Patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali, civili e amministrativi
Grazie al "patrocinio a spese dello Stato" la persona che si trova in disagiate condizioni economiche può richiedere gratuitamente la nomina di un avvocato e la sua assistenza per promuovere un giudizio o per difendersi davanti al giudice. Il gratuito patrocinio è previsto per:
- cause civili e amministrative;
- cause penali e del lavoro;
- processo di impugnazione del decreto di espulsione di stranieri;
- ricorsi al Garante per la protezione dei dati personali.
E' invece escluso:
- nei procedimenti penali per reati fiscali;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore;
- per i reati di associazione mafiosa o connessi al traffico di tabacchi e stupefacenti.
In ambito civile il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui.
Si può ottenere il beneficio qualora la somma dei redditi imponibili di tutti i componenti del nucleo familiare del richiedente, come risultano dall'ultima dichiarazione Irpef, non superi i 10.628,16 €, aumentati di 1.032,91 € per ogni familiare convivente. Tale limite, relativo al 2009, è aggiornato ogni due anni e comprende anche eventuali redditi esenti dall’Irpef o soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta alla fonte.
Per la richiesta del "patrocinio a spese dello Stato" non tutti gli uffici adottano lo stesso modulo. Questi i fac simile di istanza che trovate su Moduli.it rispettivamente per i giudizi civili e amministrativi e per quelli penali.
In ambito penale la domanda di ammissione si presenta presso l'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo e quindi:
- alla cancelleria del GIP se il procedimento è nella fase delle indagini preliminari;
- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è nella fase successiva;
- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
In ambito civile la domanda si presenta presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
In entrambi i casi la domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia di un documento di identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido del richiedente.
La richiesta può essere dichiarata inammissibile, può essere accolta oppure respinta.
Nel caso in cui venga accolta l'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato tenuti presso il Consiglio dell'Ordine del distretto della competente corte di appello.
Contro il provvedimento di rigetto, invece, l'interessato può presentare ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello entro 20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate.
Pubblicato il 09/07/2012 2 CommentiTags: tribunale avvocato procedimento penale difesa gratuita giudizio processo causa gratuito patrocinio legale
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