Recesso del conduttore per gravi motivi

        
 

Se siete in affitto ricordate che, qualora ricorrano "gravi motivi", potete recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi (art. 3 comma 6 della Legge 431/98). I "gravi motivi" devono presentarsi come circostanze oggettive, ossia estranee alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenute nel corso del rapporto. Ad esempio se il contratto è ad uso non abitativo, può costituire un "gravi motivi" l’andamento della congiuntura economica che obblighi ad ampliare o ridurre la struttura aziendale rendendo particolarmente gravosa la prosecuzione del rapporto locativo, la mancata realizzazione di un piano di sviluppo edilizio della zona, l’esigenza - insorta dopo la costituzione del rapporto - di trasferire altrove l’attività cui l’immobile locato era stato adibito, ecc.

Con la comunicazione dei "gravi motivi" da parte del conduttore, il locatore ha diritto al pagamento dei canoni per i sei mesi successivi alla data della comunicazione di recesso, salva l’eventuale nuova locazione dell’immobile intervenuta nei sei mesi.

I gravi motivi di recesso devono essere specificati contestualmente alla lettera di recesso e non successivamente, ciò al fine di consentire al locatore di contestare tempestivamente i motivi del recesso. Questo il fac simile che potete utilizzare.

Se invece il conduttore non comunica i "gravi" motivi e nel contratto non è presente una clausola per la quale il conduttore può recedere liberamente e indipendentemente dai gravi motivi, il locatore può pretendere il pagamento dei canoni sino alla scadenza del contratto.

Pubblicato il 01/07/2010    5 Commenti
Tags: locazione recesso contratto inquilino conduttore disdetta affitto
Documenti correlati



17100 - Redazione
16/05/2012 17:25
Laura una sua autocertificazione non credo servirebbe a garantire più di tanto il suo locatore. Potrebbe invece essere utile la dichiarazione di un terzo che garantisce per le (qui il fac simile) il pagamento dell'affitto; l'alternativa è che lei stipuli una fideiussione con la banca a beneficio del proprietario (ma occhio ai costi!).

17072 - laura
14/05/2012 22:30
Probabilmente questo argomento non è pertinente rispetto alla sezione specifica. vorrei però cmq chiedervi se esiste un modulo di autocertificazione per i contratti di affitto in cui il futuro affittuario garantisce che potrà pagare l'affitto. in mancanza in un contratto di assunzione, come nel mio caso, dovuto ad una nuova attività lavorativa in proprio che non ha ancora forma giuridica effettiva, il proprietario mi chiede cmq delle garanzie scritte al fine di dimostrare la mia capacità di sostenere il pagamento del canone. (fideiussione bancaria e garanzie di terzi per ora le eviterei). grazie mille per l'attenzione. laura

16535 - giuseppe
20/03/2012 09:57
a causa di trasferimento della coniuge mi trovo costretto a trasferirmi nella città natale. posso recedere dal contratto motivando il problema sapendo che la risposta effettiva di trasferimento mi perviene 30gg. prima del futuro recesso contrattuale?

16354 - Redazione
02/03/2012 17:06
Come riportato nell'articolo, Emilia, i "gravi motivi" devono avere carattere oggettivo e devono collegarsi a fatti estranei alla volontà del conduttore, imprevedibili e sopravvenuti alla costituzione del rapporto locativo, che siano tali da rendere oltremodo gravosa per il conduttore stesso la prosecuzione del rapporto locativo. La salute può oggettivamente costituire un "grave motivo", tuttavia il preavviso deve essere di 6 mesi ... a meno che il suo proprietario decida di rinunciarvi.

16346 - emilia
01/03/2012 08:07
posso recedere da un contratto di locazione annuale per sopraggiunti e imprevedibili motivi personali di salute con un preavviso di due mesi?


Lascia un commento
Obbligatorio
Non verrà pubblicata