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Contratto di lavoro intermittente o a chiamata

     
 
 
 
 

Abrogato con la legge 24 dicembre 2007 n. 247, con effetto dal primo gennaio 2008, il contratto di lavoro  intermittente o a chiamata (job on call o stand by worker) è stato riammesso con il d.l. n. 112/2008. Si tratta di un contratto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa nel momento in cui ne ha bisogno, ad es. quando deve fare i conti con i picchi di produzione.

Il contratto di lavoro intermittente può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale.

Moduli.it vi offre un paio di modelli di contratto: fac-simile (a) ; fac-simile (b).

E’ possibile per periodi predeterminati nell’arco della settimana, mese o anno che vanno intesi come week-end (dalle ore 13 del venerdì fino alle 6 del lunedì successivo), vacanze natalizie (periodo dal primo dicembre al 10 gennaio), vacanze pasquali (dalla domenica delle Palme al martedì dopo la Pasqua), ferie estive (periodo dal 1° giugno al 30 settembre).

Possono accedere a questo tipo di contratto:

  • i lavoratori discontinui;
  • i soggetti in stato di disoccupazione con meno di 25 anni di età;
  • lavoratori con più di 45 anni di età che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o siano iscritti alle liste di mobilità e di collocamento;
  • tutti i lavoratori che prestano la loro attività in determinati periodi nell’arco della settimana, del mese o dell’anno.

Può essere applicato non solo rispetto ai settori commercio, turismo e servizi ma anche:

  • lavori domestici
  • giardinaggio
  • pulizia e manutenzione degli edifici, strade parchi e monumenti
  • insegnamento privato supplementare
  • domestici
  • manutenzioni sportive
  • culturale
  • caritatevole
  • lavori di emergenza o solidarietà
  • dei periodi di vacanza per chi ha meno di 25 anni
  • attività agricole di carattere stagionale

Nel contratto di lavoro intermittente è prevista la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso garantisce la disponibilità al datore di lavoro in attesa di utilizzazione.  La misura di detta indennità è stabilita dai contratti collettivi.

In caso di malattia o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell'impedimento. Nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Se il lavoratore non provvede a tale adempimento, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni, salva diversa previsione del contratto individuale.

Ad ogni modo l’indennità mensile di disponibilità spetta al lavoratore soltanto nei casi in cui lo stesso si obbliga contrattualmente a rispondere alla chiamata del datore di lavoro. In tal caso, il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, nonché un congruo risarcimento del danno nella misura fissata dai contratti collettivi o, in mancanza, dal contratto di lavoro.

Il contratto può essere a tempo determinato o indeterminato. Deve essere stipulato in forma scritta e riportare:
a) indicazione della durata e delle ipotesi, oggettive o soggettive, che consentono la stipulazione del contratto;
b) luogo e la modalità della disponibilità, eventualmente garantita dal lavoratore, e del relativo preavviso di chiamata del lavoratore che in ogni caso non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
c) il trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita e la relativa indennità di disponibilità, ove prevista;
d) indicazione delle forme e modalità, con cui il datore di lavoro è legittimato a richiedere l'esecuzione della prestazione di lavoro, nonché delle modalità di rilevazione della prestazione;
e) i tempi e le modalità di pagamento della retribuzione e della indennità di disponibilità; f) le eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività dedotta in contratto.

È vietato il ricorso al lavoro intermittente per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero, ovvero presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.

Pubblicato il 07/02/2012    6 Commenti   Foto: Flickr
Tags: lavoro intermittente contratti di lavoro lavoro a chiamata riforma Biagi stand by worker job on call lavoro accessorio
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Commenti
roberto
26/09/2011 10:33
Salve,vorrei sapere se mi spetta il TFR, le ferie e i permessi non goduti a conclusione di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato,incominciato il 20/12/2010 e terminato il 31/08/2011. Inoltre, potrei richiedere l'indennità di disoccupazione? grazie

admin
07/07/2011 18:59
@letizia Nello specifico questo tipo di contratto non prevede un obbligo di orario minimo o massimo di lavoro, tipo 3 o 4 o 8 ore ad ogni chiamata; per quello che può valere il nostro parere, il suo impegno ci sembra francamente eccessivo.

letizia
07/07/2011 09:26
salve! vorrei sapere se è giusto che una persona con un contratto a chiamata debba lavorare 5 giorni a settimana 10 ore al giorno. nel mio caso funziona così. grazie

Giovanni
11/12/2010 12:34
Sono un lavoratore dipendente presso una fabbrica del settore gomma plastica e desideravo fare qualcosa d'altro nei periodi che sono libero dal lavoro tipo sabato o domenica e festivi. Potrei accedere a questo tipo di lavoro intermittente? Magari facendo da autista n.c.c. presso alcuni autonoleggiatori che non possono o non vogliono metterti in regola perché dicono che oggi il lavoro c'è e poi per due o tre giorni magari sono fermi. Naturalmente sono in possesso sia del certificato di abilitazione professionale (K B) come anche dell'iscrizione al ruolo della provincia dove risiedo. Nel ringraziarvi anticipatamente invio cordiali saluti.

nunzia
21/12/2009 22:49
Salve ,vorrei sapere quante proroghe un lavoratore ha a sua disposizione e di quanti mesi ,prima che avvenga l'assunzione a tempo indeterminato??Visto che io sto lavorando dal gennaio 2007 ,4 proroghe e mi lasciano a casa questo dicembre.Grazie per le risposte

caterina
04/12/2009 17:40
vorrei sapere se il libro unico deve essere stampato ugualmente anche nel caso in cui in un rapporto di lavoro a chiamata per il mese di riferimento non vi è nessuna presenza e non è prevista l'indennità di disponibilità? Grazie

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