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Recesso del conduttore per gravi motivi
Se siete in affitto ricordate che, qualora ricorrano "gravi motivi", potete recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi (art. 3 comma 6 della Legge 431/98). I "gravi motivi" devono presentarsi come circostanze oggettive, ossia estranee alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenute nel corso del rapporto. Ad esempio se il contratto è ad uso non abitativo, può costituire un "gravi motivi" l’andamento della congiuntura economica che obblighi ad ampliare o ridurre la struttura aziendale rendendo particolarmente gravosa la prosecuzione del rapporto locativo, la mancata realizzazione di un piano di sviluppo edilizio della zona, l’esigenza - insorta dopo la costituzione del rapporto - di trasferire altrove l’attività cui l’immobile locato era stato adibito, ecc.
Con la comunicazione dei "gravi motivi" da parte del conduttore, il locatore ha diritto al pagamento dei canoni per i sei mesi successivi alla data della comunicazione di recesso, salva l’eventuale nuova locazione dell’immobile intervenuta nei sei mesi.
I gravi motivi di recesso devono essere specificati contestualmente alla lettera di recesso e non successivamente, ciò al fine di consentire al locatore di contestare tempestivamente i motivi del recesso. Questo il fac simile che potete utilizzare.
Se invece il conduttore non comunica i "gravi" motivi e nel contratto non è presente una clausola per la quale il conduttore può recedere liberamente e indipendentemente dai gravi motivi, il locatore può pretendere il pagamento dei canoni sino alla scadenza del contratto.
Pubblicato il 01/07/2010 5 CommentiTags: locazione recesso contratto inquilino conduttore disdetta affitto
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