Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali: modello PDF
Download in formato PDF del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, vale a dire del modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate con cui effettuare la presentazione telematica della dichiarazione di successione. Sempre in questa stessa scheda sono presenti le istruzioni per la compilazione.
Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
Questo modello deve essere utilizzato per adempiere agli obblighi fiscali in materia di imposta di successione. Nel caso in cui il decesso sia avvenuto in data anteriore al 3 ottobre 2006, occorre continuare ad utilizzare il vecchio Modello 4.
In pratica il modello consente di effettuare la successione e di eseguire in automatico le volture catastali - vale a dire l'aggiornamento degli atti conservati in catasto Terreni e Fabbricati - salvo diversa indicazione del contribuente, oltre al calcolo e al pagamento delle imposte di successione dovute.
Sono tenuti alla compilazione della dichiarazione:
- i chiamati all’eredità, ossia coloro ai quali viene devoluta l'eredità e che, in seguito all'accettazione, divengono eredi;
- gli eredi, ossia coloro che, in maniera espressa o tacita, hanno accettato l'eredità;
- i legatari, ossia coloro che acquistano diritti patrimoniali specifici;
- i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari;
- gli immessi nel possesso temporaneo dei beni dell’assente (in caso di persone scomparse da più di 2 anni);
- gli amministratori dell’eredità;
- i curatori dell’eredità giacente, che hanno il compito di amministrare il patrimonio ereditario fino a quando l’eredità viene accettata;
- gli esecutori testamentari, ossia quei soggetti a cui il defunto conferisce il compito di curare le sue ultime volontà, espresse nel testamento;
- i trustee. Si tratta di un istituto giuridico che consente di affidare alcuni beni a un soggetto mantenendoli separati dal suo patrimonio personale, in modo che siano destinati a una determinata finalità, nell’interesse del beneficiario, o al perseguimento di uno specifico scopo.
La dichiarazione non deve essere presentata se:
- l’eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario (valore lordo dei beni)
- ha un valore non superiore a 100.000 euro;
- non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Tali condizioni si devono verificare contemporaneamente e devono rimanere invariate. Dunque se anche una sola di queste condizioni non viene rispettata, seppure in un momento successivo, perchè ad esempio un rimborso fiscale ha fatto lievitare l'attivo ereditario oltre la soglia dei 100.000 euro, scatta l’obbligo alla presentazione della dichiarazione ed i relativi termini decorrono - per stare all'esempio - dalla comunicazione del rimborso.
- tutti gli aventi diritto comunicano la rinuncia all’eredità o al legato, oppure, non essendo nel possesso dei beni ereditari, chiedono la nomina di un curatore dell’eredità, prima del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di successione.
Cosa va inserito nella denuncia di successione
Ricordiamo che nell’attivo ereditario rientrano:
- beni immobili e diritti reali su beni immobili;
- beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso altri a suo nome;
- denaro, gioielli e mobilia per un importo pari al dieci per cento del valore globale netto imponibile dell’asse ereditario, salvo che da inventario non ne risulti l’esistenza per un importo diverso;
- rendite, pensioni e crediti;
- aziende, quote sociali, azioni o obbligazioni;
- navi, imbarcazioni e aeromobili che non fanno parte di aziende.
Beni esclusi dalla dichiarazione di di successione
Non su tutti i beni che si ereditano si paga l’imposta di successione. L’applicazione è esclusa ad esempio per i titoli di stato (Bot, CCT, Btp), per le indennità di fine rapporto (Tfr), per le indennità spettanti di diritto agli eredi in forza di assicurazioni previdenziali obbligatorie o stipulate dal defunto, per i crediti verso lo Stato e per i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (sottoposti a tassazione separata).
Conti correnti, libretti e titoli
I conti correnti, i libretti di risparmio e i titoli (ad eccezione, come abbiamo visto, di BOT e CCT ed altri titoli di Stato), devono essere inseriti nella dichiarazione di successione.
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Per lo svincolo delle somme quasi mai gli istituti ai accontentano di una dichiarazione sostitutiva da cui risultino le generalità del defunto nonché la parentela e le generalità di tutti i suoi eredi e legatari.
Nella stragrande maggioranza dei casi le banche richiedono l'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione telematica (così detta “copia conforme”).
In alternativa possono richiedere la presentazione di un atto notorio reso da due testimoni dinanzi al Cancelliere della Tribunale o dinanzi al notaio. In questo caso i testimoni, che non devono essere parenti o affini del defunto o degli eredi (procurarsi carte di identità e codice fiscale di ognuno), devono essere a conoscenza della situazione familiare, visto che devono prestare giuramento indicando chi sono gli eredi del defunto.
Cosa fare se il defunto ha lasciato un testamento
Se gli eredi vengono a conoscenza dell'esistenza di un testamento, prima di presentare la dichiarazione di successione, devono procedere alla sua pubblicazione.
Se si tratta di un testamento pubblico, chiaramente occorre rivolgersi al notaio che l'ha ricevuto.
