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Utilità
Il modello per la costituzione dell'usufrutto
L’usufrutto è il diritto di godere di un bene di proprietà altrui, traendo da essa tutte le utilità che può dare, compresi i frutti che essa produce, con l’obbligo tuttavia di non mutarne la destinazione economica (art. 978 e segg. del codice civile). Così se l’usufrutto ha per oggetto un terreno l’usufruttuario non può trasformarlo in un parcheggio o costruirci su una casa. Vi offriamo due fac simile di atto per la costituzione del diritto di usufrutto: modello A, modello B.
ll titolare del diritto si dice usufruttuario, mentre la controparte è detta nudo proprietario, perché il suo diritto di proprietà è stato spogliato della facoltà di godimento, che spetta come detto all'usufruttuario.
Oggetto dell’usufrutto può essere sia una bene mobile che immobile. Sono esclusi i beni consumabili ma non i beni deteriorabili (es. un’automobile, un abito, ecc.).
Una caratteristica essenziale dell'usufrutto è la durata: esso non può eccedere in nessun caso la vita dell’usufruttuario, se si tratta di persona fisica, o i trenta anni, se si tratta di persona giuridica.
L'usufrutto si può costituire: - contrattualmente (a titolo gratuito o oneroso); - per atto di ultima volontà (testamento); - per legge (per esempio il tipico diritto spettante ai genitori sui beni dei figli minori); - per usucapione; - per provvedimento di un giudice (per esempio la costituzione del diritto su uno solo dei coniugi a seguito della divisione dei beni).
L’usufruttuario può disporre del suo diritto, può cioè cederlo, dare in locazione il bene o concedere ipoteca su di esso, salvo non sia vietato dall’atto costitutivo.
L’obbligo fondamentale dell’usufruttuario è quello di restituire la cosa al termine dell’usufrutto. A tal fine l’usufruttuario deve: fare a sue spese l’inventario dei beni e prestare idonea cauzione per prendere possesso della cosa; nell’esercizio del suo diritto, usare la diligenza del buon padre di famiglia; sostenere le spese e gli oneri relativi alla custodia, all’amministrazione ed alla manutenzione ordinaria del bene (es. tinteggiatura delle pareti, ripristino dell’intonaco o riparazione del tetto se si tratta di un immobile); pagare le imposte, i canoni, le rendite fondiarie e gli altri pesi annuali che gravano sulla cosa; denunciare al proprietario le usurpazioni commesse da terzi sul fondo.
L'usufrutto può cessare per morte dell'usufruttuario, scadenza del termine, prescrizione (non esercizio del diritto per 20 anni), riunione della stessa persona della titolarità dell’usufrutto e della proprietà (“consolidazione”), totale deperimento del bene (art.1014 c.c.), rinuncia dell'usufruttuario.
Pubblicato il 21/11/2010 1 CommentiTags: nuda proprietà usufrutto
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