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Legge 7 agosto 1990, n. 241
Legge 7 agosto 1990, n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
(in GU 18 agosto 1990, numero 192)
Capo I Princípi
Capo II Responsabile del
procedimento
Capo III Partecipazione al
procedimento amministrativo
Capo IV Semplificazione dell'azione
amministrativa
Capo V Accesso ai documenti
amministrativi
Capo VI Disposizioni finali
Articolo 1
1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati
dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di
efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla
presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano
singoli procedimenti.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il
procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze
imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.
Articolo 2
1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una
istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica
amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante
l'adozione di un provvedimento espresso.
2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo
di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto
per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve
concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del
procedimento o dal ricevimento della domanda se il
procedimento è ad iniziativa di parte.
3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai
sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.
4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti
(1/a).
(1/a) Vedi il D.M. 23 maggio 1991, riportato alla voce
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE; il D.M. 23
marzo 1992, n. 304, riportato alla voce MINISTERO DEL TESORO,
il D.M. 25 maggio 1992, n. 376, riportato alla voce MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; il D.M. 11 aprile 1994, n.
454, riportato alla voce MINISTERO DEL COMMERCIO CON
L'ESTERO; il D.M. 14 giugno 1994, n. 774, riportato alla voce
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA; la delibera della Corte dei conti 6 luglio 1995,
riportata alla voce CORTE DEI CONTI, e il D.M. 9 maggio 1995,
n. 331, riportato alla voce MINISTERO DELLA SANITÀ.
Articolo 3
1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli
concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento
dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato,
salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione
deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in
relazione alle risultanze dell'istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e
per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto
dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa,
insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere
indicato e reso disponibile, a norma della presente legge,
anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere
indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
CAPO II
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Articolo 4
1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per
regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a
determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti
di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della
istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti
(1/a).
(1/a) Vedi il D.M. 23 maggio 1991, riportato alla voce
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE; il D.M. 23
marzo 1992, n. 304, riportato alla voce MINISTERO DEL TESORO,
il D.M. 25 maggio 1992, n. 376, riportato alla voce MINISTERO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; il D.M. 11 aprile 1994, n.
454, riportato alla voce MINISTERO DEL COMMERCIO CON
L'ESTERO; il D.M. 14 giugno 1994, n. 774, riportato alla voce
MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA; la delibera della Corte dei conti 6 luglio 1995,
riportata alla voce CORTE DEI CONTI, e il D.M. 9 maggio 1995,
n. 331, riportato alla voce MINISTERO DELLA SANITÀ.
Articolo 5
1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad
assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la
responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento
inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente,
dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al
comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento
il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata
a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del
responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di
cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia
interesse.
Articolo 6
1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli
atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato
e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le modificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
l'adozione.
CAPO III
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Articolo 7
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio
del procedimento stesso è comunicato, con le modalità
previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali
il provvedimento finale è destinato a produrre effetti
diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove
parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette,
qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a
soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai
suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a
fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del
procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà
dell'amministrazione di adottare, anche prima della
effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1,
provvedimenti cautelari.
Articolo 8
1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l'amministrazione competente;
b) l'oggetto del procedimento promosso;
c) l'ufficio e la persona responsabile del
procedimento;
d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione
personale non sia possibile o risulti particolarmente
gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli
elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità
idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione
medesima.
4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può
esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la
comunicazione è prevista.
Articolo 9
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o
privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti
in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio
dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel
procedimento.
Articolo 10
1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai
sensi dell'articolo 9 hanno diritto:
a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo
quanto previsto dall'articolo 24;
b) di presentare memorie scritte e documenti, che
l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano
pertinenti all'oggetto del procedimento.
Articolo 11
1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a
norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può
concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in
ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi
con gli interessati al fine di determinare il contenuto
discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi
previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di
cui al comma 1, il responsabile del procedimento può
predisporre un calendario di incontri cui invita,
separatamente o contestualmente, il destinatario del
provvedimento ed eventuali controinteressati (2).
2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere
stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la
legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non
diversamente previsto, i princìpi del codice civile in
materia di obbligazioni e contratti in quanto
compatibili.
3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai
medesimi controlli previsti per questi ultimi.
4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse
l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo
l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in
relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del
privato.
5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed
esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono
riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
(2) Comma aggiunto dall'art. 3-quinquies, D.L. 12 maggio
1995, n. 163, riportato al n. LXXVI.