Se invece si tratta di un testamento olografo, ci si può rivolgere da qualunque notaio per la pubblicazione. A tal fine occorre procurarsi un estratto dell'atto di morte e naturalmente il testamento olografo in originale.
Termini per la presentazione della dichiarazione di successione
La dichiarazione di successione ha l'obiettivo di trasferire il patrimonio ereditario (debiti inclusi) dal soggetto defunto ai suoi eredi. A tal fine questi ultimi hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione entro 12 mesi dalla data di apertura della successione, che generalmente coincide con la data del decesso.
In alcuni casi specifici, tuttavia, il termine di 12 mesi può decorrere anche da una data diversa. Ad esempio nel caso di:
- fallimento del defunto in corso al momento dell’apertura della successione o in caso di dichiarazione di fallimento intervenuta entro i successivi sei mesi dal decesso, tale termine decorre dalla data di chiusura del fallimento;
- accettazione dell'eredità con beneficio d’inventario, il termine di 12 mesi decorre dalla data di scadenza per la formazione dell’inventario;
- rinuncia all’eredità, i 12 mesi decorrono dalla data della rinuncia o dalla diversa data in cui gli altri obbligati dimostrino di averne avuto notizia.
Un eventuale ritardo nella presentazione della dichiarazione, determina l'applicazione di sanzioni di carattere amministrativo.
Modalità di presentazione della dichiarazione di successione
La dichiarazione deve essere presentata esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
- direttamente dal dichiarante;
- dagli intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf.
L’Agenzia mette a disposizione un apposito software per la compilazione e l’invio della dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.
La presentazione cartacea del modello conforme a quello approvato è consentita in via eccezionale ai residenti all’estero, se impossibilitati alla trasmissione telematica.
Il servizio telematico restituisce, immediatamente dopo l’invio, una prima ricevuta che attesta l’avvenuta trasmissione del file.
Dopo i controlli formali sui dati riportati nel modello, il sistema provvede a rilasciare una seconda ricevuta.
In caso di utilizzo dell’addebito in conto corrente per il pagamento delle imposte dovute, il sistema telematico rilascia una terza ricevuta che attesta l’esito del pagamento.
Coloro che hanno dichiarato di non volersi avvalere della voltura automatica, hanno 30 giorni dalla data di registrazione della dichiarazione per presentare la domanda di volture presso i competenti uffici nei casi. Lo stesso termine è previsto nel caso in cui la voltura non sia possibile in via automatica.
Successivamente ai controlli effettuati dall’ufficio dell'Agenzia delle Entrate, il servizio telematico fornisce una quarta ricevuta, una copia semplice della dichiarazione di successione, contenente gli estremi di registrazione. La copia è resa disponibile nel “cassetto fiscale” del dichiarante e dei beneficiari.
Per concludere il sistema telematico fornisce una quinta ricevuta, contenente l’esito della domanda di volture catastali (a meno che il contribuente non abbia espresso in dichiarazione la volontà di non avvalersi della voltura automatica).
L’esito della domanda di voltura può essere di tre tipi:
- tutti gli immobili sono stati volturati;
- solo parte degli immobili sono stati volturati (vengono forniti i dati degli immobili per i quali sono state riscontrate le incongruenze che non consentono l'effettuazione delle volture);
- nessun immobile è stato volturato.
Documenti da presentare per la dichiarazione di successione
Al fine di una efficace predisposizione ed inoltro della dichiarazione di successione, occorre allegare una serie di documenti. Ne citiamo alcuni:
- certificato di morte in carta semplice;
- fotocopia dei codici fiscali del defunto e di tutti gli eredi;
- fotocopia di un documento di identità del defunto e di tutti gli eredi;
- modulo autocertificazione eredi da cui risulti le generalità del defunto nonché la parentela e le generalità di tutti i suoi eredi e legatari;
- copia dell’ atto costitutivo dell’unione civile;
- atti di provenienza delle proprietà immobiliari intestate al deceduto (atto di compravendita, di donazione, dichiarazione di successione …);
- documentazione catastale, planimetrie, licenze, concessioni e condoni riguardanti gli immobili;
- dichiarazione della banca circa la consistenza di eventuali mutui ipotecari, conti correnti, libretti, titoli azionari e obbligazionari, fondi comuni ecc.;
- dichiarazione a cura del datore di lavoro circa le indennità maturate dal defunto in qualità di lavoratore dipendente (stipendio, tredicesima, TFR, ecc.);
- copia dei documenti di prova delle passività;
- autocertificazione per le agevolazioni prima casa;
- copie autentiche (2) della pubblicazione dell’eventuale testamento;
- copia autentica del verbale di eventuale rinuncia all’eredità;
- ecc.
Ricordiamo che i documenti da allegare nel quadro EG dovranno essere in formato PDF/A-1a, PDF/A-1b, TIF o TIFF e devono avere una bassa risoluzione (200x200dpi, colore b/n).
