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E-commerce: il contratto tipo

     
 
 
 
 

Negli ultimi anni si è assistito al progressivo ed inarrestabile sviluppo dell’attività di commercio elettronico, ossia di un’attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l’utilizzo di un portale web (e-commerce). Si parla di e-commerce indiretto, nel caso in cui il contratto è stipulato per via elettronica, mentre l’esecuzione dello stesso avviene per via tradizionale (ad es. si ordina su Internet un cd musicale che successivamente viene spedito per posta), e di e-commerce diretto, nel caso in cui tutte le fasi del contratto avvengono on-line (ad es. si acquista on-line un software che si scarica direttamente sul proprio PC).

I contratti conclusi “in rete” rientrano nella categoria dei contratti a distanza e adottano una regolamentazione differente a seconda che siano stipulati tra imprese o tra un’ impresa e un consumatore.

In particolare in questo secondo caso, il consumatore, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, ha diritto di ricevere le seguenti informazioni:
- identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista;
- caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
- prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte;
- spese di consegna;
- modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
- esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2 del Codice del Consumo;
- modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
- costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
- durata della validità dell’offerta e del prezzo;
- durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.

In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi generali dovuti dall’impresa vanno integrati con le informazioni previste dall’articolo 12 del D.Lgs. n. 70/2003, secondo cui l’impresa deve adempiere "in modo chiaro, comprensibile e inequivocabile, prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio":

  • le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
  • il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
  • i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
  • gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
  • le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
  • l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.

Su Moduli.it potete scaricare un  contratto tipo per la vendita on-line di beni di consumo.

Pubblicato il 05/02/2012    3 Commenti
Tags: contratto a distanza b2c vendita on-line e-commerce commercio elettronico
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Commenti
rinaldo
26/09/2011 09:41
lo trova linkato all'interno dell'articolo.

Giuseppe
08/08/2011 23:04
Fac-simile documento.

ada
30/07/2010 14:36
ho pagato l'ordine (on line)un mese fa, con carta di credito. non ho ancora ricevuto niente. il servizio clienti non risponde alle mail. come ci si può difendere in questi casi? non ho acquistato su ebay, ma su un noto sito di abbigliamento

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