Articolo 12
1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed
ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono
subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da
parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste
dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui
le amministrazioni stesse devono attenersi.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui
al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi
agli interventi di cui al medesimo comma 1.
Articolo 13
1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si
applicano nei confronti dell'attività della pubblica
amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi,
amministrativi generali, di pianificazione e di
programmazione, per i quali restano ferme le particolari
norme che ne regolano la formazione.
2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai
procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le
particolari norme che li regolano.
CAPO IV
SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 14
1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di
vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento
amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola
una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa può essere indetta anche quando
l'amministrazione procedente debba acquisire intese,
concerti, nullaosta o assensi comunque denominati di altre
amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni
concordate nella conferenza sostituiscono a tutti gli effetti
i concerti, le intese, i nullaosta e gli assensi richiesti
(3).
2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per
la decisione e questa non venga raggiunta, le relative
determinazioni possono essere assunte dal Presidente del
Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto
giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di
conferenza di servizi (4).
2-ter. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis si applicano
anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti
di consenso, comunque denominati, di competenza di
amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la
conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato,
dall'amministrazione preposta alla tutela dell'interesse
pubblico prevalente (5).
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la
quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla
conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti
privi della competenza ad esprimere definitivamente la
volontà, salvo che essa non comunichi all'amministrazione
procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni
dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento
della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora
queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da
quelle originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
(3) Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537,
riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
(4) Aggiunto dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537,
riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
(5) Comma aggiunto dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n.
163, riportato al n. LXXVI.
Articolo 15
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14,
le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra
loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Articolo 16
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo
consultivo, questo deve emettere il proprio parere entro il
termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento
o, in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento
della richiesta.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in
caso di pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei
cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla
natura dell'affare, di rispettare il termine generale di cui
al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola
volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo
stesso, delle notizie o dei documenti richiesti, ovvero della
sua prima scadenza.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il
dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi
telematici.
6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure
di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro
richiesti.
Articolo 17
1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento
sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano
essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di
organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano
o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza
dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla
disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal
ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento
deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri
organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che
siano dotati di qualificazione e capacità tecnica
equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso
di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e
della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato
esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si
applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.
Articolo 18
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle
disposizioni in materia di autocertificazione e di
presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a
pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle
misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla
Commissione di cui all'articolo 27.
2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità
sono attestati in documenti già in possesso della stessa
amministrazione procedente o di altra pubblica
amministrazione, il responsabile del procedimento provvede
d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di
essi.
3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del
procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa
amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è
tenuta a certificare.
Articolo 19
1. In tutti i casi in cui l'esercizio di un'attività privata
sia subordinato ad autorizzazione, licenza, abilitazione,
nulla-osta, permesso o altro atto di consenso comunque
denominato, ad esclusione delle concessioni edilizie e delle
autorizzazioni rilasciate ai sensi delle leggi 1° giugno
1939, n. 1089, 29 giugno 1939, n. 1497, e del D.L. 27 giugno
1985, n. 312, convertito, con modificazioni, dalla L. 8
agosto 1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge,
senza l'esperimento di prove a ciò destinate che comportino
valutazioni tecniche discrezionali, e non sia previsto alcun
limite o contingente complessivo per il rilascio degli atti
stessi, l'atto di consenso si intende sostituito da una
denuncia di inizio di attività da parte dell'interessato alla
pubblica amministrazione competente, attestante l'esistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge, eventualmente
accompagnata dall'autocertificazione dell'esperimento di
prove a ciò destinate, ove previste. In tali casi, spetta
all'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta
giorni dalla denuncia, verificare d'ufficio la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e
disporre, se del caso, con provvedimento motivato da
notificare all'interessato entro il medesimo termine, il
divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi
effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato
provveda a conformare alla normativa vigente detta attività
ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli
dall'amministrazione stessa (6) (7).
(6) Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, riportato
al n. XLVI, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, riportato al n.
LXIX, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411, riportato al n.
LXX.
(7) Così sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537,
riportata alla voce AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E
CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO.
Articolo 20
1. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, sono determinati i casi in cui la
domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza,
abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso
comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di
un'attività privata, si considera accolta qualora non venga
comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro
il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla
complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo
predetto regolamento. In tali casi, sussistendone le ragioni
di pubblico interesse, l'amministrazione competente può
annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo
che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i
vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione
stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al comma 1,
il parere delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di
Stato deve essere reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso tale termine, il Governo procede comunque
all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che
stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste
dal presente articolo (6).
