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Come recuperare le somme trasferite al Fondo "rapporti dormienti"

Il DPR 22.6.2007 n. 116, recante il regolamento in materia di "depositi dormienti", ha previsto l’estinzione dei depositi bancari con saldo superiore a 100 € che non siano stati utilizzati da oltre dieci anni ed il trasferimento delle somme su di essi depositate al Fondo istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per risarcire i risparmiatori vittime di frodi finanziarie (legge 23.12.2005 n. 266, art. 1, comma 345).

Abbiamo visto (leggi "Conti dormienti") cosa è possibile fare per interrompere lo stato di dormienza del proprio rapporto con la banca.

Per quei rapporti, invece, "non rivitalizzati" entro i termini e le cui somme sono affluite al predetto Fondo, il Ministero dell’economia e delle finanze ha affidato a Consap, a decorrere dal 14 giugno 2010, la gestione delle domande di rimborso.

All'indirizzo web http://depositidormienti.mef.gov.it/ del sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze è possibile verificare se un rapporto figura o no tra quelli trasferiti al Fondo.

A partire, dunque, dal 14 giugno, le domande di rimborso dovranno essere inviate direttamente a Consap, anche per via telematica, la quale procederà all’esame delle domande secondo l’ordine di arrivo e provvederà a richiedere i documenti necessari - laddove non ancora presentati - per l’istruttoria delle pratiche.

Possono richiedere la restituzione di somme affluite al Fondo:
- i titolari dei rapporti di cui all'art. 2 del DPR 22 giugno 2007, n. 116, (depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari) e i loro aventi causa (es. eredi);
- i richiedenti l'emissione degli assegni circolari di cui all'art. 1, comma 345-ter della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e i loro aventi causa,

non è previsto il rimborso ai beneficiari
- degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 84, comma 2 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736;
- degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita, non riscossi entro il termine di prescrizione biennale;
- dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale.

Questa la modulistica da utilizzare:

Pubblicato il 28/09/2010
Tags: conti correnti consap depositi dormienti libretto risparmio banca
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