Voucher: cambiano modalità di acquisto e attivazione

Nel 2015 sono stati venduti ben 115 milioni di voucher, una cifra considerevole che nei prossimi anni è destinata a crescere ancora. Una stima della Uil condotta solo pochi mesi fa riscontra che quasi 2 milioni di italiani, nel 2015, sono stati retribuiti con i voucher lavoro per le prestazioni occasionali o i lavori stagionali.

Il Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 ha introdotto delle novità sostanziali sulle modalità di acquisto dei voucher 2016 e sul limite massimo del corrispettivo annuo percepibile da ciascun lavoratore.

Voucher: cosa sono

I voucher rappresentano un metodo di remunerazione ormai molto diffuso per le prestazioni di lavoro occasionale accessorio. Vengono introdotti nel 2008, ma con il passare degli anni la normativa che ne disciplina l’utilizzo è stata modificata estendendone l’impiego ad un numero sempre maggiore di settori produttivi.

Si passa infatti da 535 mila voucher venduti nel primo anno, a 2.700.000 nel secondo, 9.700.000 nel terzo, fino ad arrivare a 115 milioni di voucher venduti nello scorso anno; in pratica nel 2015, 1 lavoratore su 10 in Italia è stato pagato con almeno un buono lavoro. Numeri e percentuali che invitano a riflettere, ma scopriamo qualcosa in più su questo sistema di retribuzione.

Il valore nominale di un voucher è pari a 10 euro. Esso comprende anche la contribuzione Inps, che è pari al 13% e viene accreditata direttamente in favore del lavoratore, più un compenso pari al 5% per la gestione del servizio e la contribuzione Inail per l’assicurazione in caso di infortuni, pari al 7%. Il valore al netto del voucher scende quindi a 7,50 euro, ovvero il compenso minimo per un’ora di lavoro.

I buoni lavoro hanno un periodo di validità pari a 24 mesi, che iniziano a decorrere dal momento dell’acquisto. Qualora un richiedente volesse restituirli prima della scadenza, può riconsegnare i buoni cartacei presso la sede provinciale INPS nella quale ha effettuato l’acquisto, avendo cura di restituire i voucher integri e una copia del bollettino di versamento.

Si ricorda, infine, che i voucher possono essere utilizzati per attività lavorative esclusivamente occasionali, che non generano un reddito netto superiore a 7.000 euro l’anno con riferimento alla totalità dei committenti. Ulteriori informazioni sono disponibili nell’articolo: “Voucher: cosa sono e come funzionano”.

Voucher INPS: le novità introdotte

Il D.Lgs n. 81 del 15 giugno 2015 ha modificato gli articoli 70/73 del D.Lgs n. 276/2003, permettendo al personale retribuito con i buoni lavoro di ricevere un compenso massimo di 7.000 euro, a fronte dei 5.050 stabiliti dalla normativa precedente. Tale limite si riferisce alla remunerazione netta percepibile dal singolo lavoratore in un anno solare (1 gennaio, 31 dicembre), ciò significa che ogni singolo lavoratore può ricevere un compenso lordo di 9.333 euro annui (corrispondente a 7.000 euro netti).

Attenzione però perchè il limite però che il lavoratore può ricevere ricevere da ogni singolo committente, se impresa commerciale o professionista, è di 2.000 euro netti.

Il Decreto n.81/2015 cambia anche le modalità di acquisto dei voucher lavoro 2016 per gli imprenditori e i liberi professionisti, che non possono più recarsi nelle sedi INPS o negli uffici postali ma devono ricorrere alle procedure telematiche. Nello specifico, è possibile comprare i voucher presso le banche abilitate, tramite il servizio di home banking di Intesa San Paolo, presso le tabaccherie che aderiscono a INPS FIT e tramite la procedura telematica INPS.

Tutte le altre categorie di committenti possono continuare ad acquistare i buoni lavoro negli uffici postali, oltre che attraverso le procedure telematiche ivi descritte.

Dal 31 agosto 2015 le sedi INPS non potranno più erogare buoni lavoro, ma chi necessita di pagare un lavoratore saltuario che espleta l’attività di baby sitting, può continuare a ritirare i voucher presso gli uffici dell’Istituto.

Voucher: comunicazione preventiva resta necessaria

Nonostante la nuova normativa abbia modificato le modalità di acquisto e utilizzo dei voucher, resta fermo l’obbligo di effettuare una comunicazione telematica prima dell’inizio dell’attività lavorativa. L’avviso può essere inoltrato alla Direzione territoriale del lavoro competente, tramite sms o email non prima di trenta giorni dall’inizio dell’attività. Nel testo occorre specificare i dati anagrafici, il codice fiscale del lavoratore e il luogo dove egli si recherà per lavorare.

Voucher: chi può utilizzarli

Il sistema dei voucher può rimunerare le ore lavorative di disoccupati, inoccupati, pensionati, studenti, percettori di prestazioni a sostegno del reddito, lavoratori autonomi o subordinati (sia part time che full time). L’unica eccezione rimane di fatto il settore agricolo, che viene disciplinato secondo limiti ben precisi. Ai lavoratori disoccupati si consiglia la lettura di “Indennità di disoccupazione e voucher sono compatibili?”.

Voucher: limiti settore agricolo

Le aziende agricole possono utilizzare i voucher come metodo di pagamento dei lavoratori occasionali, ma sono tenute al rispetto di alcuni limiti. I committenti di aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro possono usufruire solo di alcune particolari categorie di lavoratori (pensionati e studenti con meno di 25 anni di età, anche se iscritti ad un ciclo di studi, purché l’attività lavorativa ne consenta la presenza assidua e non interferisca con esso) per lavori agricoli stagionali.

Le aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro, invece, possono prendere in carico un soggetto per svolgere un qualsiasi tipo di lavoro all’interno di esse. L’importante è che il lavoratore nell’anno precedente non sia stato iscritto agli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. A questo argomento abbiamo dedicato l’articolo: “Voucher in agricoltura: quando si possono utilizzare”.

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Può un condominio utilizzare i Voucher per pagare un lavoratore occasionale per effettuare le pulizie dello stabile? Grazie per la risposta


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