(6) Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, riportato al n. XLVI, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, riportato al n. LXIX, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411, riportato al n. LXX.
Articolo 21
1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e
20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei
presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di
dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa
la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o
la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il
dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo
483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più
grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento
dell'attività in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano
anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei
requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente.
CAPO V
ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
Articolo 22
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è
riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di
situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai
documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla
presente legge.
2. E' considerato documento amministrativo ogni
rappresentazione grafica, fotocinematografica,
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di
atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni
o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività
amministrativa.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge le amministrazioni interessate adottano le
misure organizzative idonee a garantire l'applicazione della
disposizione di cui al comma 1, dandone comunicazione alla
Commissione di cui all'articolo 27.
Articolo 23
1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita
nei confronti delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi
le aziende autonome, gli enti pubblici ed i concessionari di
pubblici servizi.
Articolo 24
1. Il diritto di accesso è escluso per i documenti coperti da
segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto o di divieto
di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
2. Il Governo è autorizzato ad emanare, ai sensi del comma 2
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti intesi a disciplinare le modalità di
esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di
esclusione del diritto di accesso in relazione alla esigenza
di salvaguardare:
a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni
internazionali;
b) la politica monetaria e valutaria;
c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione della
criminalità;
d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese,
garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti
relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza
sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi
giuridici.
3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì stabilite
norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati
raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto
delle esigenze di cui al medesimo comma 2.
4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di individuare,
con uno o più regolamenti da emanarsi entro i sei mesi
successivi, le categorie di documenti da esse formati o
comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti
all'accesso per le esigenze di cui al comma 2.
5. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 9, L.
1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'articolo 26, L.
10 ottobre 1986, n. 668, e dalle relative norme di
attuazione, nonché ogni altra disposizione attualmente
vigente che limiti l'accesso ai documenti
amministrativi.
6. I soggetti indicati nell'articolo 23 hanno facoltà di
differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la
conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo
svolgimento dell'azione amministrativa. Non è comunque
ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della
formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 13, salvo
diverse disposizioni di legge.
Articolo 25
1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed
estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e
con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei
documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato
soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di
ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.
Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato
il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso
sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24
e debbono essere motivati.
4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta,
questa si intende rifiutata.
5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il
diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato
ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale
amministrativo regionale, il quale decide in camera di
consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per
il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne
abbiano fatto richiesta. La decisione del tribunale è
appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa,
al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime
modalità e negli stessi termini.
6. In caso di totale o parziale accoglimento del ricorso il
giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina
l'esibizione dei documenti richiesti.
Articolo 26
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11
dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione,
sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli
ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le
circolari e ogni atto che dispone in generale sulla
organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui
procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale
si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si
dettano disposizioni per l'applicazione di esse.
2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le
relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e,
in generale, è data la massima pubblicità a tutte le
disposizioni attuative della presente legge e a tutte le
iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il
diritto di accesso.
3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia
integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel
predetto comma 1 s'intende realizzata.
Articolo 27
1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri la Commissione per l'accesso ai documenti
amministrativi.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è
presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed è composta da sedici membri, dei
quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti
delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di
cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei
rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori di
ruolo in materie giuridico-amministrative e quattro fra i
dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri
parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o
scioglimento anticipato delle Camere nel corso del
triennio.
4. Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono a
carico dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
5. La Commissione vigila affinché venga attuato il principio
di piena conoscibilità dell'attività della pubblica
amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla
presente legge; redige una relazione annuale sulla
trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che
comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei
ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi
e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia
garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla
Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le
informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione
di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al
comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono
adottate dalla Commissione di cui al presente articolo.
Articolo 28
1 (8).
(8) Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
riportato alla voce IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.
Articolo 29
1. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dalla presente legge nel rispetto dei principi
desumibili dalle disposizioni in essa contenute, che
costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle
regioni fino a quando esse non avranno legiferato in
materia.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute
nella legge medesima.
Articolo 30
1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono
atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni
altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a
due.
2. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle
imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica
utilità di esigere atti di notorietà in luogo della
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista
dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si
tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano
a diretta conoscenza dell'interessato.
Articolo 31
1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti
amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di
entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24.