
Abrogato con la legge 24 dicembre 2007 n. 247, con effetto dal primo gennaio 2008, il contratto di lavoro intermittente o a chiamata (job on call o stand by worker) è stato riammesso con il d.l. n. 112/2008. Si tratta di un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nel momento in cui ne ha bisogno, ad es. quando deve fare i conti con i picchi di produzione.
Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.
Moduli.it vi offre un paio di modelli di contratto: fac-simile (a) ; fac-simile (b).
E’ possibile per periodi predeterminati nell’arco della settimana, mese o anno che vanno intesi come week-end (dalle ore 13 del venerdì fino alle 6 del lunedì successivo), vacanze natalizie (periodo dal primo dicembre al 10 gennaio), vacanze pasquali (dalla domenica delle Palme al martedì dopo la Pasqua), ferie estive (periodo dal 1° giugno al 30 settembre).
Possono accedere a questo tipo di contratto:
Può essere applicato non solo rispetto ai settori commercio, turismo e servizi ma anche:
Nel contratto di lavoro intermittente è prevista la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione. La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi.
In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non provvede a tale adempimento, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.
Ad ogni modo l’indennità mensile di disponibilità spetta al lavoratore soltanto nei casi in cui lo stesso si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.
Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato. Deve essere stipulato in forma scritta e riportare:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.
È vietato il ricorso al lavoro intermittente per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, ovvero presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.
Pubblicato il 07/02/2012 6 Commenti Foto: Flickr