioni di settore (ACTI– ADMO – AITF – ANED – FORUM – FEDERAZIONE LIVERPOOL – ASSOCIAZIONE MARTA RUSSO).

In mancanza di una esplicita dichiarazione espressa in vita, i familiari (coniuge non separato o convivente more uxorio o figli maggiorenni o genitori) possono presentare opposizione scritta al prelievo durante il periodo di accertamento di morte. Per i minori sono sempre i genitori a decidere. Se uno dei due è contrario, il prelievo non può essere effettuato. Il cittadino può modificare la dichiarazione di volontà in qualsiasi momento. Sarà ritenuta valida, sempre, l'ultima dichiarazione prestata secondo le modalità previste.

Quando la propria volontà viene registrata alla ASL, i dati vengono inseriti in un archivio del Centro Nazionale per i Trapianti che è collegato con i Centri interregionali. In caso di possibile donazione in un soggetto di cui venga accertata la morte, i medici rianimatori verificano se questi ha con sé la dichiarazione o ha registrato la volontà nell'archivio informatico.

I tessuti che possono essere prelevati a scopo di trapianto sono: - elementi ossei (es. testa di femore) o muscolo-scheletrici (cartilagini, tendini), - tessuti cardiovascolari (arterie, vasi, valvole cardiache), - tessuto oculare (cornea), - tessuto cutaneo, - membrana amniotica.

Si ricorda che il trapianto avviene solo quando sia stata accertata e documentata la morte encefalica o morte cerebrale, stato definitivo e irreversibile. L’accertamento e la certificazione di morte sono effettuati da un collegio di tre medici (medico legale, anestesista-rianimatore, neurofisiopatologo) diversi da chi ha constatato per primo la morte e indipendenti dall’équipe che effettuerà il prelievo e trapianto. Questi medici accertano la cessazione totale e irreversibile di ogni attività del cervello per un periodo di osservazione non inferiore a 6 ore.

Pubblicato il 21/12/2009    1 Commenti   Foto: Flickr
Tags: cellule consenso tessuti organi donazione trapianto
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15360 - med
13/01/2010 10:26
TRAPIANTO DI ORGANI: LA SPAGNA RECORD, UN MODELLO DA ESPORTARE http://www.ilmediterraneo.it/it/news/scienze-e-tecnologia/trapianto-di-organi-la-spagna-record-un-modello-da-esportare-0002483


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