Dichiarazione di successione
La successione si apre al momento della morte. In mancanza di un testamento gli eredi, i legatari, i tutori o i curatori dell'eredità, gli esecutori testamentari o le persone che per effetto della dichiarazione di morte presunta dell'erede sono immessi nel possesso dei beni sono tenuti a presentare la dichiarazione di successione entro 1 anno dalla data del decesso all'ufficio del Registro competente in base all'ultima residenza del deceduto.
La Legge 24 novembre 2006 n. 286 ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni che era stata soppressa dalla Legge 18 ottobre 2001 n. 383. La nuova normativa si applica a tutte le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. L’imposta si applica ai singoli lasciti a titolo di erede o legatario e non all’intero asse ereditario.
Queste le aliquote:
a) il 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta con una franchigia di 1.000.000,00 € per ciascun beneficiario;
b) il 6% nei confronti degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado, con una franchigia di 100.00,00 € per ciascun fratello o sorella;
c) l'8% nei confronti degli altri soggetti.
Se il beneficiario è persona portatrice di handicap riconosciuto grave ex L. n. 104/1994 la franchigia è di 1.500.000,00 €.
Si applicano sempre sul patrimonio ereditario le imposte ipotecarie e catastali rispettivamente del 2% e 1%. L’importo minimo da versare è di 168,00 € per ogni tributo.
Con riferimento alla prima casa, dal 25 ottobre 2001 è stata abolita l'imposta di successione, anche se sugli immobili caduti in successione si paga sempre l'imposta ipotecaria (di trascrizione) pari al 2% e l'imposta catastale pari all'1%. Tuttavia se l’immobile (non di lusso) rappresenta per l’erede la “prima casa”, è possibile fruire di agevolazioni che consistono nel pagamento di una quota fissa (168,00 €) per entrambe le imposte su citate. I requisiti dell'erede per poter rientrare nell'agevolazione sono i seguenti:
- avere la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile, in caso contrario deve obbligarsi a trasferirla entro diciotto mesi
- non avere altre abitazioni nello stesso comune
- non avere altre abitazioni acquistate con le agevolazioni della prima abitazione
Gli autoveicoli intestati al defunto non devono essere inseriti nella dichiarazione di successione, mentre i conti correnti, i libretti di risparmio, i titoli (ad eccezione di BOT e CCT ed altri titoli di Stato), per le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006, devono essere nuovamente inseriti nella dichiarazione di successione.
Alla dichiarazione di successione devono essere allegati:
- visure catastali (puoi richiederle utilizzando il nostro servizio)
- certificato di morte del de cuius o autocertificazione
- eventuale dichiarazione sostitutiva per la richiesta di agevolazione prima casa
- certificato di destinazione urbanistica (per i terreni)
- prospetto della liquidazione delle imposte
- ricevuta di pagamento delle imposte
- nel caso di rinuncia all'eredità copia autentica del verbale
- nel caso di successione testata copia originale o autenticata del testamento.
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