Dichiarazione di Cessazione ai fini TARSU o TIA

        
 

Se cessate di occupare o detenere locali e aree soggetti al pagamento della T.A.R.S.U. (Tassa per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) o della T.I.A. (Tariffa di Igiene Ambientale) ricordate di comunicare, mediante apposita dichiarazione, all'ufficio Tributi del Comune, la cessazione dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili (art. 64 del D.Lgs. 507/93).

Questo il fac simile che può essere utilizzato sia per i locali adibiti a civile abitazione che per i locali e per le aree ad uso diverso da quello di abitazione.

La presentazione della denuncia di cessazione è infatti indispensabile per la cancellazione del contribuente dal pagamento della tassa o tariffa. In particolare il comma 3 dell’art. 64 del D.Lgs. 507/93 stabilisce che la cessazione in corso di anno dell'occupazione o detenzione dei locali dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.

La cancellazione non può essere effettuata d’ufficio sulla base di denunce anagrafiche (quali ad esempio quelle relative a decessi, emigrazioni in altro Comune o all'estero, etc.) o di altre pratiche che consentono la sospensione del versamento del tributo (quali, ad esempio, pratiche edilizie che attestino la non occupazione di locali soggetti alla tassa, etc.) e il contribuente, rimanendo iscritto a ruolo, è tenuto al pagamento della tassa anche se non occupa o non detiene più i locali.

La denuncia di cessazione non può essere presentata per un’abitazione nella quale si abbia la residenza o per locali e aree che, pur non effettivamente occupati, risultano predisposti all’uso. Si considerano predisposti all’uso: - i locali destinati ad abitazione, se vi è presenza di arredi o sono allacciate almeno due utenze (ad es. gas, acqua, ENEL) - i locali e le aree a destinazione diversa da abitazione, se sono dotati di arredi, di impianti, attrezzature o, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l’esercizio di attività nei locali e aree medesimi.

In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree (esibendo, ad esempio, un contratto di vendita o altra documentazione utile) ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. In tali casi il contribuente ha diritto al rimborso o al discarico (o sgravio) della somma non dovuta.

Pubblicato il 19/07/2010    2 Commenti
Tags: tariffa igiene ambientale tia tarsu smaltimento rsu rifiuti
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15865 - Redazione
19/01/2012 22:18
Non sono soggetti alla TARSU i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora la cosa sia documentabile.

15861 - D`Amico Quirico
19/01/2012 11:54
Buon giorno a tutti ho ereditata una casa non abitabile Anni fa ho fatto il restauro piu vani nuovi tuttora none`finita e praticamente non abbitabile al garage ce il portone devo pagare la tarsu


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