Come usufruire delle agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie
Grazie al Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 (cosiddetto "Decreto Sviluppo"), la detrazione fiscale del 36% sulle ristrutturazioni edilizie è stata portata al 50%, mentre è stato raddoppiato il tetto di spesa su cui calcolare l'agevolazione passando da 48 mila a 96 milaeuro.
Per quanto riguarda il periodo di imposta 2012, le spese sostenute fino al 25 giugno 2012 rientrano nella vecchia normativa e pertanto usufruiscono della detrazione fiscale del 36%, con un tetto di spesa di 48 mila euro. Al contrario le spese sostenute dal 26 giugno 2012, data di entrata in vigore del Decreto Sviluppo, al 30 giugno 2013, usufruiscono della detrazione del 50% fino a un tetto di spesa di 96 mila euro. Dopo il 30 giugno 2013 si torna alla vecchia normativa, quindi con una detrazione del 36% ed un tetto di 48 mila euro.
Va precisato che si tratta di una detrazione d'imposta e non di un rimborso. In pratica i contribuenti hanno la possibilità di detrarre dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) il 50% delle spese sostenute per la manutenzione, il restauro o la ristrutturazione di edifici destinati ad uso abitazione
La detrazione va ripartita in quote costanti in dieci anni, con un'eccezione: chi ha almeno 75 anni potrà optare per la rateazione in 5 anni, chi ne ha almeno 80 potrà detrarre tutto in 3 anni. Per il diritto alla detrazione vale il criterio di cassa, nel senso che occorre far riferimento alla data dell'effettivo pagamento delle spese sostenute.
Per fruire della detrazione è necessario che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risultino la causale del versamento ("Saldo/Acconto Fattura n° xx del xx/xx/xxxx per ..... ai sensi della legge 449/97 art.1 - sconto IRPEF per interventi sul patrimonio edilizio"), il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Ogni banca naturalmente adotta un proprio modello standard per il bonifico, noi ve ne offriamo uno a titolo esemplificativo.
E' importante sottolineare che senza questi dati, le banche e le poste non possono effettuare la ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta dovuta dall'impresa che effettua i lavori. Per questo motivo i bonifici incompleti – secondo l'Agenzia delle Entrate - fanno venire meno il diritto ad usufruire della detrazione fiscale.
Possono beneficiare dell'agevolazione non solo i proprietari degli immobili ma anche il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie), chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato e perfino il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, purché sostenga le spese, le fatture e i bonifici siano a lui intestati e purché la condizione di convivente o comodatario sussista al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori.
Rientrano nell'agevolazione le spese sostenute per eseguire i seguenti interventi: manutenzione straordinaria, opere di restauro e risanamento conservativo, interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto, lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere architettoniche, interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici (es. installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti, montaggio di vetri anti-infortunio, installazione del corrimano), interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici, apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione, porte blindate o rinforzate, tapparelle metalliche con bloccaggi, casseforti a muro, ecc.), interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all'adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo se riguardano determinate parti comuni di edifici residenziali.
Per fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione il contribuente è tenuto ad osservare una serie di adempimenti.Va subito precisato che l'obbligo dell'invio della comunicazione di inizio lavori è stato soppresso.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Inoltre, occorre conservare ed esibire a richiesta degli uffici (oltre a dichiarazione alla ASL, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), i seguenti documenti:
- domanda di accatastamento (se l'immobile non è ancora censito);
- ricevute di pagamento dell'ICI/IMU, se dovuta;
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di ripartizione delle spese;
- dichiarazione di consenso del possessore dell'immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell'immobile, se diverso dai familiari conviventi;
- abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
In alternativa il contribuente può predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (senza bollo), in cui dichiara di essere in possesso della documentazione necessaria.
Ricordiamo che deve essere inviata all'Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente per territorio, ai sensi del decreto legislativo 81/2008 (il c.d. Testo Unico sulla Sicurezza), una comunicazione (questo il modello) quando si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
1. nel cantiere si trovano a lavorare più imprese anche non contemporaneamente,
2. nei cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di comunicazione preliminare, ricadono nelle categorie di cui al numero 1 per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera,
3. nei cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
E' importante ricordare che in caso di violazioni delle norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e agli obblighi contributivi, il contribuente può decadere dal diritto alla detrazione. In questi casi meglio farsi rilasciare dalla ditta esecutrice dei lavori una dichiarazione di osservanza delle suddette disposizioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
I contribuenti interessati debbono conservare le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e la ricevuta del bonifico. Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi. Pubblicato il 25/08/2012 227 CommentiTags: detrazione 50% ristrutturazione edilizia detrazione irpef restauro abitazione agevolazione fiscale manutenzione casa
- Richiesta detrazioni fiscale per ristrutturazioni edilizie (50%)
- Dichiarazione sostitutiva per detrazioni Irpef su ristrutturazioni edilizie
- Comunicazione ASL (ai fini della detrazione fiscale su ristrutturazioni edilizie)
- Ristrutturazioni edilizie: dichiarazione dell'impresa
- Modello bonifico bancario per detrazione fiscale su ristrutturazioni edilizie
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Guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico
