Comunicazione subentro contratto di locazione: WORD, PDF

- Ultimo aggiornamento: 20/02/2024
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Modulo con cui effettuare la comunicazione di subentro nel contratto di locazione, ossia informare la controparte della sostituzione del locatore o del conduttore per eventi estranei alla volontà delle parti (ex lege).

Subentro contratto di locazione: quando si verifica

Quando si parla di subentro ci si riferisce ad una cessione del contratto di locazione ex lege, ossia riconducibile ad eventi estranei alla volontà delle parti.

Il subentro del contratto di locazione avviene, ad esempio, in caso di vendita dell'immobile locato a terzi, oppure di decesso del locatore, di separazione giudiziale con assegnazione della casa coniugale all'altro coniuge.

Ad esempio il Sig. Bianchi vende l'appartamento al Sig. Rossi che in questo modo subentra, dal giorno del suo acquisto, nei diritti e nelle obbligazioni derivanti dal contratto di locazione.

Naturalmente in caso di subentro (sopponiamo al 2 anno) il contratto di locazione (4+4) resta valido ed efficace per la durata residua (2 anni, rinnovabile per altri 4).

La cessione del contratto di locazione avviene, invece, quando le parti volontariamente decidono di sostituire il conduttore. Chiaramente ciò può verificarsi solo se il contratto di locazione contiene una clausola che prevede questa possibilità e soprattutto se il proprietario dell'immobile ne da il proprio consenso. Ecco un fac simile di

Scrittura privata contratto di locazione

Si è detto che il subentro del locatore o del conduttore è una cessione "ex lege", ossia riconducibile ad eventi estranei alla volontà delle parti. In un contratto di locazione può subentrare un conduttore (cosa più frequente) oppure un locatore.

Nel precedente paragrafo abbiamo fatto l'esempio del proprietario che vende ad un terzo l'immobile affittato. In una simile ipotesi l'avvicendamento nel ruolo di locatore tra il vecchio proprietario e l'acquirente (subentro) avviene in maniera automatica, anche contro la volontà del conduttore e senza che sia necessario stipulare un atto di cessione del contratto di locazione. 

Naturalmente sarà necessario che l'acquirente comunichi all'inquilino il passaggio di proprietà dell'immobile. A tal proposito segnaliamo che dal nostro portale si possono scaricare modelli per ogni esigenza, di seguito ne riportiamo alcuni.

Ad esempio in caso di decesso del conduttore gli eredi conviventi con quest'ultimo possono utilizzare questo

mentre in caso di decesso del locatore gli eredi possono compilare e trasmettere all'affittuario questo

Invece in caso di separazione o divorzio della coppia affittuaria, si può far ricorso a questo

Alle parti che subentrano non è richiesto altresì alcun adempimento fiscale o imposta da pagare. E' solo consigliato l'invio da parte dei soggetti subentrati di una comunicazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate dove è stato registrato inizialmente il contratto di locazione.

Subentro contratto di locazione: quali adempimenti

Se il subentro avviene per volontà delle parti e non ex-lege, le parti sono tenute a:

  • redigere una scrittura privata in carta semplice (sulla base del modello disponibile in questa scheda). In ognuna delle due copie originali va apposta una marca da bollo da 2 euro;
  • registrare il contratto tramite il modello RLI. Ci sono 30 giorni di tempo a disposizione a partire dalla data effettiva del subentro;
  • pagare l'imposta di registro, nella misura del 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità (importo minimo 67 euro). Così se la durata del contratto è di 4 anni e il canone mensile è di 600 euro, l'imposta di registro per la locazione di un fabbricato ad uso abitativo è complessivamente pari a 576 euro.

Per i contratti di locazione a canone concordato è prevista una riduzione del 30% della base imponibile sulla quale calcolare l’imposta di registro. Il pagamento può avvenire tramite i servizi telematici dell’Agenzia o mediante il modello F24 Elide (codice tributo 1502). 

Se a subentrare è il locatore, questi può eventualmente optare per il regime della cedolare secca.

Tags:  locazione affitto

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