Trenitalia: conciliazione in caso di controversie

        
 

Con l'obiettivo di accrescere la qualità dei servizi offerti ai viaggiatori e meritare la fiducia della propria clientela,  Trenitalia S.p.A. e 12 Associazioni dei Consumatori (Acu, Adiconsum, Adoc, Adusbef, Assoutenti UTP, Cittadinanzattiva, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori Acli, Movimento Consumatori, Movimenti Difesa del Cittadino) hanno sottoscritto un  Protocollo d’Intesa che estende e semplifica la Conciliazione per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che potranno insorgere tra Trenitalia e gli utenti del servizio ferroviario.

La conciliazione ha per oggetto le domande presentate dai clienti che abbiano già inoltrato un reclamo a Trenitalia sul medesimo fatto e abbiamo ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente o non abbiano ricevuto risposta alcuna entro 60 giorni dalla data di spedizione del reclamo. Per i reclami inviati per posta non raccomandata fa fede il timbro postale.

A seconda dei casi è possibile utilizzare uno dei seguenti fac-simile: - Reclamo e contestuale richiesta di rimborso e risarcimento danni (generico) - Richiesta di rimborso totale del prezzo del biglietto ferroviario - Richiesta rimborso del biglietto ferroviario per motivi personali - Richiesta di rimborso parziale del prezzo del biglietto ferroviario - Richiesta indennizzo per smarrimento bagaglio (ferrovie) - Richiesta bonus per treno in ritardo - Richiesta bonus per malfunzionamento del climatizzatore del treno

(leggere questo articolo “Treni: ritardi, cancellazioni e mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione”)

Le domande di conciliazione proposte dai clienti sono sottoposte all’esame di un’apposita Commissione di Conciliazione formata da un rappresentante di Trenitalia e da un rappresentante di una fra le Associazioni firmatarie designata dal cliente.

La domanda di conciliazione deve essere redatta su questo apposito modulo e consegnata, debitamente compilata e sottoscritta, ad una delle Associazioni firmatarie del protocollo che la trasmetterà a sua volta all’Ufficio Conciliazioni di Trenitalia. La domanda può essere anche presentata all’Ufficio direttamente dal cliente: - Piazza della Croce Rossa,1 00161 – Roma - Fax 06 44103490 - E-mail conciliazioni@trenitalia.it (allegando il modulo firmato in formato PDF, TIF, JPG etc.)

In quest’ultimo caso, se il proponente non avrà indicato l’Associazione che dovrà rappresentarlo nella procedura di conciliazione, si procederà ad una assegnazione d’ufficio.

Con la domanda di conciliazione il cliente: - interrompe eventuali termini di prescrizione o decadenza; - conferisce all’Associazione mandato a negoziare la definizione della controversia; - si impegna a non intraprendere o proseguire iniziative di natura giudiziale o stragiudiziale in attesa della discussione del proprio caso da parte della Commissione di Conciliazione e del relativo esito.

La procedura di conciliazione riguarderà reclami che soddisfano entrambi i seguenti requisiti: - relativi a viaggi effettuati a partire dal 1° gennaio 2010, con origine e destinazione comprese nel territorio italiano sui treni di Trenitalia ES* AV Fast, ES* AV , ES* Fast, ES*,  ES* City,  IC,  ad esclusione dei treni oggetto di contratto di servizio; - che indichino uno scostamento tra un impegno puntuale di Trenitalia, assunto nei documenti ufficiali (Condizioni di trasporto, informazioni commerciali disponibili sul sito Trenitalia, Carta dei servizi) e quanto effettivamente usufruito dal cliente.

Questa la lista dei treni ammessi alla conciliazione.

Pubblicato il 22/04/2010
Tags: viaggiatore stazione vagone carrozza espresso eurocity ferrovie trenitalia intercity ffss bagaglio valigia biglietto conciliazione
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