Disciplina sanzionatoria per gli assegni bancari

        
 

In caso di mancato pagamento di un assegno, il beneficiario può agire contro il traente o i giranti per recuperare quanto gli spetta (inclusi gli interessi e le spese). Per agire contro i giranti è però necessario che: - l'assegno sia stato presentato per il pagamento entro i termini stabiliti dalla legge (entro 8 giorni ovvero 15 giorni dall’emissione a seconda che si tratti di assegni su piazza ovvero fuori piazza) e non sia stato pagato; - il mancato pagamento sia stato accertato con il protesto (oppure con le altre forme previste dalla legge).

Il protesto è un atto formale, effettuato da un pubblico ufficiale (notaio, ufficiale giudiziario o segretario comunale), con cui si dichiara la mancanza del pagamento. Questo atto serve per ottenere il pagamento dell'assegno dai giranti.

Nei casi di assegni senza girate il protesto non è necessario.

Il pagamento può non avvenire a causa di: - mancanza (totale o parziale) di provvista sul conto corrente; - mancata autorizzazione a emettere assegni.

Il D.Lgs. 30.12.1999, n. 507, che modifica la Legge 386/1990, sanziona il mancato ... continua.

Pubblicato il 30/04/2010
Tags: provvista trattario traente cai carnet prefetto protesto scoperto assegno banca pagamento
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