Le imposte di successione
Oltre alla presentazione della dichiarazione di successione, gli eredi sono tenuti anche a pagare, se dovuta, l’imposta di successione.
La Legge 24 novembre 2006 n. 286 ha reintrodotto nel nostro ordinamento l’imposta sulle successioni e donazioni che era stata soppressa dalla Legge 18 ottobre 2001 n. 383. La nuova normativa si applica a tutte le successioni apertesi dal 3 ottobre 2006. L’imposta si applica ai singoli lasciti a titolo di erede o legatario e non all’intero asse ereditario.
Le aliquote e le franchigie variano in relazione al grado di parentela degli eredi. Ma vediamole insieme:
- il 4% nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta (figli, genitori e , in generale, ascendenti e discendenti) con una franchigia di 1.000.000,00 € per ciascun beneficiario;
- il 6% nei confronti di fratelli e sorelle con una franchigia di 100.000,00 €
- il 6% nei confronti degli altri parenti fino al 4° grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al 3° grado, senza franchigia;
- l'8% nei confronti degli altri soggetti, anche in questo caso senza franchigia.
Se il beneficiario è persona portatrice di handicap riconosciuto grave ex L. n. 104/1994 la franchigia è di 1.500.000,00 €.
Calcolo della base imponibile per gli immobili
Per gli immobili ereditati in piena proprietà, la base imponibile per il calcolo dell’imposta è costituita dalla loro rendita catastale (rivalutata del 5%) moltiplicata per uno dei seguenti coefficienti:
- 110 per la prima casa;
- 120 per i fabbricati appartenenti ai gruppi catastali A e C (esclusi quelli delle categorie A/10 e C/1);
- 140 per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale B;
- 60 per i fabbricati delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e D;
- 40,8 per i fabbricati delle categorie C/1 (negozi e botteghe) ed E.
Per i terreni non edificabili il valore imponibile si determina, invece, moltiplicando per 90 il reddito dominicale già rivalutato del 25%.
Le imposte ipotecaria e catastale
La successione di beni immobili è ulteriormente soggetta ad imposta ipotecaria nella misura del 2% e ad una imposta catastale nella misura dell’1%. L’importo minimo da versare è di 200,00 € per ogni tributo.
Va precisato che qualora l’immobile (non di lusso) rappresenti per l’erede la “prima casa”, è possibile fruire di agevolazioni che consistono nel pagamento di imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di € 200,00 ciascuna.
I requisiti dell'erede per poter rientrare nell'agevolazione sono i seguenti:
- avere la residenza nel Comune in cui si trova l'immobile, in caso contrario deve obbligarsi a trasferirla entro diciotto mesi;
- non avere altre abitazioni nello stesso comune,anche in comunione col coniuge;
- non avere altre abitazioni acquistate con le agevolazioni della prima abitazione.
Questo il
da compilare nel caso in cui l'immobile rappresenti per l'erede la prima casa.
Entrambe le imposte vanno versate con il modello F23 mediante autoliquidazione, cioè direttamente dagli eredi al momento della presentazione della dichiarazione di successione. Vanno utilizzati i codici tributo 649T per l’imposta ipotecaria e 737T per l’imposta catastale. L’attestato di pagamento va allegato alla dichiarazione.
Pagamento dell’imposta di successione
Si è detto che il modello “Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali” consente di effettuare non solo il calcolo ma anche il pagamento telematico delle imposte di successione.
A tal fine occorre essere in possesso di un conto corrente aperto presso una delle banche convenzionate o presso Poste Italiane e riportare sul modello di dichiarazione di successione il codice IBAN del conto da addebitare e il codice fiscale dell’intestatario. L'addebito può avvenire anche sul conto del soggetto incaricato della trasmissione telematica identificato dal relativo codice fiscale. L’esito del pagamento delle somme autoliquidate effettuato mediante la richiesta di addebito in conto viene riportato in una apposita ricevuta che rilascia il sistema.
In ogni caso il pagamento delle imposte dovute può essere effettuato anche tramite il modello F24 editabile.
Sanzioni per mancata presentazione della dichiarazione di successione
Nel caso di omessa dichiarazione, è dovuta una sanzione da 258 euro a 1.032 euro (nei casi in cui non sia prevista l’imposta fiscale), oppure variabile dal 120% al 240% dell’imposta (nei casi in cui sia invece prevista l’imposta fiscale).
Cosa succede in caso di rinuncia all'eredità
Nel caso di rinuncia all'eredità, il chiamato all’eredità se vuole essere esonerato dalla presentazione della dichiarazione di successione, deve darne notizia all’Agenzia delle Entrate competente attraverso la trasmissione di una copia autentica della dichiarazione di rinuncia all’eredità e della relativa ricevuta di pagamento.
In questo modo l’Agenzia delle Entrate potrà provvedere alla registrazione della rinuncia. Successivamente, sarà possibile ritirare una copia conforme all’originale dell’atto di rinuncia.