Conciliazione Trenitalia regionale: modulo e istruzioni

- Ultimo aggiornamento: 06/01/2022
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PDF   modulo di conciliazione
PDF   Protocollo Intesa Conciliazione Paritetica Regionale Trenitalia
PDF   Associazioni dei Consumatori aderenti alla Conciliazione Paritetica
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Descrizione

Il modello con cui attivare la procedura di conciliazione Trenitalia regionale nel caso in cui il viaggiatore non ha abbia avuto una risposta soddisfacente o non abbia ricevuto alcuna risposta entro 30 giorni dalla presentazione del reclamo.

Conciliazione Trenitalia Regionale: cos'è

Si tratta fondamentalmente di una procedura che consente di risolvere in maniera rapida, efficace, gratuita ed extragiudiziale tutte le piccole controversie per disagi e disservizi sorte tra l'azienda di trasporti e i viaggiatori.

La Conciliazione paritetica per i passeggeri del trasporto regionale di Trenitalia, sottoscritto da ben 18 Associazioni dei consumatori, è attiva dal 1 Gennaio 2022 e riguarda i viaggi effettuati su tutti i treni del trasporto Regionale di Trenitalia.

Come detto è possibile far ricorso a questo strumento se il viaggiatore ha ritenuto la risposta non soddisfacente o se non ha ricevuto alcuna risposta nel termine di 30 giorni dalla presentazione del reclamo.

La procedura è gratuita per il consumatore/utente. Ciò naturalmente non pregiudica la possibilità, da parte delle Associazioni dei Consumatori, di richiedere, in piena autonomia, una quota d'iscrizione.

L'Ufficio Conciliazioni è situato presso la sede legale di Trenitalia, Piazza della Croce Rossa 1, Roma.

Non è possibile dare corso alla procedura di conciliazione nei casi in cui:

  • il consumatore non ha presentato il reclamo a Trenitalia;
  • il reclamo riguarda questioni non risolvibili attraverso la conciliazione;
  • la domanda è stata presentata oltre un anno dalla data in cui è stata ricevuta risposta al reclamo ritenuta non soddisfacente o dalla data in cui è stato presentato il reclamo a Trenitalia, in caso di mancata risposta;
  • la controversia è stata già esaminata da un altro organismo di risoluzione o da un tribunale;
  • la domanda non è corredata degli elementi essenziali e necessari per la sua trattazione (ad es. generalità complete, codice fiscale, recapiti, dati del viaggio, reclamo precedente, richieste avanzate, ecc.) e il consumatore/utente non ha provveduto, su invito dell’ufficio, a completare gli elementi mancanti.

Conciliazione Trenitalia Regionale: come presentare la domanda

La domanda deve essere redatta sul modulo scaricabile da questa scheda. Alla stessa occorre allegare copia della seguente documentazione riguardante l’oggetto della controversia:

  1. copia codice Fiscale
  2. copia documento di riconoscimento valido
  3. copia titolo di viaggio (numero biglietto/ID-Titolo)
  4. copia reclamo
  5. copia risposta reclamo
  6. altra documentazione utile 
Queste invece le modalità di presentazione:
  • tramite una delle Associazioni firmatarie del presente protocollo che invia la richiesta all'Ufficio Conciliazioni;
  • direttamente all'ufficio Conciliazioni Paritetiche Regionale di Trenitalia, Piazza della Croce Rossa 1, 00161 – Roma a mezzo fax 0644104769, raccomandata A/R).
In alternativa si può compilare il form online disponibile all'indirizzo https://reclami-e-suggerimenti.trenitalia.com/conciliazione/dpr/Anagrafica.aspx.

Il cittadino comunitario che ha acquistato biglietti on-line può presentare la domanda di conciliazione anche mediante la ODR gestita dalla Commissione Europea e raggiungibile all’indirizzo: https://webgate.ec.europa.eu/odr.

La Commissione è tenuta a dare avviso alla procedura entro 45 giorni dal ricevimento della domanda. Il procedimento deve concludersi, mediante la definizione della proposta di negoziazione paritetica o del verbale di mancato accordo, entro 60 giorni dal momento della presentazione della domanda. Se il caso è particolarmente complesso si può prorogare il termine di ulteriori 30 giorni.

Il consumatore può in ogni momento recedere dalla procedura di conciliazione e fare ricorso al giudice ordinario. Inoltre egli può scegliere se accettare o meno la proposta conciliativa eventualmente formulata dalla Commissione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di accordo transattivo ai sensi dell’art. 1965 Cod. Civ.

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