Il modello con cui attivare la procedura di conciliazione Trenitalia regionale nel caso in cui il viaggiatore non ha abbia avuto una risposta soddisfacente o non abbia ricevuto alcuna risposta entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo.
Si tratta fondamentalmente di una procedura che consente di risolvere in maniera rapida, efficace, gratuita ed extragiudiziale tutte le piccole controversie per disagi e disservizi sorte tra l'azienda di trasporti e i viaggiatori.
La Conciliazione paritetica per i passeggeri del trasporto regionale di Trenitalia, sottoscritto da ben 18 Associazioni dei consumatori, è attiva dal 1 Gennaio 2022 e riguarda i viaggi effettuati su tutti i treni del trasporto Regionale di Trenitalia.
Come detto è possibile far ricorso a questo strumento se il viaggiatore ha ritenuto la risposta non soddisfacente o se non ha ricevuto alcuna risposta nel termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo.
La procedura è gratuita per il consumatore/utente. Ciò naturalmente non pregiudica la possibilità, da parte delle Associazioni dei Consumatori, di richiedere, in piena autonomia, una quota d'iscrizione.
L'Ufficio Conciliazioni è situato presso la sede legale di Trenitalia, Piazza della Croce Rossa 1, Roma.
Non è possibile dare corso alla procedura di conciliazione nei casi in cui:
La domanda deve essere redatta sul modulo scaricabile da questa scheda. Alla stessa occorre allegare copia della seguente documentazione riguardante l’oggetto della controversia:
Il cittadino comunitario che ha acquistato biglietti on-line può presentare la domanda di conciliazione anche mediante la ODR gestita dalla Commissione Europea e raggiungibile all’indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/odr.
La Commissione è tenuta a dare avviso alla procedura entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Il procedimento deve concludersi, mediante la definizione della proposta di negoziazione paritetica o del verbale di mancato accordo, entro 60 giorni dal momento della presentazione della domanda. Se il caso è particolarmente complesso si può prorogare il termine di ulteriori 30 giorni.
Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 Cod. Civ.
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